Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05591/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 01-06-2022 del Tribunale di Lecce; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' impugnata l'ordinanza emessa dal tribunale di Lecce con la quale ha rigettato l'istanza di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di Lecce — sez.

Maglie — del 28 settembre 2006, irrevocabile il 29 luglio 2008, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed C 12.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia è affidato ad un unico, complesso, motivo, di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Assume che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel valutare gli elementi tecnici volti a dimostrare la sussistenza della c.d.

"doppia conformità" del manufatto del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che il permesso a costruire in sanatoria allegato all'istanza dava conto della relazione per l'accertamento di conformità sull'intervento abusivamente eseguito in precedenza ed esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, e di conseguenza dichiarava conforme alla normativa edilizia vigente le opere edilizie abusivamente realizzate e ripristinate, fatta salva la doppia conformità strutturale per la quale si demandava all'ufficio sismico della Provincia di Lecce e si dava anche atto che, quanto all'accertamento di compatibilità paesaggistica, la Soprintendenza di Lecce non aveva adottato alcun provvedimento di annullamento.

Alla luce di ciò, il Tribunale non aveva considerato che il ricorrente aveva, con l'eseguita demolizione, eliminato le opere che non persistevano ante 1967 e, dunque, aveva riportato l'immobile alla forma e allo stato quo ante.

Non a caso la pratica edilizia in questione era espressamente definita come: "Ripristino dello stato dei luoghi".

Il Tribunale avrebbe, pertanto, errato nel considerare il manufatto in questione, quello restante dopo l'intervento di demolizione, legittimo solo per effetto del permesso a costruire n. 19 del 2019.

In questo modo, però, il Giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare che il predetto manufatto era esattamente identico a quello già esistente nella proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] ante 1967 e, dunque, legittimo secondo il principio della doppia conformità.3.

Il Procuratore generale ha concluso l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il giudice dell'esecuzione, nel respingere l'istanza, ha osservato che, con comunicazione del 18 febbraio 2022, corredata da rilievi fotografici, il Comune aveva attestato che il fabbricato de quo risultava ancora allo stato rustico ed era stato reso conforme solo mediante la demolizione di una parte di esso, risultando perciò confermata la demolizione solo parziale dell'opera abusiva.

Emergeva, quindi, che la pubblica amministrazione aveva ritenuto legittima la restante parte del fabbricato solo in virtù del sopravvenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria.

Il giudice dell'esecuzione ha allora sottolineato che il permesso di costruire in sanatoria del 2019 aveva autorizzato il progetto di ristrutturazione prevedendo opere di ripristino dello stato dei luoghi e di modifiche interne e di prospetto nonché prevedendo che il seminterrato sottostante il fabbricato da ripristinare fosse tombato attraverso il riempimento con materiale inerte e terreno vegetale, con demolizione della scala interna, la demolizione della scala esterna, la demolizione della copertura per l'ottenimento della restante opera interrata quale cisterna a cielo aperto per la raccolta delle acque piovane ed utilizzo irriguo, concludendo nel senso che la sanatoria, la quale non può ammettere termini o condizioni, doveva riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e poteva essere conseguita solo in presenza di tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 T.U.E.

3. Ciò posto, in disparte la considerazione che il ricorrente non ha preso posizione sulla ratio decidendi con la quale il giudice dell'esecuzione ha desunto, per tabulas, la demolizione parziale e non totale delle opere abusive, circostanza che, all'evidenza, rende aspecifico il motivo di ricorso, osserva la Corte come il provvedimento impugnato abbia tenuto conto dei principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in forza dei quali, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi non ammette di essere sottoposta a termini o condizioni, ma soprattutto deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, nella specie, all'evidenza i, insussistenti e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260973 - 01).

Logico corollario di tale impostazione è che la sanatoria degli abusi edilizi idonea non soltanto ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma anche a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd.

"sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265 - 01).

Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato perché, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dell'esecuzione - che in quanto adeguatamente motivati e privi di vizi di manifesta illogicità sono insuscettibili di sindacato in sede di giudizio di legittimità - e della stessa documentazione presentata dal ricorrente, l'ordine di demolizione non poteva mai essere revocato per intervenuta sanatoria, essendo questa condizionata, per altro, all'esecuzione di opere e interventi incompatibili con il requisito della doppia conformità.

Va anche aggiunto, come correttamente segnalato dal Procuratore generale, che, in diparte il fatto che documentalmente risultava eseguita solo una demolizione parziale e che la "sanatoria" poneva inammissibilmente condizioni, l'assunto del ricorrente sarebbe intrinsecamente contraddittorio, perché se l'immobile sarebbe stato riportato allo status quo ente, nel senso che la demolizione effettuata (in sanatoria) avrebbe riportato lo stato dei luoghi a quello precedente rispetto ai lavori abusivi, vale a dire avrebbe fatto 'rivivere' l'immobile ante 1967, allora la demolizione doveva ritenersi totalmente eseguita e, di conseguenza, sarebbe stato del tutto inutile chiederne la revoca, potendo una rimostranza trovare spiegazione non già in una sanatoria, come invece prospettato, quanto piuttosto nell'esecuzione dell'ordine precedentemente impartito.

3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 01-06-2022 del Tribunale di Lecce; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza emessa dal tribunale di Lecce con la quale ha rigettato l'istanza di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di Lecce — sez. Maglie — del 28 settembre 2006, irrevocabile il 29 luglio 2008, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed C 12.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia è affidato ad un unico, complesso, motivo, di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Assume che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel valutare gli elementi tecnici volti a dimostrare la sussistenza della c.d. "doppia conformità" del manufatto del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che il permesso a costruire in sanatoria allegato all'istanza dava conto della relazione per l'accertamento di conformità sull'intervento abusivamente eseguito in precedenza ed esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, e di conseguenza dichiarava conforme alla normativa edilizia vigente le opere edilizie abusivamente realizzate e ripristinate, fatta salva la doppia conformità strutturale per la quale si demandava all'ufficio sismico della Provincia di Lecce e si dava anche atto che, quanto all'accertamento di compatibilità paesaggistica, la Soprintendenza di Lecce non aveva adottato alcun provvedimento di annullamento. Alla luce di ciò, il Tribunale non aveva considerato che il ricorrente aveva, con l'eseguita demolizione, eliminato le opere che non persistevano ante 1967 e, dunque, aveva riportato l'immobile alla forma e allo stato quo ante. Non a caso la pratica edilizia in questione era espressamente definita come: "Ripristino dello stato dei luoghi". Il Tribunale avrebbe, pertanto, errato nel considerare il manufatto in questione, quello restante dopo l'intervento di demolizione, legittimo solo per effetto del permesso a costruire n. 19 del 2019. In questo modo, però, il Giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare che il predetto manufatto era esattamente identico a quello già esistente nella proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] ante 1967 e, dunque, legittimo secondo il principio della doppia conformità.3. Il Procuratore generale ha concluso l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il giudice dell'esecuzione, nel respingere l'istanza, ha osservato che, con comunicazione del 18 febbraio 2022, corredata da rilievi fotografici, il Comune aveva attestato che il fabbricato de quo risultava ancora allo stato rustico ed era stato reso conforme solo mediante la demolizione di una parte di esso, risultando perciò confermata la demolizione solo parziale dell'opera abusiva. Emergeva, quindi, che la pubblica amministrazione aveva ritenuto legittima la restante parte del fabbricato solo in virtù del sopravvenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria. Il giudice dell'esecuzione ha allora sottolineato che il permesso di costruire in sanatoria del 2019 aveva autorizzato il progetto di ristrutturazione prevedendo opere di ripristino dello stato dei luoghi e di modifiche interne e di prospetto nonché prevedendo che il seminterrato sottostante il fabbricato da ripristinare fosse tombato attraverso il riempimento con materiale inerte e terreno vegetale, con demolizione della scala interna, la demolizione della scala esterna, la demolizione della copertura per l'ottenimento della restante opera interrata quale cisterna a cielo aperto per la raccolta delle acque piovane ed utilizzo irriguo, concludendo nel senso che la sanatoria, la quale non può ammettere termini o condizioni, doveva riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e poteva essere conseguita solo in presenza di tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 T.U.E. 3. Ciò posto, in disparte la considerazione che il ricorrente non ha preso posizione sulla ratio decidendi con la quale il giudice dell'esecuzione ha desunto, per tabulas, la demolizione parziale e non totale delle opere abusive, circostanza che, all'evidenza, rende aspecifico il motivo di ricorso, osserva la Corte come il provvedimento impugnato abbia tenuto conto dei principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in forza dei quali, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi non ammette di essere sottoposta a termini o condizioni, ma soprattutto deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, nella specie, all'evidenza i, insussistenti e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260973 - 01). Logico corollario di tale impostazione è che la sanatoria degli abusi edilizi idonea non soltanto ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma anche a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265 - 01). Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato perché, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dell'esecuzione - che in quanto adeguatamente motivati e privi di vizi di manifesta illogicità sono insuscettibili di sindacato in sede di giudizio di legittimità - e della stessa documentazione presentata dal ricorrente, l'ordine di demolizione non poteva mai essere revocato per intervenuta sanatoria, essendo questa condizionata, per altro, all'esecuzione di opere e interventi incompatibili con il requisito della doppia conformità. Va anche aggiunto, come correttamente segnalato dal Procuratore generale, che, in diparte il fatto che documentalmente risultava eseguita solo una demolizione parziale e che la "sanatoria" poneva inammissibilmente condizioni, l'assunto del ricorrente sarebbe intrinsecamente contraddittorio, perché se l'immobile sarebbe stato riportato allo status quo ente, nel senso che la demolizione effettuata (in sanatoria) avrebbe riportato lo stato dei luoghi a quello precedente rispetto ai lavori abusivi, vale a dire avrebbe fatto 'rivivere' l'immobile ante 1967, allora la demolizione doveva ritenersi totalmente eseguita e, di conseguenza, sarebbe stato del tutto inutile chiederne la revoca, potendo una rimostranza trovare spiegazione non già in una sanatoria, come invece prospettato, quanto piuttosto nell'esecuzione dell'ordine precedentemente impartito. 3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 05591/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris