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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44002/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 24 maggio 2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Siracusa il 18 giugno 2015 alla pena di 3 mesi di reclusione ed euro 600 di multa per il reato ex art. 648, comma 2, cod. pen., per aver acquistato o ricevuto 441 cd musicali e 581 film in DVD, al fine di trarne profitto, di provenienza delittuosa in quanto abusivamente duplicati (in Augusta il 14 dicembre 2011).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di in tpazi/irm della pena detentiva in pecuniaria per la presunta condizione di indigenza in quanto immigrato irregolare.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'errata applicazione dell'art. 648 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la mancanza di prova di strumenti per la duplicazione dimostri la sussi:stenza del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo non è manifestamente infondato.

1.1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ritenendo che l'imputato non sarà in grado di adempiere al pagamento della sanzione pecuniaria.

In tal modo non ha correttamente applicato il principio stabilito da Sez.

U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 - 01: «La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche).

Tale principio si riferisce alla norma applicabile al fatto commesso, al testo precedente alle modifiche arrecate nel 2022, ma è ancora attuale, tenuto conto del nuovo testo dell'art. 58, comma 1, secondo periodo della legge n. 689 del 1981 come successivamente modificato («La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»).

2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato, commesso il 14 dicembre 2011, è estinto per prescrizione, tenuto conto del termine massimo di prescrizione di 10 anni per il delitto ex art. 648 cod. pen., della sospensione della prescrizione per 120 giorni per due rinvii delle udienze per impedimento del difensore (alle udienze del 9 maggio 2013 e del 17 ottobre 2013) e dal 27 febbraio 2014 al 17 luglio 2014 su richiesta della difesa.

Il reato si è estinto per prescrizione il 31 agosto 2022.

Non emergono in modo assolutamente non contestabile, c:ome richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettarnanti, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove.

Va confermata la confisca obbligatoria dei supporti, disposta già con la sentenza di primo grado, punto delle sentenze di merito per altro non impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è esti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 24 maggio 2022 la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Siracusa il 18 giugno 2015 alla pena di 3 mesi di reclusione ed euro 600 di multa per il reato ex art. 648, comma 2, cod. pen., per aver acquistato o ricevuto 441 cd musicali e 581 film in DVD, al fine di trarne profitto, di provenienza delittuosa in quanto abusivamente duplicati (in Augusta il 14 dicembre 2011). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di in tpazi/irm della pena detentiva in pecuniaria per la presunta condizione di indigenza in quanto immigrato irregolare. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'errata applicazione dell'art. 648 cod. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la mancanza di prova di strumenti per la duplicazione dimostri la sussi:stenza del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non è manifestamente infondato. 1.1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ritenendo che l'imputato non sarà in grado di adempiere al pagamento della sanzione pecuniaria. In tal modo non ha correttamente applicato il principio stabilito da Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 - 01: «La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche). Tale principio si riferisce alla norma applicabile al fatto commesso, al testo precedente alle modifiche arrecate nel 2022, ma è ancora attuale, tenuto conto del nuovo testo dell'art. 58, comma 1, secondo periodo della legge n. 689 del 1981 come successivamente modificato («La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»). 2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato, commesso il 14 dicembre 2011, è estinto per prescrizione, tenuto conto del termine massimo di prescrizione di 10 anni per il delitto ex art. 648 cod. pen., della sospensione della prescrizione per 120 giorni per due rinvii delle udienze per impedimento del difensore (alle udienze del 9 maggio 2013 e del 17 ottobre 2013) e dal 27 febbraio 2014 al 17 luglio 2014 su richiesta della difesa. Il reato si è estinto per prescrizione il 31 agosto 2022. Non emergono in modo assolutamente non contestabile, c:ome richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettarnanti, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. Va confermata la confisca obbligatoria dei supporti, disposta già con la sentenza di primo grado, punto delle sentenze di merito per altro non impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è esti