CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20633/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24152 –2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , qualieredi di [OSCURATO:PERSONA] e, gli ultimi due, anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , quale erede di [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatiin Brescia, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difes i con l’ avv . Ric. 2022n. 24152 sez. S2 -ud. 28-11-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - avverso il decreto n. cron. 81/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 14/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. cronol. 81/2022, la Corte d’appello di Brescia ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001 di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, gli ultimi due, anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], proposta avverso il decreto monocratico reso in loro favore in data 30/11/2021 dal Consigliere delegatoe ha riconos c iuto loro un indennizzo di maggior importo per la durata irragionevole di un giudizio presupposto avente ad oggetto una negatoria servitutis. Per quel che ancora qui rileva, la Corte d’appello, statuendo in merito, ha rigetta to preliminarmente l’eccezione di improponibilità dell’opposizione proposta dal Ministero della Giustiziaex terzo comma dell’art. 5 terl. 89/2001: gli opponenti avevano depositato il ricorso in opposizione in data 29/12/21, il giorno dopo aver notificato il decreto poi opposto, quando ormai si era determinat o l’ effetto di improponibilità prevista dal terzo commainvocato. La Corte d’appello ha motivato il rigetto dell’eccezione perché l’opposizione è stata notificata comunque entro trenta giorni dalla Ric. 2022n. 24152 sez. S2 -ud. 28-11-2023 - 3 - pronuncia del decreto, risultando così «pacifica la volontà di non prestare acquiescenza» (così in decreto). 2. Avverso questo decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione dell’art. 5 comma terzo l. 89/2001 per avere la Corte superato immotivatamente la decadenza dall’opposizione prevista dal terzo comma, conseguente alla scelta di notificare il decreto monocratico, in violazione della specifica norma che disciplina la fattispecie. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già precisato, ricostruendo il sistema delineato dall'articolo 55, comma 1, lettera f), del d.l.22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha inserito l’art. 5 ter nella legge n.89/2001, che allorquando il decreto sia stato emesso per una somma inferiore a quella domandata, il ricorrente non può riproporre la domanda, ma è posto davanti ad un'alternativa processuale e, cioè, o la notifica di ricorso e decreto con conseguente acquiescenza alla pronuncia di rigetto parziale della domanda per la parte non accolta, o l’opposizione a norma dell'art. 5-ter, legge n. 89/2001 che gli consente di insistere nella sua originaria pretesa(Cass. Sez. 6 - 2, n. 187 del 05/01/2017). La previsione del terzo comma costituisce una delle molteplici attuazioni del principio electa una via, non datur recursus ad alteram, nel senso che notifica del decreto o notifica dell’opposizione sono predisposti dal legislatore come mezzi che si escludono vicendevolmente e non concorrenti. Ric. 2022n. 24152 sez. S2 -ud. 28-11-2023 - 4 - Per questo principio, il ricorrente in equa riparazione è tenuto a scegliere preventivamente se proseguire a coltivare la originaria pretesa o prestare acquiescenza al parziale riconoscimento e, una volta effettuata l’opzione, la sua azione è definitivamente consumata. Come riportato in decreto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle rispettive qualità hannoeffettuato la notifica del ricorso e del decreto pronunciato sulla loro domanda prima di notificare l’opposizione, così producendo l’effetto dell’improponibilità dell’opposizione stessa, come previsto dal terzo comma dell’art. 5; si è altresì determinata proprio l’acquiescenza al decretonegata dalla Corte d’appello. Illegislatore, infatti, non ha previsto una reversibilità della scelta affidata alla mera volontà del ricorrente in equa riparazione , ma, al contrario, ha stabilito specificamente , tipizzandolo, un effetto immediatamente preclusivo di un rimedio sull’altro (nella specie, dell’opposizione conseguente alla notifica di ricorso e decreto): l’atto qualificato come «revoca della notifica», pertanto, non era idoneo a produrre alcun effetto sull’improponibilità dell’opposizione che si era già verificata,per previsione di legge, in conseguenza della notifica del decreto. 2. Il ricorso è perciò accolto e il decreto impugnato deve essere cassato. In applicazione del III comma dell’art. 382 cod. proc. civ., l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, gli ultimi due, anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto monocratico reso in loro favore in data 30/11/2021 dal Ric. 2022n. 24152 sez. S2 -ud. 28-11-2023 - 5 - Consigliere delegato della Corte d’appello di Brescia è dichiarata improponibile e le spese del grado, secondo causalità, sono poste in solido a caricodegli opponenti, in favore del Ministero. Dall’accoglimento del ricorso consegue altresì, per soccombenza, la condanna in solido deicontroricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore del Ministero, secondo la liquidazione in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato n. cronol. 81/2022 della Corte d’appello di Brescia , depositato il 14/4/2022 e condanna i controricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore del Ministero, liquidandole in Euro 3.200, 00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Ministero, liquidandole in Euro 2.500,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così dec