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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 08331/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 13367/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 239, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliate in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 75 ROMA , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 7386/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] a r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), esponendo di essere proprietaria d’un appezzamento di terreno e che in corrispondenza dell’ingresso stradale era stato apposto un cancello carrabile ad apertura elettronica, affiancato da un altro pedonale chiuso a chiave, citò il condominio di via Nocetto, 75, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse dichiarato che la esponente era titolare di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno che dipartendosi da via Silvestri, n. 20 in Roma, conduceva al terrendo di sua proprietà, con condanna dei convenuti a consentire il libero transito di essa istante e a rimuovere i due cancelli, o, in subordine, a consegnare le chiavi.

2. Il Tribunale rigettò la domanda, in quanto, sulla base degli accertamenti peritali, la servitù, avente natura convenzionale, insisteva solo su una parte dell’attuale tracciato.

3. La Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] a r.l., per quel che ancora qui rileva, accolto l’appello, accertò la sussistenza della dedotta servitù e condannò i titolari dei fondi serventi a rimuovere gli ostacoli posti all’esercizio di essa servitù di passaggio pedonale e carraio. 3.

1. Questo, in sintesi il percorso argomentativo della sentenza di secondo grado.

Ricostruita la catena dei titoli elencata dalla perizia effettuata all’ing.

Melloni, su incarico del Condominio, e non contestata dalle parti in causa, la sentenza, partendo dall’originaria proprietà dell’intero fondo in capo aFrancesco Guidi e poi passata ai figli per successione, i quali avevano provveduto a dividerla con atto del 1945, doveva reputarsi costituita servitù per destinazione del padre di famiglia, laddove il dante causa [OSCURATO:PERSONA] dispone per gli assegnatari ed i loro aventi causa ; destinazione rimasta vincolante anche dopo le varie vendite successive.

4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono con controricorso.

5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Assumono i ricorrenti che la Corte d’appello aveva fondato la propria decisione su una relazione redatta in assenza di contraddittorio, errando nella valutazione dei titoli e nel dissentire dalla relazione del c.t.u.

6. La censura è inammissibile essendo diretta a un improprio riesame di merito.

La Corte d’appello ha preso in rassegna i titoli di provenienza giungendo alla conclusione sopra riportata, i ricorrenti instano per una diversa ricostruzione sulla base, peraltro, di una prospettazione aspecifica, in quanto non corroborata da adeguata autosufficienza.

Quanto, poi, al contestato difetto di contraddittorio in ordine alla relazione presa in considerazione dalla Corte locale deve osservarsi che, a prescindere dalla non contestazione della stessa, peraltro redatta su incarico del Condominio, quel che la sentenza pone a base della decisione non è costituito da apprezzamenti del tecnico, ma dai titoli, presi in analitica rassegna.

7. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1067 cod. civ., nonché omessa pronuncia sul punto, essendosi riconosciuta la sussistenza di una servitù, che in origine era solo destinata a servizio di usi agricoli, onde consentire ora l’accesso per finalità commerciali a una indistinta quantità di soggetti (clienti, soci, fornitori e dipendenti del [OSCURATO:PERSONA]), così procurandone ingiusto aggravio.

8. La doglianza è inammissibile.

I ricorrenti non hanno, invero, spiegato dove e quando abbiano tempestivamente prospettato e si siano doluti dell’esposto aggravamento; questione rimasta estranea al dibattito del giudizio di merito e, quindi, nuova.

9. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

10. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 13367/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 239, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliate in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 75 ROMA , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 7386/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] a r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), esponendo di essere proprietaria d’un appezzamento di terreno e che in corrispondenza dell’ingresso stradale era stato apposto un cancello carrabile ad apertura elettronica, affiancato da un altro pedonale chiuso a chiave, citò il condominio di via Nocetto, 75, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse dichiarato che la esponente era titolare di un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno che dipartendosi da via Silvestri, n. 20 in Roma, conduceva al terrendo di sua proprietà, con condanna dei convenuti a consentire il libero transito di essa istante e a rimuovere i due cancelli, o, in subordine, a consegnare le chiavi. 2. Il Tribunale rigettò la domanda, in quanto, sulla base degli accertamenti peritali, la servitù, avente natura convenzionale, insisteva solo su una parte dell’attuale tracciato. 3. La Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] a r.l., per quel che ancora qui rileva, accolto l’appello, accertò la sussistenza della dedotta servitù e condannò i titolari dei fondi serventi a rimuovere gli ostacoli posti all’esercizio di essa servitù di passaggio pedonale e carraio. 3. 1. Questo, in sintesi il percorso argomentativo della sentenza di secondo grado. Ricostruita la catena dei titoli elencata dalla perizia effettuata all’ing. Melloni, su incarico del Condominio, e non contestata dalle parti in causa, la sentenza, partendo dall’originaria proprietà dell’intero fondo in capo aFrancesco Guidi e poi passata ai figli per successione, i quali avevano provveduto a dividerla con atto del 1945, doveva reputarsi costituita servitù per destinazione del padre di famiglia, laddove il dante causa [OSCURATO:PERSONA] dispone per gli assegnatari ed i loro aventi causa ; destinazione rimasta vincolante anche dopo le varie vendite successive. 4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono con controricorso. 5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Assumono i ricorrenti che la Corte d’appello aveva fondato la propria decisione su una relazione redatta in assenza di contraddittorio, errando nella valutazione dei titoli e nel dissentire dalla relazione del c.t.u. 6. La censura è inammissibile essendo diretta a un improprio riesame di merito. La Corte d’appello ha preso in rassegna i titoli di provenienza giungendo alla conclusione sopra riportata, i ricorrenti instano per una diversa ricostruzione sulla base, peraltro, di una prospettazione aspecifica, in quanto non corroborata da adeguata autosufficienza. Quanto, poi, al contestato difetto di contraddittorio in ordine alla relazione presa in considerazione dalla Corte locale deve osservarsi che, a prescindere dalla non contestazione della stessa, peraltro redatta su incarico del Condominio, quel che la sentenza pone a base della decisione non è costituito da apprezzamenti del tecnico, ma dai titoli, presi in analitica rassegna. 7. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1067 cod. civ., nonché omessa pronuncia sul punto, essendosi riconosciuta la sussistenza di una servitù, che in origine era solo destinata a servizio di usi agricoli, onde consentire ora l’accesso per finalità commerciali a una indistinta quantità di soggetti (clienti, soci, fornitori e dipendenti del [OSCURATO:PERSONA]), così procurandone ingiusto aggravio. 8. La doglianza è inammissibile. I ricorrenti non hanno, invero, spiegato dove e quando abbiano tempestivamente prospettato e si siano doluti dell’esposto aggravamento; questione rimasta estranea al dibattito del giudizio di merito e, quindi, nuova. 9. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 10. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
Sentenza Cassazione n. 08331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris