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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 34906/2026

Testo disponibile della fonte

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, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 -bis, cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza emessa il 30 ottobre 2025 dalla Seconda sezione penale della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione aggravata ex art. 416-bis.1. cod.pen. per la mancata valutazione di una prova decisiva quale la nota del 17 gennaio 2023 della Guardia di Finanza che aveva attestato una capacità di risparmio, per il solo figlio convivente, di euro 16.135,33 derivante da una vincita al lotto, rilevante ai fini di una riconsiderazione della legittimità della disposta confisca.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati itt, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. va dichiarato con procedura de plano.

3. Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando l'errore in cui si assume essere incorsa la Corte di cassazione abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667).

Né il ricorso straordinario può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori che va fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161).

Nel caso di specie, come si evince dalla parte finale del punto 3 del Considerato in diritto (ultima pagina della sentenza impugnata), la Seconda sezione ha esaminato il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sintetizzato al punto

2.3. del Ritenuto in fatto, relativo al decisivo rilievo attribuito all'elaborato della Guardia di Finanza, al fine di dimostrare l'assenza della sperequazione finanziaria che aveva condotto all'applicazione della confisca cd. allargata, accertando come i giudici di merito, di primo e secondo grado, fossero pervenuti alla decisione sulla confisca previo esame della «documentazione difensiva e alla posizione di altri soggetti del nucleo familiare formalmente fuoriusciti da esso, convalidando le conclusioni in esito a dette verifiche», compresa la vincita registrata nel 2017.

La sentenza impugnata, dunque, non è incorsa in un errore percettivo nella valutazione del prospetto della Guardia di Finanza del 17 gennaio 2023, ma ha disatteso con specifica valutazione i motivi di ricorso ricostruendo il percorso della motivazione dei giudici di merito in ordine all'applicabilità e all'entità della confisca senza alcun travisamento. 9Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 -bis, cod. proc. pen., chiedendo la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza emessa il 30 ottobre 2025 dalla Seconda sezione penale della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione aggravata ex art. 416-bis.1. cod.pen. per la mancata valutazione di una prova decisiva quale la nota del 17 gennaio 2023 della Guardia di Finanza che aveva attestato una capacità di risparmio, per il solo figlio convivente, di euro 16.135,33 derivante da una vincita al lotto, rilevante ai fini di una riconsiderazione della legittimità della disposta confisca. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati itt, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. va dichiarato con procedura de plano. 3. Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando l'errore in cui si assume essere incorsa la Corte di cassazione abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667). Né il ricorso straordinario può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori che va fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv. 237161). Nel caso di specie, come si evince dalla parte finale del punto 3 del Considerato in diritto (ultima pagina della sentenza impugnata), la Seconda sezione ha esaminato il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sintetizzato al punto 2.3. del Ritenuto in fatto, relativo al decisivo rilievo attribuito all'elaborato della Guardia di Finanza, al fine di dimostrare l'assenza della sperequazione finanziaria che aveva condotto all'applicazione della confisca cd. allargata, accertando come i giudici di merito, di primo e secondo grado, fossero pervenuti alla decisione sulla confisca previo esame della «documentazione difensiva e alla posizione di altri soggetti del nucleo familiare formalmente fuoriusciti da esso, convalidando le conclusioni in esito a dette verifiche», compresa la vincita registrata nel 2017. La sentenza impugnata, dunque, non è incorsa in un errore percettivo nella valutazione del prospetto della Guardia di Finanza del 17 gennaio 2023, ma ha disatteso con specifica valutazione i motivi di ricorso ricostruendo il percorso della motivazione dei giudici di merito in ordine all'applicabilità e all'entità della confisca senza alcun travisamento. 9Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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