CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 614/2023depositata il 05/04/2023.Numero registro generale 13247/2023Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 13439/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto del Ministerodell’economia e delle finanze con il quale gli era stato ingiunto ilpagamento di euro 5.722 per avere trasferito in data 12 e 16 gennaio2015 denaro contante per un importo complessivo di euro 114.050senza il tramite di banche o istituti di moneta elettronica a favore diAlbertino Bertana. Dal processo verbale di contestazione dellaGuardia di finanza risultava che in data 16 gennaio 2015 l’opponenteera stato trovato in possesso, in prossimità del confine svizzero, dellasomma contante di euro 233.400 e successivamente, in data 22aprile 2015, di ulteriori euro 102.500. Nel corso delle indagini eranostate rinvenute nella sua abitazione due agendine contenentiinformazioni dettagliate circa i nominativi e gli importi riconducibili amovimentazioni di valuta e tali dati erano stati utilizzati per ricostruireuna sistematica attività di riciclaggio di denaro mediantetrasferimento di valuta e metalli preziosi dalla Svizzera all’Italia; tra isessantaquattro beneficiari dei trasferimenti vi era [OSCURATO:PERSONA],al quale gli inquirenti ritenevano che nelle date del 12 e 16 gennaio2015 fosse stato consegnato dall’opponente l’importo di euro114.050. L’opponente – per quanto interessa il presente giudizio – hacontestato che gli elementi sui quali erano fondate la contestazione ela relativa sanzione, ossia le agendine sequestrate, non erano idoneea dimostrare il passaggio di valuta e che Vittalini fosse l’autore deltrasferimento e delle consegne; ha inoltre invocato il principio dispecialità di cui all’art. 9 della legge n. 689/1981, dato che finalitàNumero registro generale 13247/2023Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 13439/2026Data pubblicazione 09/05/2026della disciplina di cui è dedotta la violazione è quella di prevenirecondotte di riciclaggio, per il cui accertamento già pendeva unprocedimento penale.Con sentenza n. 2655/2020 il Tribunale di Brescia ha respintol’opposizione. In particolare, il Tribunale ha escluso la sussistenza diun rapporto di specialità tra l’art. 648-bis c.p. e la violazione di cuiagli artt. 49, comma 1, e 58, comma 1, del d.lgs. 231/2007, inconsiderazione della diversità delle condotte sanzionate e delladifformità dei beni giuridici tutelati; nel merito ha ritenuto raggiuntala prova dell’illecito contestato, fondata su un quadro indiziario grave,preciso e concordante.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che con un primomotivo ha lamentato il mancato riconoscimento della violazione delprincipio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689/1981 e delprincipio del ne bis in idem sostanziale e con un secondo motivo hasostenuto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto provata lacommissione dell’illecito. Con la sentenza n. 614/2023 la Corted’appello di Brescia ha respinto il gravame.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.Memoria è stata depositata dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in due motivi.1) Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6, comma11, d.lgs. n. 150/2011: la Corte d’appello e, prima di essa, ilTribunale hanno macroscopicamente violato o comunque falsamenteapplicato l’art. 2697 c.c.; sin dall’origine il Ministero ha omesso diNumero registro generale 13247/2023Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 13439/2026Data pubblicazione 09/05/2026adempiere al proprio onere probatorio, non fornendo in concretoalcuna prova attinente la precisa contestazione mossa al ricorrentecirca la consegna del denaro in contanti ad [OSCURATO:PERSONA],andando totalmente per astrazione e presunzione; il Ministero ha sinda subito acriticamente sposato la tesi accusatoria del processopenale, limitandosi a formulare una mera indimostrata ipotesi diavvenuta consegna di denaro contante sopra la soglia.Il motivo è infondato. Non sussiste la violazione dell’art. 2697 c.c.: vainfatti ricordato che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 26739/2024). Nel caso in esamela Corte d’appello ha correttamente attribuito l’onere della prova alMinistero e ha ritenuto che il medesimo abbia provato la sussistenzadella condotta sanzionata, così rispettando il comma 11 dell’art. 6 deld.lgs. n. 150/2011 (a norma del quale “il giudice accogliel’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilitàdell’opponente”). La Corte d’appello ha sottolineato come dal verbaledi polizia tributaria si evinca che Vittalini era stato trovato in possessodella somma contante, una prima volta di euro 233.400 e unaseconda volta di euro 102.500, e che in data 16 gennaio 2015 eranostate rinvenute presso la sua abitazione due agendine checontenevano un’accurata rendicontazione dell’attività svolta dalmaggio 2014 al gennaio 2015, con indicazione di date, importi,nominativi e altri dati molto specifici che avevano permessol’identificazione dei soggetti destinatari delle somme, tra i qualiAlbertino Bertana che era indicato come beneficiario della somma diNumero registro generale 13247/2023Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 13439/2026Data pubblicazione 09/05/2026euro 114.050. Era inoltre stato rinvenuto un tariffario redatto daVittalini attestante la provvigione da lui percepita sull’importotrasportato e l’effettività delle registrazioni risultava confermata dalfatto che quelle relative al 16 gennaio 2015 coincidevano con gliimporti oggetto di sequestro in pari data. La Corte d’appello haritenuto quindi provato, sulla base di tali circostanze e in particolaresulla base del fatto che tali documenti si trovassero pressol’abitazione di Vittalini e quindi nella sua esclusiva disponibilità, cheVittalini abbia trasferito denaro e altri valori in modo continuativo adecorrere dal maggio 2014 a favore di determinati soggetti, cosicchéè stato acquisito un quadro indiziario connotato da sufficiente gravitàe concordanza che permette di ritenere provata la cessione a Bertanadell’importo di euro 114.050.La Corte d’appello ha pertanto posto in essere un ragionamentopresuntivo e ha ritenuto che, alla luce dell’esistenza di indizi plurimi,gravi e concordanti, sia stata provata la condotta addebitata alricorrente. Il ragionamento della Corte d’appello, cui spettava comegiudice di merito la valutazione della gravità e concordanza degliindizi, è insindacabile da parte di questa Corte di legittimità ecomunque non è censurabile, come ha fatto il ricorrente, invocando laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (sui limiti delsindacato di legittimità in relazione al ragionamento presuntivo siveda da ultimo Cass. n. 21762/2025).In memoria il ricorrente ribadisce che “il buon governo delle regole inmateria di onus probandi avrebbe imposto l’accoglimentodell’opposizione” e al riguardo segnala che il processo penale, che havisto quale imputato [OSCURATO:PERSONA] per associazione a delinquere ericiclaggio, si è concluso con sentenza - che viene prodotta - delNumero registro generale 13247/2023Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 13439/2026Data pubblicazione 09/05/2026Tribunale di Como n. 481/2024 di non luogo a procedere passata ingiudicato, il che confermerebbe le doglianze del ricorrente. Alriguardo, va anzitutto precisato che con tale sentenza è statadichiarata l’estinzione del reato di associazione a delinquere perprescrizione e al riguardo il Tribunale ha comunque osservato comegli elementi investigativi raccolti (ossia la prova di un’attività diintermediazione finanziaria esercitata in territorio svizzero congestione di clienti italiani interessati a vario titolo a fare rientrarenello Stato risorse finanziarie e di una rete stabile e consolidata dicorrieri) non avrebbero consentito una pronuncia di proscioglimentonel merito. Il Tribunale ha ancora ritenuto, in relazione all’accusa diriciclaggio, come il rinvenimento di ingenti quantitativi di denaro, laricostruzione attraverso i dati incrociati tratti dalle agendesequestrate a Vittalini, le singole annotazioni su agende o altrisupporti cartacei, gli episodi di trasporto e/o cessione di denarocostituiscano “circostanze di fatto certe, univoche e riscontrate”. IlTribunale ha poi riscontrato che per il reato di riciclaggio è richiestol’accertamento del reato presupposto dal quale provengono le sommericiclate, ossia la loro provenienza delittuosa, e al riguardo ha ritenutoche non potesse affermarsi con certezza la sussistenza di tale reatopresupposto. Consegue dai rilievi che precedono, tenuto conto, da, unlato, della ragione per la quale il Vitalini è stato prosciolto(intervenuta prescrizione: v. Cass. n. 16422/2024), dall’altro, delcomplesso delle considerazioni proposte nella sentenza diproscioglimento (cfr. Cass. n. 9148/2025), che dalla pronuncia penalenon si evince affatto una conferma della fondatezza del primo motivodi ricorso, ma al contrario la possibilità di inferire un ulterioreargomento a conferma del ragionamento della Corte d’appello.Numero registro generale 13247/2023Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 13439/2026Data pubblicazione 09/05/20262) Il secondo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione del principio di specialità ex art. 9 dellalegge n. 689/1981 e del principio del ne bis in idem sostanziale: ilprocedimento amministrativo è stato originato dalla trasmissione daparte della Procura della Repubblica di atti di indagine della Guardia difinanza nell’ambito del procedimento penale per associazione perdelinquere finalizzata al riciclaggio; la ratio del principio del ne bis inidem è quella di impedire che, attraverso la proliferazione di processi,la medesima condotta venga sanzionata in modo eccessivo attraversol’applicazione di più norme; la norma amministrativa è parteintegrante della disciplina antiriciclaggio volta a prevenire le condotteche, in presenza di elementi specializzanti, integrano il precettopenale di cui all’art. 648-bis c.p., con la conseguenza che l’ambito dioperatività delle due norme è il medesimo; l’art. 49 del d.lgs. n.231/2007 è ricompreso nella maggiore ampiezza ed estensionedell’art. 648-bis c.p., cosicché è stato violato perché non applicatol’art. 9 della legge n. 689/1981.Il motivo è infondato. Il concorso di norme tra fattispecie penali enorme che prevedono violazioni amministrative è disciplinato dall'art.9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale se unostesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizioneche prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizionespeciale. Come hanno sottolineato le sezioni unite penali di questaCorte (Cass., sez. un., n. 1963/2011) si tratta di una normainnovativa perché, in precedenza, il principio generalmente accoltoera quello del normale concorso tra sanzione penale e violazioneamministrativa. Nel testo dell'art. 9, a differenza di quello dell'art. 15c.p., che parla di "stessa materia", si fa riferimento allo "stesso fatto",Numero registro generale 13247/2023Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 13439/2026Data pubblicazione 09/05/2026fatto con il quale è da intendersi non specialità in concreto, mafattispecie tipica prevista dalle norme che vengono in considerazione,cosicché il raffronto deve avvenire tra le fattispecie tipiche astratte enon tra le fattispecie concrete. La fattispecie prevista nella disciplinagenerale deve, cioè, essere compresa in quella speciale, la qualecontiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove nonfosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nelladisposizione generale. Non ha quindi rilievo decisivo, al fine diindividuare il rapporto di specialità occorrente per dissolvere unconcorso apparente di norme, il criterio del bene o dell'interesseprotetto dai precetti punitivi concorrenti, quanto il dato che leprevisioni sanzionatrici coincidano sotto il profilo dell'identitàdell'avversato comportamento del trasgressore e si differenzino per ilfatto di dare rilievo, l'una e non l'altra, ad ulteriori elementi tipizzanti,appunto, "speciali" (cfr., per tutte, Cass. 8855/2017).Per stabilire se, nel caso in esame, si sia di fronte a una ipotesi diconcorso apparente di norme occorre quindi esaminare la strutturadel reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute.Come hanno evidenziato le sezioni unite penali nella pronuncia soprarichiamata, il problema del concorso apparente richiede la previaverifica dell’esistenza di un’area comune e sovrapponibile tra lefattispecie tipiche descritte nelle norme concorrenti. Altrimenti, se lefattispecie tipiche sono diverse, non si pone il problema del concorsotra norme perché si tratta di una mera “interferenza” che può adesempio verificarsi nei casi in cui non si è in presenza di un medesimofatto, ma soltanto di una comune condotta.La struttura del reato di cui all’art. 648-bis c.p., nella versioneapplicabile ratione temporis, è infatti costituita dalla sostituzione o dalNumero registro generale 13247/2023Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 13439/2026Data pubblicazione 09/05/2026trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto noncolposo, ovvero dal compimento in relazione ad esso di operazioniche ostacolino l’identificazione della sua provenienza delittuosa. Lastruttura della violazione amministrativa, di cui all’art. 49 del d.lgs. n.231/2007, è invece costituita dal trasferimento di denaro oltre unadeterminata soglia di valore senza il tramite di intermediari abilitati. Èevidente che nel reato e nell’illecito amministrativo è presente unacomune condotta (il trasferimento di denaro), ma si tratta dell’unicainterferenza, essendo diversa la fattispecie tipica. Il riciclaggio èinfatti un reato a forma libera, con impossibilità di una preventivatipizzazione delle condotte che -in concreto- vengonostrumentalizzate o possono essere strumentalizzate al perseguimentodella finalità di occultare la provenienza delittuosa del denaro, deibeni o delle altre utilità, nel quale ciò che fa ricadere una condotta neltipo del reato di riciclaggio non è la liceità o l'illiceità in sé dell'attocompiuto, quanto la direzione finalistica che a questo viene impressadal soggetto agente, che lo usa per schermare la provenienzadelittuosa del denaro (del bene o dell'utilità) oggetto dell'attomedesimo (in tal senso, per tutte, cfr. Cass. pen. n. 7257/2020).D’altro canto integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio anche ilmero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un contocorrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso pressoun diverso istituto di credito (v. Cass. pen. n. 13085/2013),trasferimento di denaro che certamente non integra l’illecitoamministrativo.Trattandosi di fattispecie tipiche diverse non trova applicazione l’art.9 della legge n. 689/1981.II. Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 13247/2023Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 13439/2026Data pubblicazione 09/05/2026Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro3.500, oltre spese prenotate a debito.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione secondacivile, in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco