CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13292/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i TorinoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 giugno 2025 la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Torino del 10 novembre 2022, appellataanche da [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto ascritto al capo A) nella fattispecie dicui all’art. 517-ter, secondo comma, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta,in relazione anche al reato di ricettazione sub B), in un anno, due mesi direclusione ed euro 400 di multa.L’imputato, unitamente ai concorrenti in entrambi i reati, [OSCURATO:PERSONA] ericevuto un’autovettura Ferrari 250 CTO, provento di contraffazione, perchérealizzata con rimaneggiamento di altra automobile, fino a conferirle lecaratteristiche di una vettura con marchio Ferrari.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’[OSCURATO:PERSONA], articolato in otto motivi, con i quali eccepisce:inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 157-ter cod. pen. per lamancata violazione del diritto di esclusiva spettante al titolare di un brevetto, diun disegno o di un modello (Ferrari aveva da tempo perso il diritto di privativa sulmodello di auto in questione, fuori produzione, come riconosciuto dalla EUIPO), inconsiderazione altresì del tenore del capo di imputazione, privo di riferimenti allacontraffazione del marchio della nota casa automobilistica;inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 648 cod. pen. nonessendo provato che l’[OSCURATO:PERSONA] acquistò con il [OSCURATO:PERSONA] l’autovettura in questione;vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità perentrambi i capi di imputazione, atteso che la carta di circolazione della vetturariportava i dati che attestavano trattarsi di una replica cioè di un’imitazione diun’auto sportiva non più prodotta o commercializzata, con conseguenzeinsussistenza del dolo di ricettazione e di usurpazione del titolo di proprietàindustriale;inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 7, d.l. 35/2005 inrelazione al capo B) e vizio di motivazione al riguardo, essendo dimostrato in attiche al momento dell’acquisto, in data 21 dicembre 2017, l’[OSCURATO:PERSONA] non avevaintenzione di vendere l’auto ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di inserirsi nella catenadi distribuzione del mezzo, con conseguente sussistenza semmai dell’illecitoamministrativo previsto dalla norma richiamata, che sanziona l’acquirente finaleche acquista cose che inducano a ritenere la violazione di norme in materia diorigine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale;inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 157-ter cod. pen. con riguardoalla procedibilità di ufficio, e non a querela, per i reati relativi a condotte di “messain vendita” descritte nel secondo comma (entrambe le previsioni, di cui al primo eal secondo comma della norma, non configurerebbero fattispecie autonome, condiversa gravità e disciplina, ma sarebbero articolazioni di condotte riconducibili adun unico reato);inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 712 cod. pen. e relativo vizio dimotivazione, venendo in rilievo semmai la mancanza di diligenza dell’imputatonella verifica della liceità della circolazione del mezzo, non essendo comunqueprovata l’accettazione del rischio dell’acquisto di un bene di provenienza illecita,specie in considerazione del fatto che le caratteristiche del veicolo (Dutsun replicainosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62 n. 6 cod. pen., attesa latransazione sul risarcimento del danno, intervenuta con la società titolare delmarchio Ferrari;inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 n. 4 e 648, quarto commacod. pen., per i vari profili, non considerati, di mitigazione del danno e del fattocontestato (pregiudizio economico quantificato in 6.000 euro, occasionalità dellacondotta delittuosa, assenza di profitto, affidamento sulle risultanze del libretto,collaborazione con le autorità inquirenti, trattativa con la Ferrari).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.2. Il primo, il terzo (in parte), il quarto e il quinto motivo riguardanol’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 517-ter, secondo comma, cod. pen. in conformità con la riqualificazione effettuata dallacorte di merito dell’originaria imputazione ex art. 474 cod. pen.I motivi possono essere trattati congiuntamente, riguardando la procedibilitàdi ufficio, gli elementi costitutivi del reato (oggettivo e soggettivo), la naturapenale dell’illecito.Occorre a riguardo premettere che la ricostruzione in fatto della condotta,nella conforme versione dei giudici di merito, è coerente con le acquisizioniprocessuali e, peraltro, non oggetto di contestazione: essa verte sullacommercializzazione di una vettura realizzata ad imitazione di quella recantemarchio Ferrari, modello 250 GTO, iconico e di grandissimo pregio, non più inproduzione da anni.In fattispecie del tutto analoga a quella in esame – e con riferimento al primomotivo di ricorso – la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermareche in materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpandotitoli di proprietà industriale, la condotta di "violazione" del titolo di privativa èintegrata non soltanto con la fabbricazione di merci realizzata carpendo l'ideaoriginale insita nel titolo, ma, altresì, con l'imitazione dei prodotti protetti dallaprivativa, anche utilizzando segni distintivi autentici (Sez. 3, n. 8653 del19/11/2015, dep. 2016, Ruoso, Rv. 266219 – 01, in un caso in cui la Corte haritenuto corretta la qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 517-ter cod. pen.,della condotta consistita nella esposizione per la vendita da parte dell'imputato diun veicolo avente le stesse caratteristiche di forma e linee stilistiche dell'autoD’altra parte, con il primo motivo di appello era stata proprio la difesadell’[OSCURATO:PERSONA] a ritenere la condotta contestata del tutto compatibile con il reatoprevisto dall’art. 517-ter cod. pen., chiedendo una riqualificazione dell’originariaimputazione di falso ex art. 474 cod. pen., richiamando a tal fine anche la querelaproposta dalla Ferrari, poi rimessa a seguito di transazione. È acquisito, pertanto,che oggetto del reato è un prodotto in violazione del marchio Ferrari e, quindi, delsegno distintivo oltre che del disegno industriale di proprietà della nota casaautomobilistica.2.1. Per quanto attiene all’elemento psicologico (terzo motivo), la corteterritoriale con argomentazione immune da vizi logici ha ritenuto che l’Anselmofosse consapevole della contraffazione, non essendo dirimente l’immatricolazionedel veicolo come “replica” dalla Motorizzazione civile, ente estraneo allavalutazione di liceità dell’operazione, in ragione anche della circostanza che inalcuni annunci di vendita l’auto fosse definita “nuova”, senza menzione di talereplica; inoltre, che l’acquisto del bene contraffatto fosse stato effettuato con lafinalità di vendita a terzi, sì da ritenersi integrato anche il fine di profitto, richiestodall’art. 517-ter cod. pen. (l’[OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato l’auto dal [OSCURATO:PERSONA] al fine dirivenderla, secondo la sua stessa ammissione, riportata a pag. 7 della sentenzaimpugnata oltre che a pag. 6 della pronuncia di primo grado).Tale ultima circostanza ha a ragione indotto la corte di merito ad escludere ilmero illecito amministrativo (quarto motivo di ricorso), essendo stato accertatoche il ricorrente non si era limitato ad acquistare il bene per uso strettamentepersonale ma aveva inteso partecipare alla catena di diffusione sul mercato delprodotto contraffatto (in tal senso, Sez. 2, n. 12870 del 09/03/2016, Dieng, Rv.266659 -01).In definitiva, le conclusioni dei giudici di merito sono coerenti con il principiodi diritto secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nelloStato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale dicui all'art. 517-ter, comma secondo, cod. pen., è necessario che la condottadell'agente sia caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarreprofitto, anche dalla consapevolezza dell'esistenza del titolo usurpato, desumibile– come nel caso di specie – da elementi fattuali concreti (Sez. 3, n. 40312 del13/07/2021, Bertolino, Rv. 282630 – 01).2.2. Per quanto attiene al quinto motivo di ricorso, va ribadito che il delittoprevisto dall'art. 517-ter, comma secondo, cod. pen., è equiparato a quelloprevisto dal comma primo della medesima disposizione solo ai fini della pena, manon quanto alla procedibilità che, in mancanza di una previsione analoga a quellacontenuta nel primo comma, deve ritenersi d’ufficio in forza della regola generaledi cui all'art. 50, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24141 del 07/02/2019,Ercoli, Rv. 275979 – 01, alla cui puntuale motivazione si rinvia).3. Il secondo, il terzo (in parte) e il sesto motivo di ricorso attengonoall’affermazione di responsabilità per la ricettazione (capo B).Premesso che l’illecito penalmente rilevante è stato individuato nellacontraffazione del mezzo, l’[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile non solodell’acquisto del bene contraffatto per immetterlo a sua volta sul mercato, conscopo di lucro, ma anche della detenzione dell’autovettura recante marchio edisegno industriale Ferrari al fine di trarne profitto.La corte di merito ha escluso la sussistenza dell’ipotesi contravvenzionaledell’incauto acquisto (art. 712 cod. pen.) per la consapevolezza dell’[OSCURATO:PERSONA] circala provenienza illecita del bene, attese le caratteristiche dell’autovetturacontraffatta e della particolarità del mercato di riferimento (notoriamente rivoltoad esperti ed appassionati).4. Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. è stato motivatocon il carattere non satisfattivo del risarcimento; il valore del bene oggetto diricettazione ha escluso il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. e dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., lacondanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]