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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16756/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1235/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 3875/17/21 depositata il 05/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 3875/17/21 del 05/08/2021 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 16564/07/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;

2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.;

3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] restava intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. i ricorrenti hanno dedotto di avere proceduto alla definizione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197 dei carichi recati dalle cartelle a loro notificate e inerenti al presente giudizio, con conseguente versamento della prima rata;

2. appare opportuno richiedere chiarimenti ad AE, che nulla ha dedotto in merito, al fine di verificare l’effettiva definizione della lite;

2.1. la causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1235/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 3875/17/21 depositata il 05/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 3875/17/21 del 05/08/2021 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 16564/07/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.; 3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] restava intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorrenti hanno dedotto di avere proceduto alla definizione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197 dei carichi recati dalle cartelle a loro notificate e inerenti al presente giudizio, con conseguente versamento della prima rata; 2. appare opportuno richiedere chiarimenti ad AE, che nulla ha dedotto in merito, al fine di verificare l’effettiva definizione della lite; 2.1. la causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente
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