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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05321/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono generici e riproduttivi di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza come il ricorrente non fosse stato autorizzato ad uscire da casa in orario in cui era stato accertato essere alla guida di un auto con borse idonee a sfuggire al sistema antitaccheggio e merce alimentare di varia natura, ben potendo approvvigionarsi di quanto necessario per il sostentamento in base all'autorizzazione concessa che già aveva preso in esame le prospettate necessità alimentari; che la condotta apprezzata, per come evidenziata, ha motivatamente portato ad escludere la stessa come scarsamente offensiva ex art. 131-bis cod. pen., valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondato risulta il motivo teso a censurare la revoca, ad opera della Corte territoriale, della sospensione condizionale della pena, avendo la decisione evidenziato come il ricorrente ne avesse già usufruito, venendo revocata in data successiva (14 dicembre 2021) alla decisione di primo grado del 2 marzo 2020 in quanto aveva riportato condanne ben superiori al limite dei due anni, evenienza che rende palese come la circostanza non fosse nota al Tribunale all'atto della concessione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono generici e riproduttivi di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza come il ricorrente non fosse stato autorizzato ad uscire da casa in orario in cui era stato accertato essere alla guida di un auto con borse idonee a sfuggire al sistema antitaccheggio e merce alimentare di varia natura, ben potendo approvvigionarsi di quanto necessario per il sostentamento in base all'autorizzazione concessa che già aveva preso in esame le prospettate necessità alimentari; che la condotta apprezzata, per come evidenziata, ha motivatamente portato ad escludere la stessa come scarsamente offensiva ex art. 131-bis cod. pen., valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità; rilevato che manifestamente infondato risulta il motivo teso a censurare la revoca, ad opera della Corte territoriale, della sospensione condizionale della pena, avendo la decisione evidenziato come il ricorrente ne avesse già usufruito, venendo revocata in data successiva (14 dicembre 2021) alla decisione di primo grado del 2 marzo 2020 in quanto aveva riportato condanne ben superiori al limite dei due anni, evenienza che rende palese come la circostanza non fosse nota al Tribunale all'atto della concessione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d