CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorson. 19608/2023 propost o da: Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da sé medesim a ; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – - avverso l ’ordina nza emessa d a l Tribunale di Salern o in data 30 / 0 8 /20 2 3 enon notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del 22.12.2022 con il quale il giudice unico del Tribunale di Salerno aveva accolto parzialmente il ricorso da lei proposto ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 170 d.P.R. n. 115/2002, volto ad ottenere la liquidazione del compenso spettantele per aver difeso [OSCURATO:PERSONA] patrocinio – Opposizione decreto liquidazione compenso (ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) inun giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per pretesi compensi professionali, conclusosi con ordinanza n. 20108/2022 della Suprema Corte che, ridotta la pretesa di quest’ultima da euro 2.326,2 a euro 208,26 e preso atto della circostanza che il cliente aveva, in esecuzione della sentenza di primo grado, già corrisposto la somma di euro 734,17, aveva determinato la somma che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a restituire al Vaiano nella misura di euro 525,91. 2. Il giudice adìto, premesso che il compenso doveva essere calcolato sulla base del decisum, liquidava in favore della ricorrente l’importo di euro 339,00. 3. Il Presidente del Tribunale di Salerno, in persona del giudice all’uopo delegato, in parziale accoglimento dell’opposizione, liquidò, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il giudizio di cassazione, l’importo (già dimidiato ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002), di euro 892,50, oltre accessori, condannando il Ministero resistente al rimborso delle spese di lite nella misura di euro 425,00 per compensi (oltre spese ed accessori), da compensarsi in ragione della metà. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 5. A seguito della formulazione, a cura del consigliere all’uopo delegato, di una proposta di definizione accelerata per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, la ricorrente ha chiesto la decisione della causa. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero. E’ vero, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudiceposti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4300 del 13/02/2023); tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. Nel caso di specie, sebbene il ricorso si riveli a volte ridondante e farraginoso, l’esposizione complessiva non può qualificarsi oscura. Parimenti, per quanto le affermazioni contenute nel ricorso a volte risultino caotiche, appesantendo la sua lettura, è possibile estrapolare agevolmente le doglianze di volta in volta sollevate avverso la sentenza impugnata. Da ultimo, non viene sollecitata una rivalutazione nel merito della controversia, appuntandosi tutte le censure su profili di diritto. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e succ. mod., per mancato rispetto del minimo legale in relazione ai compensi del vittorioso giudizio in cassazione, e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 1, n. 4), c.p.c., per l’omessa liquidazione dell’aumento del compenso per redazione di “atti navigabili” ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché la nullità dell’ordinanza in ordine alla quantificazione delle spese di lite siccome contenente solo formule stereotipate asetticamente trascritte e, quindi, priva di reale e riconoscibile motivazione. 2.1. Il motivo è infondato. La ricorrente sostiene che, avendo compiuto, dopo l’ordinanza n. 20108 della Cassazione del 22.6.2022 (con la quale era stata riconosciuta la fondatezza dell’opposizione da lei proposta, per conto di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato liquidato il compenso professionale preteso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), altre attività professionali (ovvero il rilascio della copia conforme della detta ordinanza, il ritiro della produzione del fascicolo di parte in cassazione e la presentazione dell’istanza di liquidazione del 21.11.2022) al fine di conseguire la liquidazione del compenso spettantele per l’attività difensiva espletata in favore del Vaiano (ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nel giudizio innanzi alla Suprema Corte), doveva trovare applicazione l’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 (entrato in vigore in data 23.10.2022), sicché l’aumento fino al 30% del compenso, per aver depositato nel giudizio di legittimità la memoria ex art. 380-bis c.p.c. redatta con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, era obbligatorio. Non è revocabile in dubbio che la Corte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al “gratuito patrocinio”, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3 bis del medesimo art. 83 - introdotto dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - che nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020). In tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, i compensi di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è statacondotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18773 del 09/07/2025). Ebbene, nel caso di specie, l’attività professionale per la quale si è invocata la liquidazione del compenso si è esaurita nel momento in cui questa Corte ha depositato l’ordinanza n. 20108 e, quindi, in data 22.6.2022, con la conseguenza che, ai fini liquidatori, trovava applicazione, ratione temporis, l’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, nella formulazione antecedente alle ulteriori modifiche apportate dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore in data 23.10.2022. 2.1. Ciò debitamente premesso, va richiamato il principio secondo cui l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito («Il compenso, determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento […]»), esercitabile, sulla base di un apprezzamento di fatto delle tecniche in concreto adoperate, solo qualora il difensore abbia specificato il contenuto degli atti redatti con tali modalità e le tecniche informatiche utilizzate per consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno degli stessi, ed è sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che ne abbiano giustificato l'esercizio (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022). In particolare, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21365 del 19/07/2023). Ovviamente, la maggiorazione in esame può essere liberamente riconosciuta, o negata, dal giudice della liquidazione, sulla base di un’adeguata motivazione che, nella fattispecie in esame, è rinvenibile nella considerazione espressa dal Tribunale di Salernoa pagina 6 dell’ordinanza qui impugnata, a mente della quale, concernendo i plurimi riferimenti ipertestuali contenuti nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. unicamente precedenti giurisprudenziali e riferimenti normativi (rinvenendosi un unico link ad un allegato menzionato nel corpo dell’atto), l’agevole navigabilità dell’atto poteva ritenersi solo apparente, essendo, per l’effetto, del tutto mancata la facilitazione nella consultazione degli allegati. Senza tralasciare la condivisibile valutazione contenuta nella proposta di definizione anticipata,a tenore della quale «La memoria ex art. 180 (recte, 380) bis c.p.c., che non si colloca comunque nella fase di studio, rappresenta solo uno, e neanche il principale, atto difensivo del giudizio in Cassazione, posto che essa ha la funzione di illustrare i motivi già esposti nel ricorso, o controricorso, e non può essere utilizzata per ampliare il contenuto di questi ultimi. La natura “navigabile” della sola memoria, in assenza di analoga caratteristica dello scritto difensivo (ricorso o controricorso), non è quindi sufficiente ai fini del riconoscimento della maggiorazione invocata dalla Buonadonna […]». Invero, in tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023). Del resto, da un lato, la liquidazione operata dal giudice dell’opposizione non è inferiore ai minimi tariffari previsti (ma, anzi, in linea con i valori medi) e, dall’altro lato, la motivazione resa, sebbene sintetica sul punto, si pone senz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale (cfr., fra le tante, S.U. n. 8053/2024). 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e della Tabella n. 13 del d.m. n. 55/2014, nel testo modificato dal d.m. n. 147/2022, per non aver il tribunale rispettato il parametro discrezionale e legale in relazione ai compensi del precedente e vittorioso giudizio in cassazione, e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., nullità dell’ordinanza in ordine alla quantificazione delle spese di lite siccome contenente, a suo dire, solo formule stereotipate asetticamente trascritte e, quindi, priva di reale e riconoscibile motivazione. 3.1. Il motivo è infondato. La ricorrente, oltre a reiterare doglianze già analizzate con il precedente motivo, assume che, applicandosi il d.m. n. 147/2022, tenendo fermi i valori medi stabiliti dal giudice a quo, e riconoscendosi l’aumento del compenso per il deposito della memoria (ai sensi dell’art. 4, comma 10- quater, del d.m. n. 55/2014, come modificato) e per l’utilizzo di modalità telematiche nella elaborazione di quest’ultima (ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato), l’importo dimidiato ex art. 130 T.U.S.G. avrebbe dovuto esserepari ad euro 1.163,90, oltre accessori. Nel ribadire quanto già affermato nell’analisi del primo motivo, va qui aggiunto che, anche agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ma purché si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012; conf. Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13628 del 02/07/2015 e Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17577 del 04/07/2018). Nel caso di specie, la liquidazione è stata effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, la quale è terminata con il deposito dell’ordinanza finale decisoria da parte della Suprema Corte. Il rilascio della copia conforme della ordinanza adottata da questa Corte nell’aprile del 2022, il ritiro della produzione del fascicolo di parte in cassazione e la presentazione dell’istanza di liquidazione del 21.11.2022 rappresentano attività non difensive sganciate dal giudizio di legittimità con riferimento al quale l’odierna ricorrente ha invocato la liquidazione del compenso professionale spettantele e prodromiche in via esclusiva al conseguimento di tale liquidazione. 4. Con il terzo motivo la ricorrente rileva, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione ed errata applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e della Tabella n. 7 del d.m. n. 55/2014, nel testo modificato dal d.m. n. 147/2022, per averil tribunale liquidato le spese concernenti il giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione tenendo conto dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 per la materia della volontaria giurisdizione (anziché per gli ordinari giudizi di cognizione, quale doveva considerarsi il procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c.), e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., nullità dell’ordinanza in ordine alla quantificazione delle spese di lite siccome contenente, a suo dire, solo formule stereotipate asetticamente trascritte e, quindi, priva di reale e riconoscibile motivazione. 4.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Come riconosciuto nella proposta di definizione anticipata, il tribunale è incorso in un errore nel momento in cui ha inquadrato il procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c. nell’ambito di quelli di volontaria giurisdizione, liquidando il compenso spettante al difensore in applicazione dei relativi parametri contenuti nel d.m. n. 55/2014. Invero, il detto procedimento va inquadrato, sotto il profilo sia procedimentale che sistematico, tra i giudizi ordinari di cognizione. Tuttavia, è noto che, in tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertare quello effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023);nel caso di specie da identificarsi nell’importo di euro 892,50, con la conseguente applicazione della tabella n. 2 dell’allegato al d.m. n. 55/2014 e dello scaglione che va da 0,01 a 1.100,00 euro. Ne deriva che, avendo il tribunale inteso applicare i valori medi e non essendo la decisione sul punto stata impugnata dal Ministero, il compenso spettante all’odierna ricorrente ammonterebbe complessivamente ad euro 662,00 (di cui euro 131 per le fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio ed euro 200,00 per le fasi istruttoria e/o di trattazione – da riconoscersi, in ragione della produzione di documenti da parte dell’Avvocatura dello Stato all’atto della costituzione in giudizio e della redazione, a cura della ricorrente, di note scritte in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e decisionale). In quest’ottica, la liquidazione operata dal tribunale, applicando i detti parametri, nella misura omnicomprensiva di euro 425,00, si rivela erronea. 4.2. Si giustifica, invece, la compensazione in ragione della metà operata dal tribunale, in quanto l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024). 5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., della violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver il tribunale liquidato l’aumento del compenso per la redazione di “atti navigabili” ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata per la necessaria tutela della ragionevole durata del processo ex artt. 6, § 1, e 13 C.E.D.U. e 24 e 111 Cost., e della nullità dell’ordinanza in ordine alla quantificazione delle spese di lite siccome contenente, a suo dire, solo formule stereotipate asetticamente trascritte e, quindi, priva di reale e riconoscibile motivazione. 5.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento, per quanto di ragione, del terzo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Salerno. P.Q.M accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo, rigetta il primo e il secondo e dichiara assorbito il quarto; cassa l’ordinanza impugnata con riferimento al