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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2017

Cassazione n. 31828/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10948-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 69, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 31 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 211, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 646/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso ed il rigetto dei restanti motivi. /------------------/ [OSCURATO:PERSONA] 69 di via Chanoux 69, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 646/2017 della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 20 marzo 2017.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia di primo grado resa in data 23 febbraio 2016 dal Tribunale di Aosta ed ha perciò annullato la deliberazione approvata in data 21 novembre 2014 dall’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] 69, condannando il Condominio alle conseguenti restituzioni.

Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 69 eccepisce la formazione di un giudicato esterno formatosi dopo la pronuncia della impugnata sentenza, pubblicata il 20 marzo 2017, e consistente nell’ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. resa dal Tribunale di Aosta in data 4 ottobre 2016 e non appellata, avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione assembleare del 15 ottobre 2015 di approvazione del consuntivo 2014/2015 e del preventivo 2015/2016, sempre nella parte in cui poneva a carico di [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di contribuire alle spese per l’uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato.

Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 69 denuncia la violazione degli artt. 99, 113 e 115 c.c., per l’erronea applicazione dell’onere della prova inerente alla legittimità del distacco della condomina Weideli dall’impianto centralizzato di riscaldamento.

Il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 69 denuncia la violazione degli artt. 99, 113 e 115 c.c., per l’omessa pronuncia dei giudici di appello sulla idoneità della piombatura dei radiatori a produrre gli effetti del distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento ex art. 1118, comma 4, c.c.

Il quarto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 69 denuncia sempre la violazione degli artt. 99, 113 e 115 c.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto del fatto notorio che la piombatura dei radiatori è cosa diversa dal distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA] 69, ha tuttavia depositato in data 17 ottobre 2022 dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia il visto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10948-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 69, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 31 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 211, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 646/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso ed il rigetto dei restanti motivi. /------------------/ [OSCURATO:PERSONA] 69 di via Chanoux 69, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 646/2017 della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 20 marzo 2017. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia di primo grado resa in data 23 febbraio 2016 dal Tribunale di Aosta ed ha perciò annullato la deliberazione approvata in data 21 novembre 2014 dall’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] 69, condannando il Condominio alle conseguenti restituzioni. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 69 eccepisce la formazione di un giudicato esterno formatosi dopo la pronuncia della impugnata sentenza, pubblicata il 20 marzo 2017, e consistente nell’ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. resa dal Tribunale di Aosta in data 4 ottobre 2016 e non appellata, avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione assembleare del 15 ottobre 2015 di approvazione del consuntivo 2014/2015 e del preventivo 2015/2016, sempre nella parte in cui poneva a carico di [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di contribuire alle spese per l’uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato. Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 69 denuncia la violazione degli artt. 99, 113 e 115 c.c., per l’erronea applicazione dell’onere della prova inerente alla legittimità del distacco della condomina Weideli dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 69 denuncia la violazione degli artt. 99, 113 e 115 c.c., per l’omessa pronuncia dei giudici di appello sulla idoneità della piombatura dei radiatori a produrre gli effetti del distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento ex art. 1118, comma 4, c.c. Il quarto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] 69 denuncia sempre la violazione degli artt. 99, 113 e 115 c.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto del fatto notorio che la piombatura dei radiatori è cosa diversa dal distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA] 69, ha tuttavia depositato in data 17 ottobre 2022 dichiarazione di rinuncia al ricorso. Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.). Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia il visto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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