CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del Direttore protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrenti–avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 7392/8/2018, depositata il 25 ottobre 2018 e non notificata.Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’accogli-mento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti irestanti, con rinvio alla Corte di Giustizia di 2° grado del Lazio.Udito per parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pre-via declaratoria del difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] in proprio,venivano rigettati sia l’appello principale dell’Amministrazione finanzia-ria sia l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e per conto dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 23262/14/2016 con la quale ilgiudice aveva accolto, nei limiti di cui in motivazione, i tre ricorsi riunitipresentati da [OSCURATO:PERSONA] nella duplice qualità.2. Si legge nella sentenza impugnata che con i primi due ricorsi, rubri-cati ai nn. 19454/13 e 19456/13 R.G.A., [OSCURATO:PERSONA] in proprio e inqualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, nonchéla [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento in persona di [OSCURATO:PERSONA], impugnavanola comunicazione del 25 luglio 2013 di debito solidale ex art. 60-bis delNumero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026d.P.R. n. 633/72, riguardante il recupero dell'IVA 2010 relativa ad ope-razioni soggettivamente inesistenti compiute nell’ambito delle cd. frodicarosello. L’Agenzia contestava che le cessioni erano avvenute a prezziinferiori a quelli di mercato e che le merci scambiate rientravano nelD.M. 22 dicembre 2005, e la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva attinta quale debitricesolidale ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e cessionaria di unsuo fornitore, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cedente che non aveva versatoall’erario l’IVA dovuta.3. Con il terzo ricorso introduttivo, rubricato al n. 21139/14, la D.A.F.S.r.l. in fallimento in persona di [OSCURATO:PERSONA] impugnava nel presentegiudizio, deducendone l’illegittimità e l'infondatezza, la consequenzialecartella di pagamento n.09720140040183274, con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. notificava il ruolo emesso dal medesimo Ufficio finanziarioper IVA 2010 dovuta in via solidale in conseguenza delle impugnatecomunicazioni di debito. Un’iniziale duplicazione della ripresa ad operadi un’ulteriore cartella di pagamento, la n. 09720140040183375 og-getto di separato ricorso, era poi venuta meno per esercizio di poteridi autotutela da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Romacon sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civilenominava [OSCURATO:PERSONA] curatore fallimentare della società. Inoltre,al momento della notificazione della comunicazione di debito solidale,avvenuta in data 26 luglio 2013, vi era un custode giudiziario, [OSCURATO:PERSONA], nominata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. presso il Tribu-nale di Roma, contestualmente al sequestro preventivo delle quote exart. 321 cod. proc. pen., poi nominata dall’assemblea della società am-ministratore unico il 20.1.2012. Tale qualità veniva mantenuta da Se-bastiani sino al 30 ottobre 2013, quando, a seguito del dissequestrodelle quote, l’assemblea rinominava Dezi amministratore, successiva-mente alla notifica della comunicazione di debito solidale, avvenuta inNumero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026data 26.7.2013, ma anteriormente alla notifica della successiva cartelladi pagamento, intervenuta il 15.5.2014.Né il curatore fallimentare né il custode-amministratore impugnavanola comunicazione e, sul presupposto della loro inerzia, Dezi agiva con-testando, tra l’altro, la reiterazione della pretesa da parte dell’Ammini-strazione finanziaria che, in precedenza, aveva disconosciuto con l’av-viso di accertamento n. TK3035101477/2012 in capo alla D.A.F. il di-ritto alla detrazione dell’IVA per l’anno 2010 addebitata dai fornitori e,ciò nonostante, notificava anche la comunicazione di debito solidale exart. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 oggetto del presente processo.5. Il giudice di prime cure riteneva infondata la preliminare questionedi carenza di legittimazione attiva di Dezi, ma accoglieva i ricorsi riunitinella parte in cui, riconoscendo che alcune fatture prodotte da partericorrente riguardavano l'acquisto di beni diversi da quelli contemplatidal citato art. 60-bis, stabiliva che dall’importo dell'IVA iscritta a ruoloandava detratto l’importo dell’imposta corrispondente agli acquisti dibeni con un codice identificativo non previsto dal D.M. n. 22.12.2005.6. Il giudice d’appello riteneva che in capo a Dezi in proprio mancavala legittimazione processuale, ma stabiliva che esisteva la sua legitti-mazione ad agire quale legale rappresentante della società fallitaD.A.F., dal momento che il curatore fallimentare non aveva propostoautonoma impugnazione, rimanendo così inerte.Nel merito, riconosceva fondata la responsabilità solidale ex art. 60-bis, confermando integralmente il contenuto della sentenza di primogrado.7. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per la D.A.F. infallimento, ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattrocensure, al quale l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossionehanno replicato con un unico controricorso.Numero registro generale 12918/2019Numero sezio nale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026La causa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura Generaleha rassegnato conclusioni scritte.Ragioni della decisione1. Preliminarmente il Collegio osserva che la questione della legittima-zione di [OSCURATO:PERSONA] ad agire quale legale rappresentante della so-cietà fallita D.A.F., contestata dall’Amministrazione finanziaria in primogrado e in appello e oggetto di accertamento alle pagg.4 e 5 della sen-tenza impugnata, è coperta da giudicato, perché l’Avvocatura delloStato non ha proposto ricorso incidentale impugnando il capo della sen-tenza di appello che l’ha riconosciuta e perciò la Corte non è investitadella questione.2. Con il primo motivo del ricorso Dezi, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione,degli artt. 100 cod. proc. civ. e 2900 cod. civ. poiché la CommissioneTributaria Regionale del Lazio, nella sentenza impugnata, ha escluso lalegittimazione processuale ad agire di [OSCURATO:PERSONA] in proprio.2.1. Sotto un primo profilo, il ricorrente deduce di essere creditore dellaD.[OSCURATO:SOCIETA]. per compensi da amministratore e, in caso di liquidazione,per quanto conferito a titolo di capitale sociale e dell’eventuale attivopatrimoniale residuato all’esito della procedura fallimentare che ha ri-guardato la società.Nella qualità di creditore della società accertata, [OSCURATO:PERSONA] proponeil ricorso in azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 del cod. civ. nonavendo, a suo dire, la società D.A.F. più potere autonomo di essereparte nel giudizio. Il ricorrente, proprietario delle quote sociali seque-strate, propone ricorso proprio per non doversi trovare sfornito di di-fesa considerato che il custode giudiziario non ha provveduto a pro-porre ricorso all’accertamento che potrebbe arrecare danno al propriopatrimonio.Numero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/20262.2. Sotto un secondo profilo, il ricorrente si duole che la curatela dellasocietà si sia completamente disinteressata delle vicende fiscali dellaD.A.F. e, in tali condizioni, precludere l’azione al socio significherebbeprivarlo dell’unico strumento idoneo a tutelare la propria sfera giuridicada un ingiusto danno derivante dalla condotta omissiva del terzo.3. Il motivo è infondato.3.1. Richiamate le sentenze della Corte rese inter partes nn.32151,22146, 30205 e 30202 del 2025, ai fini specifici della decisione delpresente ricorso il Collegio osserva che la comunicazione di debito so-lidale, Prot. n. 4563 del 25 luglio 2013, è stata notificata dall’Ammini-strazione in data 26 luglio 2013 e l’impugnazione di Dezi per contodella società è avvenuta allorquando ha riacquisito la legittimazione perconto della D.A.F., in virtù della nuova nomina come amministratore il30 ottobre 2013. Infatti, dall’esame degli atti risulta che il ricorso inprimo grado è stato ricevuto dalla CTP il 6.12.2013: egli ha perciò im-pugnato la comunicazione di debito dopo essere ritornato amministra-tore.A maggior ragione, non si pongono problemi con riferimento alla suc-cessiva cartella di pagamento n. 09720140040183274, notificata indata 15 maggio 2014 da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e impugnata da Dezi perconto della società il 14.7.2014, nel rispetto degli artt.20 e 21 d.lgs.n.546 del 1992.In tal senso va intesa la motivazione della sentenza impugnata, tenutoconto che ex art.2909 cod. civ. il giudicato investe l'accertamento difatti, situazioni o rapporti che sono stati oggetto di pronuncia nella sen-tenza definitiva, ma non tutto ciò che il giudice ha affermato nelle ar-gomentazioni, a meno che non siano presupposti necessari della deci-sione, la quale ha in ultima analisi giustamente affermato la legittima-zione di Dezi per conto della società, ossia quale amministratore.3.2. Il motivo di ricorso, che riguarda unicamente la legittimazione inproprio di Dezi, è invece destituito di fondamento sia con riferimentoNumero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026alla comunicazione di debito solidale sia, a maggior ragione, con riferi-mento alla cartella di pagamento, impugnata nel 2014, per le ragioniche seguono.4. Per quanto concerne la legittimazione quale socio, essa va esclusaper l’esistenza dello schermo societario.4.1. Viene in rilievo la circostanza che al soggetto fallito, ossia alla s.r.l.DAF, è riconosciuta una propria autonoma legittimazione processualein rappresentanza del patrimonio sottoposto a sequestro, del quale hal'amministrazione prima l’amministratrice delegata nominata dall’as-semblea e poi, dal 30 ottobre 2013, Dezi stesso, ma solo nella qualitàdi amministratore nominato dall’assemblea.Il soggetto chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie è difattila società stessa, in persona dell’amministratore legale rappresentantepro tempore.4.2. Limitatamente all’arco di tempo compreso tra la dichiarazione difallimento con nomina del curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA] nellaperduranza dell’amministrazione Sebastiani e il 30.10.2013 in cui Dezitorna amministratore, può eventualmente porsi il tema dell'inerzia ri-spetto al curatore, ma con la precisazione che l'inerzia va pur semprevalutata nei confronti della Sebastiani e non già di Dezi.Sotto questo profilo, l’art. 43 l.fall., a norma del quale «Nelle contro-versie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale delfallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore», comporta chesia soltanto il fallito a conservare, in via eccezionale, la legittimazionead agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali e soltanto in caso diinerzia e/o disinteresse degli organi fallimentari (in termini, da ultimo,Cass. n. 9010 del 2025, conforme a Cass. n.36241 del 2023), il checomporta un'ulteriore ragione d'inammissibilità della legittimazione diDezi quale socio.4.3. Il quadro, peraltro, non è direttamente investito dall’azione direttaregolata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11287 del 28/04/2023,Numero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026la quale ha stabilito che, qualora i presupposti di un rapporto tributariosi siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuentedichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impu-gnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenutodall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura esemplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontàche l'abbiano determinato. La sentenza ha precisato che l'insussistenzadi detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacitàprocessuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essererilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.Diversa è la presente fattispecie nella quale Dezi non è e non può es-sere considerato il soggetto fallito cui è stato notificato l’atto impositivooperando lo schermo societario, né del resto gli atti sono stati a luinotificati.4.4. Né opera la legittimazione straordinaria che la giurisprudenza dellaSezione riconosce qualora una società in liquidazione sia stata dichia-rata fallita, secondo cui l'avviso di accertamento notificato nella fase diliquidazione antecedente alla declaratoria di fallimento, in ipotesi diinerzia da parte del curatore, è impugnabile dalla società in personadel liquidatore e non del suo precedente legale rappresentante (v.Cass. Sez. 5, n. 20913 del 18/07/2023). Vi osta il fatto che neppure ilsocio unico può identificarsi con la società di capitali.4.5. Dev’essere conclusivamente riaffermato in diritto, a distanza dianni, l’insegnamento di Cass. Sez. 3 n. 12114 del 2003 (nello stessosenso, v. anche Cass. Sez. 2, n. 29325 del 2021), adattandolo al casodi specie: in tema di obbligazioni tributarie, nelle società di capitali l'in-teresse del socio alla conservazione della consistenza patrimonialedella società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni che ne as-sicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le regole stabilitedall'ordinamento societario, e non implica la legittimazione a ricorrereNumero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026in proprio ex art.21 d.lgs. n.546 del 1992 per impugnare l’atto imposi-tivo affinché non si consolidi la pretesa erariale, esercizio che restariservato alla società.5. Egualmente, il ricorrente non è legittimato nemmeno quale «credi-tore in surroga», rectius per azione surrogatoria ex art.2900 cod. civ..Per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 5323 del2003, e nello stesso senso, Cass. n. 4579 del 2009, Cass. n. 29325 del2021), difatti, l'interesse del socio al potenziamento e alla conserva-zione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamentecon strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deli-berazioni invalide, ma non implica, sul versante esterno, la legittima-zione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiararenulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo talevalidità essere contestata solo dalla società, come si evince dall'ob-bligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute formeper l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio.6. Va poi esaminato per ordine logico il quarto motivo, con cui vienededotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 60-bis, commi 2 e 3, del d.P.R. 633del 1972, 2697 cod. civ., 3 della L. n. 241 del 1990 e 7 della L. n. 212del 2000 circa la dimostrazione, da parte dell’Ufficio, dell’effettuazionedi vendite al di sotto del valore normale dei beni ai fini dell’applicazionedell’art.60-bis.7. Il motivo, vertente sulla prova del valore inferiore a quello normale,nonché sul deficit motivazionale della comunicazione in questione, èinfondato.7.1. In fatto, con la sentenza impugnata il giudice d’appello ha ribaditola «correttezza della sentenza impugnata, laddove, dopo aver distintotra prezzo e valore, ha considerato legittimo l’accertamento compiutodall’Ufficio sul presupposto che i beni in questione sono stati rivendutidalla cedente ad un prezzo sottocosto rispetto a quello di acquisto».Numero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026A fronte di tale accertamento, che assorbe quello sull’adeguatezza dellamotivazione della comunicazione, appunto tiene conto della distinzionetra prezzo e valore, il cessionario avrebbe dovuto fornire la prova con-traria dimostrando la plausibilità del minor corrispettivo: o perché ilprezzo è analogo a quello costantemente pattuito dal cessionario nelleprecedenti transazioni con il cedente, o perché anche altri operatori delmercato praticano proprio quel prezzo o altro simile (in termini, Cass.n. 20651 del 2024); al contrario, nel caso in esame, ha proseguito laCTR, la contribuente si è limitata ad affermare genericamente che gliacquisti non sarebbero avvenuti sottocosto.Va dunque riaffermata l’interpretazione offerta da Cass. n. 20656 del2023 e giurisprudenza ivi citata, secondo cui l'obiettiva divaricazionefra il prezzo sostenuto e quello di mercato è elemento costitutivo suf-ficiente ai fini della solidarietà nel recupero dell'imposta, e ciò per ra-gioni di economicità e celerità dell'accertamento fiscale in relazione acomportamenti incauti del cessionario, in cui la responsabilità solidaledel cessionario è configurata anche senza dimostrazione della colpe-vole ignoranza della frode, essendo basata su di una valutazione ope-rata dal legislatore di una presunzione relativa di conoscibilità ove siaccerti che il prezzo di acquisto è inferiore a quello “normale”.7.2. Inoltre, con riferimento alla responsabilità solidale del cessionario,ai sensi dell’art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, la prova contraria che que-sti è tenuto a fornire al fine di contrastare la prova presuntiva, fornitadall’amministrazione finanziaria, che il valore della cessione dei beniacquistati è inferiore al valore normale, deve consistere in prove docu-mentali dalle quali evincere, in modo oggettivo e tenuto conto dellaconcreta attività economica svolta dal cessionario, che sussistevanospecifiche ragioni giustificative riferibili alla stessa attività economicasvolta dal cessionario. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale con-divisibile insegnamento.Numero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/20268. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., si deduce l’error in procedendo in cui sarebbeincorsa la CTR in violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile un profilo di do-glianza avanzato nei ricorsi introduttivi del giudizio, con cui veniva cen-surata l’illegittimità dell’atto impugnato per evidente reiterazione dellapretesa fiscale in violazione dei principi di proporzionalità e neutralitàdei principi che regolano l’IVA.8.1. E’ superabile l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata daparte controricorrente, poiché il mezzo di impugnazione non introduceuna questione nuova, dal momento che la contestazione è stata giàposta a pag. 5 del ricorso introduttivo, laddove il contribuente affermache l’Agenzia, nella comunicazione impugnata, omette di considerarecome il rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e D.A.F. sia stato oggetto di pre-cedente avviso di accertamento erariale emesso direttamente nei con-fronti della stessa D.A.F. ed avente ad oggetto anche, proprio, le ven-dite 2010 della Diamond. Egualmente, la questione della reiterazionedella pretesa fiscale risulta posta anche nel ricorso introduttivo avversola cartella (cfr. motivo n. 6 alle pagg. 6-7), oggetto di successiva espli-cazione con il deposito delle memorie (pagg. 9 e seguenti).9. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per l’applicazione dell’art. 60-bis cit. inassenza dei presupposti necessari a tal fine, con conseguente illegit-tima reiterazione della pretesa relativamente allo stesso tributo tramitel’emissione di molteplici atti impositivi. Il giudice d’appello, dichiarandoinammissibile l’eccezione di cui al paragrafo precedente, avrebbe datoluogo alla conseguenziale violazione dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633del 1972, mentre avrebbe dovuto rilevare la carenza dei presuppostiapplicativi dell’art.60-bis, riconoscendo che la comunicazione di debitoNumero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026solidale ha costituito l’ennesima illegittima reiterazione della pretesaimpositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.10. I due motivi sono di trattazione congiunta in quanto connessi esono infondati.Innanzitutto, come efficacemente chiarito in controricorso con riguardoalle cartelle, non c’è stata al riguardo alcuna duplicazione, ma solo sonostate inizialmente emesse due cartelle di pagamento a seguito dellacomunicazione ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633/72, e la seconda pron-tamente autoannullata dall’Amministrazione finanziaria, circostanzadel resto confermata a pag. 4 del ricorso ove si legge: «preso atto delpalese errore, l’Ufficio ha annullato la relativa iscrizione a ruolo».Inoltre, nessuna duplicazione è configurabile con riguardo all’avviso diaccertamento emesso nei confronti della cedente, che non si assumelo abbia pagato: regola fondamentale stabilita dall'art. 1292 cod. civ.per le obbligazioni solidali passive è che tutti i debitori sono tenuti aduna medesima prestazione in modo che l'adempimento di uno liberatutti i coobbligati. La responsabilità solidale è difatti diretta a rafforzarela garanzia del creditore, consentendogli di rivolgersi per l'intero risar-cimento a ciascuno dei debitori, senza doverli perseguire pro quota, eil divieto di duplicazione, espressione di quello di arricchimento senzagiusta causa comunque postula, in ipotesi di più debitori, che il credi-tore consegua effettivamente più di quanto dovutogli (cfr., tra molte,già Cass. n. 12174 del 2004).D’altronde, ha precisato questa Corte (vedi, in particolare, Cass. n.17198 del 2022), la doppia imposizione sussiste qualora sia reiterata-mente applicata la medesima imposta in base allo stesso presupposto(Cass. n. 19479 del 2021), non già quando la pretesa si basi su diversititoli e nei confronti di soggetti diversi (Cass. n. 27625 del 2018).11. Quanto poi ai presupposti di applicazione dell’art. 60-bis, giova ri-badire che la norma è stata introdotta dall'art. 1, comma 386 dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311 per contrastare le frodi carosello, inNumero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026conformità all'art. 21 n. 3 della sesta direttiva (poi rifuso nell’art. 205della direttiva iva), come interpretato dalla Corte di Giustizia, nella sen-tenza dell'Il maggio 2006 nella causa C-384/04, Commissioners of [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Federation of [OSCURATO:PERSONA] e altri, secondo cui la disciplina «permette ad uno Stato mem-bro di adottare una normativa ai sensi della quale un soggetto passivo,a favore del quale sia stata effettuata una cessione di beni o una pre-stazione di servizi e che era a conoscenza del fatto o aveva ragionevolimotivi per sospettare che la totalità o parte dell'imposta sul valore ag-giunto dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasialtra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva,non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale impostain solido con il debitore».È rimesso agli Stati membri determinare le condizioni e le modalità dirispetto, in particolare, dei principi della certezza del diritto e di pro-porzionalità (v. ad es. CGUE 12 dicembre 2024, C-331/23, DrankenVan Eetvelde, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).12. Proprio con riguardo all’art. 205 della direttiva 2006/112/CE delConsiglio (direttiva IVA) la Corte di giustizia, con la sentenza CGUE 10luglio 2025, C-276/24, Konreo, di cui la Corte di cassazione ha fattouna prima applicazione con l’ordinanza n.23622 del 2025, ha stabilitoche la norma in questione, letta alla luce del principio di proporziona-lità, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una prassinazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessionedi beni effettuata a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l’im-posta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal fornitore di tali beni, anchequalora il diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte siastato negato al destinatario di tale cessione di beni per il motivo cheesso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode inmateria di IVA.Numero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/202613. Va così chiarito che la duplicazione denunciata in ricorso non c’è inre ipsa, perché il disconoscimento della detrazione dell’IVA si muovesul piano del rapporto fisco-acquirente, che è distinto da quello sulquale opera la comunicazione di debito solidale di cui all’art. 60-bisd.P.R. n. 633 del 1972.Né tale interpretazione si pone in contrasto con il principio di neutralitàdell’imposta armonizzata o comporta un arricchimento senza causadell’amministrazione tributaria. Nel caso deciso dalla citata sentenzaKonreo (cfr. in particolare i punti 16, 17 e 52) l’Amministrazione finan-ziaria ha efficacemente sostenuto che l’obbligo fiscale gravante sul sog-getto passivo è distinto dal suo obbligo, in forza della garanzia legale,di assicurare il pagamento dell’IVA dovuta dal suo fornitore. Nulla ostaquindi a che ad un soggetto passivo venga negato, al contempo, il di-ritto alla detrazione dell’IVA su una cessione viziata da evasione fiscalee a che ad un tempo esso sia obbligato, a titolo di garanzia legale, aversare l’IVA dovuta dal suo fornitore su tale cessione. Sarebbe infattiparadossale se la garanzia legale si applicasse solo ai soggetti passiviche hanno agito in buona fede e che hanno fatto valere il loro dirittoalla detrazione dell’imposta sulle operazioni da essi effettuate.I giudici del Lussemburgo hanno al proposito stabilito che, negando,da un lato, al primo soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’IVAin una situazione in cui quest’ultimo sapeva o avrebbe dovuto saperedi partecipare a un’evasione fiscale, e designando, dall’altro, tale primosoggetto passivo come tenuto in solido a versare l’IVA dovuta dal se-condo soggetto passivo, l’Amministrazione finanziaria si limita ad adot-tare misure idonee a consentirle di ottenere il versamento degli importidell’IVA distinti che le sarebbero dovuti da tali due soggetti passivi.14. In tal senso è del resto anche la migliore interpretazione dottrinalenazionale, secondo la quale non è esclusa l’applicabilità della solidarietàai casi di interposizione fittizia. Infatti, dev’essere tenuto conto del fattoNumero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026che le condizioni che permettono l’attivazione della solidarietà, princi-palmente il mancato versamento dell’IVA e la cessione ad un prezzoinferiore al valore normale di beni, per le loro stesse caratteristiche,essenzialmente la rapidità dello scambio e la suscettibilità di repentinevariazioni di prezzo, possono favorire fenomeni di frode fiscale.Né direttamente incide la decisione Cass. n. 2853 del 2019 citata inricorso (che in tal modo indirettamente ammette che nel caso in esamesi verte in un caso di operazioni soggettivamente inesistenti, in rela-zione alle quali il cessionario non poteva non sapere di trovarsi all’in-terno di una frode: v. pag. 22 del ricorso), posto che in quel caso sidibatteva della detrazione IVA, ritenuta indebita, di modo che le con-siderazioni relative all’art. 60-bis rilevano come meri obiter dicta.15. Conclusivamente, va affermato in diritto che, in tema di comunica-zione di debito solidale di cui all’art.60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, te-nuto conto anche dell’interpretazione della Corte di giustizia UE, qua-lora l’operazione di evasione fiscale contestata come soggettivamenteinesistente abbia ad oggetto cessioni di beni inclusi nel D.M. 22 dicem-bre 2005, l’Amministrazione finanziaria può procedere legittimamenteal recupero per l’omesso versamento IVA nei confronti del cedente, aldisconoscimento della detrazione del tributo da parte del cessionario,sussistendone i presupposti e ad applicare la solidarietà d’imposta neiconfronti del cessionario per l’imposta non versata dal cedente, trat-tandosi di rapporti obbligatori su piani distinti.16. Alla luce di quanto precede il ricorso dev’essere rigettato.Le spese vanno, invece, compensate, poiché i chiarimenti della giuri-sprudenza unionale sono sopravvenuti rispetto al ricorso. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e compensa le spese.Numero registro genera le 12918/2019Numero sezionale 674/2025Numero di raccolta generale 8487/2026Data pubblicazione 05/04/2026Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.10.2025.Il Relatore est. La PresidentePierpaolo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]