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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00523/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.216/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A RL, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 3250/2021 depositata il 25/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appello dei contribuenti con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento per le somme dovute in forza della decisione della CTR Lombardia del 12 giugno 2017, favorevole all’Agenzia delle entrate;

2. ricorrono per cassazione i contribuenti con due motivi di ricorso, come integrati anche da memoria di replica(1- violazione e falsa applicazione degli art. 42, primo comma, e 56, primo comma, d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione e omessa applicazione degli art. 19, primo comma, d. lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 68, primo e secondo comma, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.);

2. l’Agenzia delle entrate con controricorso ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, in quanto la sentenza di appello era stata notificata il 16 settembre 2021, con PEC al difensore domiciliatario ( ); indirizzo, peraltro, risultante dagli elenchi pubblici INI-PEC; nel merito chiede comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato, poiché l’avviso di liquidazione richiedeva l’imposta suppletiva e non trova qui applicazione l’art. 68 d. lgs. 546 del 1992;

3. hanno replicato con memoria i ricorrenti sostenendo la regolarità del termine,in quanto la notifica della sentenza al fine del termine breve di impugnazione dovrebberitenersi nulla.

Ragioni della decisione 1.Non sussistono i presupposti per la richiesta riunione con il ricorso contraddistinto all'RGN 6223/2018, anch'esso fissato nell'adunanza odierna, trattandosi di procedimenti diversi con problematiche processuali distinte.

E’ fondata la preliminare eccezione dell’Agenzia sulla tardività del ricorso per cassazione.

La sentenza di appello risulta notificata per il decorso del termine breve per l’impugnazione il 16 settembre 2021, con PEC inviata a ( ), difensore domiciliatario; il ricorso, quindi deve dichiararsi inammissibile con la condanna alle spese e con il raddoppio del contributo unificato.

Il ricorso per cassazione risulta spedito il 24 dicembre 2021, oltrei 60 giorni previsti dalla norma (art. 325 e 327 cod. proc. civ.).

Nella memoria si prospetta la nullità della notifica sopra richiamata in quanto non sarebbe stata depositata la sentenza completa, in relazione all’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., e la relata di notifica; inoltre, mancherebbe la dicitura “notificazione ai sensi della l. 53/1004”.

Tuttavia, deve rilevarsi che l’art. 369 cpc concerne la diversa fattispecie del deposito da parte del ricorrente, e che le risultanze di causa depongono comunque nel senso della regolarità della notificazione in questione.

La notifica con PEC risulta idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione, come già affermato da questa Corte di Cassazione, con decisione che si condivide ( « Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all'indirizzo PEC che risulta dal REGINDE, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (c.d. domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all'indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni l'efficacia dell'indicazione dell'indirizzo PEC degli altri difensori» Sez.

L- , Ordinanza n. 18534 del 08/07/2024, Rv. 671926 –01.

L’indirizzo di questa Corte di legittimità è poi nel senso (v. tra le altre, Cass. ord. n. 23396 del 01/08/2023, Rv. 668710 – 01 ) che in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, non sono richieste forme solenni né particolari avvertenze, essendo necessario e sufficiente che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione; situazione qui rilevabile.

Con l’introduzione del domicilio digitale le notificazioni, inoltre, devono ritenersi validamente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata («A seguito dell'istituzione del cd.

"domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.» Sez. 1- , Sentenza n. 2460 del 03/02/2021, Rv. 660504 -01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna iricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.216/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A RL, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3250/2021 depositata il 25/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appello dei contribuenti con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento per le somme dovute in forza della decisione della CTR Lombardia del 12 giugno 2017, favorevole all’Agenzia delle entrate; 2. ricorrono per cassazione i contribuenti con due motivi di ricorso, come integrati anche da memoria di replica(1- violazione e falsa applicazione degli art. 42, primo comma, e 56, primo comma, d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione e omessa applicazione degli art. 19, primo comma, d. lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 68, primo e secondo comma, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.); 2. l’Agenzia delle entrate con controricorso ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, in quanto la sentenza di appello era stata notificata il 16 settembre 2021, con PEC al difensore domiciliatario ( ); indirizzo, peraltro, risultante dagli elenchi pubblici INI-PEC; nel merito chiede comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato, poiché l’avviso di liquidazione richiedeva l’imposta suppletiva e non trova qui applicazione l’art. 68 d. lgs. 546 del 1992; 3. hanno replicato con memoria i ricorrenti sostenendo la regolarità del termine,in quanto la notifica della sentenza al fine del termine breve di impugnazione dovrebberitenersi nulla. Ragioni della decisione 1.Non sussistono i presupposti per la richiesta riunione con il ricorso contraddistinto all'RGN 6223/2018, anch'esso fissato nell'adunanza odierna, trattandosi di procedimenti diversi con problematiche processuali distinte. E’ fondata la preliminare eccezione dell’Agenzia sulla tardività del ricorso per cassazione. La sentenza di appello risulta notificata per il decorso del termine breve per l’impugnazione il 16 settembre 2021, con PEC inviata a ( ), difensore domiciliatario; il ricorso, quindi deve dichiararsi inammissibile con la condanna alle spese e con il raddoppio del contributo unificato. Il ricorso per cassazione risulta spedito il 24 dicembre 2021, oltrei 60 giorni previsti dalla norma (art. 325 e 327 cod. proc. civ.). Nella memoria si prospetta la nullità della notifica sopra richiamata in quanto non sarebbe stata depositata la sentenza completa, in relazione all’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., e la relata di notifica; inoltre, mancherebbe la dicitura “notificazione ai sensi della l. 53/1004”. Tuttavia, deve rilevarsi che l’art. 369 cpc concerne la diversa fattispecie del deposito da parte del ricorrente, e che le risultanze di causa depongono comunque nel senso della regolarità della notificazione in questione. La notifica con PEC risulta idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione, come già affermato da questa Corte di Cassazione, con decisione che si condivide ( « Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all'indirizzo PEC che risulta dal REGINDE, ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (c.d. domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all'indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni l'efficacia dell'indicazione dell'indirizzo PEC degli altri difensori» Sez. L- , Ordinanza n. 18534 del 08/07/2024, Rv. 671926 –01. L’indirizzo di questa Corte di legittimità è poi nel senso (v. tra le altre, Cass. ord. n. 23396 del 01/08/2023, Rv. 668710 – 01 ) che in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, non sono richieste forme solenni né particolari avvertenze, essendo necessario e sufficiente che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione; situazione qui rilevabile. Con l’introduzione del domicilio digitale le notificazioni, inoltre, devono ritenersi validamente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata («A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.» Sez. 1- , Sentenza n. 2460 del 03/02/2021, Rv. 660504 -01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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