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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 37337/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 17/02/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE, in data 17/05/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due distinti motivi violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile sia nella parte in cui deduce la carenza di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità che nella parte in cui invoca la riqualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta.

Mentre la doglianza in ordine all'accertamento di responsabilità è inammissibile perché propone alla cassazione la rivalutazione delle prove ovvero una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, la doglianza che invoca la riqualifica non si confronta con la giurisprudenza consolidata e condivisa secondo cui Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 7, Ordinanza n. 16723 del 13/01/2015, Rv. 263360 - 01).

Invero la Corte di appello, in coerenza con tali indicazioni, ha respinto l'istanza diretta alla assegnazione alla condotta della nuova qualifica in quanto le prove raccolte indicavano che il ricorrente non si era limitato a dissimulare lo stato di insolvenza ma aveva posto in essere una condotta fraudolenta mediante la simulazione di circostanze condizioni non vere funzionali a trarre in inganno l'offeso (pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con katto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 17/02/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE, in data 17/05/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due distinti motivi violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile sia nella parte in cui deduce la carenza di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità che nella parte in cui invoca la riqualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta. Mentre la doglianza in ordine all'accertamento di responsabilità è inammissibile perché propone alla cassazione la rivalutazione delle prove ovvero una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, la doglianza che invoca la riqualifica non si confronta con la giurisprudenza consolidata e condivisa secondo cui Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 7, Ordinanza n. 16723 del 13/01/2015, Rv. 263360 - 01). Invero la Corte di appello, in coerenza con tali indicazioni, ha respinto l'istanza diretta alla assegnazione alla condotta della nuova qualifica in quanto le prove raccolte indicavano che il ricorrente non si era limitato a dissimulare lo stato di insolvenza ma aveva posto in essere una condotta fraudolenta mediante la simulazione di circostanze condizioni non vere funzionali a trarre in inganno l'offeso (pag. 4 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con katto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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