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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 50425/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Asti che, in accoglimento dell'accordo delle parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per vari episodi di furto, ricettazione e violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di querela in ordine al reato di furto contestato al capo G), è manifestamente infondato, in quanto: - il reato di cui al capo G), originariamente procedibile di ufficio in quanto tentato furto pluriaggravato, è divenuto procedibile a querela di parte a seguito della riforma introdotta con il d.

Igs. n. 150 del 2022; - il difensore dei ricorrenti sostiene che la persona offesa si sarebbe limitata a presentare denuncia senza sporgere querela e allega al ricorso la copia della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] del 21 aprile 2022; - il medesimo difensore omette però di dire che a tale denuncia ha fatto seguito una integrazione, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto formale querela, chiedendo espressamente la punizione dei colpevoli (cfr. verbale CC di Cherasco del 28 ottobre 2022, in atti); - la condizione di procedibilità — resasi necessaria a seguito del d.

Igs. n. 150 del 2022 — sussiste e la querela risulta presentata tempestivamente, addirittura prima della entrata in vigore della citata novella e quindi prima del termine assegnato dalla norma transitoria per la sua proposizione (30 marzo 2023); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Asti che, in accoglimento dell'accordo delle parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. per vari episodi di furto, ricettazione e violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di querela in ordine al reato di furto contestato al capo G), è manifestamente infondato, in quanto: - il reato di cui al capo G), originariamente procedibile di ufficio in quanto tentato furto pluriaggravato, è divenuto procedibile a querela di parte a seguito della riforma introdotta con il d. Igs. n. 150 del 2022; - il difensore dei ricorrenti sostiene che la persona offesa si sarebbe limitata a presentare denuncia senza sporgere querela e allega al ricorso la copia della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] del 21 aprile 2022; - il medesimo difensore omette però di dire che a tale denuncia ha fatto seguito una integrazione, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto formale querela, chiedendo espressamente la punizione dei colpevoli (cfr. verbale CC di Cherasco del 28 ottobre 2022, in atti); - la condizione di procedibilità — resasi necessaria a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022 — sussiste e la querela risulta presentata tempestivamente, addirittura prima della entrata in vigore della citata novella e quindi prima del termine assegnato dalla norma transitoria per la sua proposizione (30 marzo 2023); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 50425/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris