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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33854/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 13061 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - cctit Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 2486/25/2020, depositata in data 28 ottobre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 85/04/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia di rigetto del ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. dei funzionari della D.P. di Brescia, aveva contestato, per il 2013, l'indebita detrazione di Iva conseguente all'acquisizione di credito di imposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché l'indebita deduzione di costi ai fini Ires e Irap - e detrazione di Iva- per l'acquisto di generi alimentari, ritenuti non inerenti all'attività di impresa di servizi di pulizia esercitata dalla contribuente; - la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che i costi pari a euro 23.399,00 sostenuti dalla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di generi alimentari non erano deducibili in quanto non inerenti all'attività di servizi di pulizia svolta dalla contribuente; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del TUIR per avere la CTR ritenuto legittima la ripresa a tassazione dei costi per l'acquisto di generi alimentari ritenuti indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, e, detratti ai fini Iva, in quanto non inerenti all'attività di servizi di pulizia svolta dalla contribuente ancorché quest'ultima avesse comprovato la regolare fatturazione dei detti costi e la afferenza degli stessi all'attività esercitata avendo la stessa emesso, nel corso del 2013, nei confronti dell' [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fatture, oltre che per i servizi di pulizia, anche per i servizi di breakfast e nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] fatture per servizi di colazioni (come si evinceva dalla scheda contabile, doc.5, allegata all'atto di appello). 2.11 motivo è inammissibile.

2.1. Va premesso che in base a condivisibile orientamento di questa Corte: "In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed 3 iA esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30366 del 21/11/2019; Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022).

In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass., Sez. 5, Sent. n. 18904 del 17/07/2018).

In particolare, "In tema di IVA, ai fini della detrazione dei costi, non è sufficiente l'avvenuta contabilizzazione degli stessi, dovendo il contribuente dimostrarne, nell'ipotesi di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, anche l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica" (Cass., Sez. 5, Sent. n. 22940 del 26/09/2018).

2.2. Nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione di legge, in realtà, tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26/11/2020, n. 26961), avendo la CTR - con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità- ritenuto non comprovata dalla società contribuente l'inerenza all'attività esercitata dei costi contabilizzati di euro 23.399,00 per l'acquisto di generi alimentari, essendo "l'attività svolta dalla contribuente quella di servizi di pulizia e non di somministrazione di pastP; va, al riguardo, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui "È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Cass. 5, Sentenza n. 11261 del 2022; Cass. sez. 6-5, n. 26306 del 2022). 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 13061 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - cctit Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 2486/25/2020, depositata in data 28 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 85/04/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia di rigetto del ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. dei funzionari della D.P. di Brescia, aveva contestato, per il 2013, l'indebita detrazione di Iva conseguente all'acquisizione di credito di imposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonché l'indebita deduzione di costi ai fini Ires e Irap - e detrazione di Iva- per l'acquisto di generi alimentari, ritenuti non inerenti all'attività di impresa di servizi di pulizia esercitata dalla contribuente; - la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che i costi pari a euro 23.399,00 sostenuti dalla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di generi alimentari non erano deducibili in quanto non inerenti all'attività di servizi di pulizia svolta dalla contribuente; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del TUIR per avere la CTR ritenuto legittima la ripresa a tassazione dei costi per l'acquisto di generi alimentari ritenuti indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, e, detratti ai fini Iva, in quanto non inerenti all'attività di servizi di pulizia svolta dalla contribuente ancorché quest'ultima avesse comprovato la regolare fatturazione dei detti costi e la afferenza degli stessi all'attività esercitata avendo la stessa emesso, nel corso del 2013, nei confronti dell' [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fatture, oltre che per i servizi di pulizia, anche per i servizi di breakfast e nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] fatture per servizi di colazioni (come si evinceva dalla scheda contabile, doc.5, allegata all'atto di appello). 2.11 motivo è inammissibile. 2.1. Va premesso che in base a condivisibile orientamento di questa Corte: "In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed 3 iA esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30366 del 21/11/2019; Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022). In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato (Cass., Sez. 5, Sent. n. 18904 del 17/07/2018). In particolare, "In tema di IVA, ai fini della detrazione dei costi, non è sufficiente l'avvenuta contabilizzazione degli stessi, dovendo il contribuente dimostrarne, nell'ipotesi di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, anche l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica" (Cass., Sez. 5, Sent. n. 22940 del 26/09/2018). 2.2. Nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione di legge, in realtà, tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26/11/2020, n. 26961), avendo la CTR - con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità- ritenuto non comprovata dalla società contribuente l'inerenza all'attività esercitata dei costi contabilizzati di euro 23.399,00 per l'acquisto di generi alimentari, essendo "l'attività svolta dalla contribuente quella di servizi di pulizia e non di somministrazione di pastP; va, al riguardo, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui "È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Cass. 5, Sentenza n. 11261 del 2022; Cass. sez. 6-5, n. 26306 del 2022). 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 33854/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris