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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 40818/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PERDONO' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TERAMOd_ptt5 a vy-iso a.1.1€(paitr;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e per motivi non rientranti fra quelli previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i, ricorsq e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] úr> 4:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PERDONO' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del GIP TRIBUNALE di TERAMOd_ptt5 a vy-iso a.1.1€(paitr;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e per motivi non rientranti fra quelli previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso per la suddetta ragione, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile i, ricorsq e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] úr> 4:
Sentenza Cassazione n. 40818/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris