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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02841/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1605-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2022 n. 1605 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -2- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] è stato imputato (e successivamente assolto) nel procedimento penale n. 17770/2019 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, n. 1520/2019 [OSCURATO:PERSONA], nel quale è stato difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rivolta al GIP il ricorrente chiedeva di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ricorrendone tutti i presupposti.

Il GIP ammetteva l’istante al beneficio richiesto, ma successivamente pronunciava decreto con il quale revocava tale ammissione.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tempestivamente iscritto a ruolo presso il Tribunale di Napoli, lo Spagnuolo proponeva opposizione avverso il suddetto decreto di revoca.

Il ricorso veniva assegnato alla IV Sezione Civile del Tribunale di Napoli e gli veniva attribuito RG n. 2396/2021. [OSCURATO:PERSONA] designato fissava l’udienza di comparizione delle parti per il 4.5.2021, “invitando parte convenuta a costituirsi 10 gg. prima”.

All’udienza del 4 maggio 2021, compariva il difensore dell’opponente, ma il Tribunale con ordinanza pubblicata il 1 giugno 2021 dichiarava improcedibile l’opposizione, per non essere stato notificato il ricorso ed il decreto di fissazione Ric. 2022 n. 1605 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -3- d’udienza alle controparti, rigettando altresì la richiesta di rimessione in termini, avanzata dalla difesa dello Spagnuolo.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale.

Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di opposizione avverso provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.

Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominatinell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta avverso il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Napoli che aveva revocato l’iniziale ammissione al detto beneficio.

Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni Ric. 2022 n. 1605 sez.

M2 -ud. 16-12-2022 -4- penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n.; 22 giugno 2010, n.; 29 aprile 2010, n., e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)).

Gli atti vanno pertanto rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1605-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2022 n. 1605 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] è stato imputato (e successivamente assolto) nel procedimento penale n. 17770/2019 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, n. 1520/2019 [OSCURATO:PERSONA], nel quale è stato difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Con istanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rivolta al GIP il ricorrente chiedeva di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ricorrendone tutti i presupposti. Il GIP ammetteva l’istante al beneficio richiesto, ma successivamente pronunciava decreto con il quale revocava tale ammissione. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tempestivamente iscritto a ruolo presso il Tribunale di Napoli, lo Spagnuolo proponeva opposizione avverso il suddetto decreto di revoca. Il ricorso veniva assegnato alla IV Sezione Civile del Tribunale di Napoli e gli veniva attribuito RG n. 2396/2021. [OSCURATO:PERSONA] designato fissava l’udienza di comparizione delle parti per il 4.5.2021, “invitando parte convenuta a costituirsi 10 gg. prima”. All’udienza del 4 maggio 2021, compariva il difensore dell’opponente, ma il Tribunale con ordinanza pubblicata il 1 giugno 2021 dichiarava improcedibile l’opposizione, per non essere stato notificato il ricorso ed il decreto di fissazione Ric. 2022 n. 1605 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- d’udienza alle controparti, rigettando altresì la richiesta di rimessione in termini, avanzata dalla difesa dello Spagnuolo. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale. Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di opposizione avverso provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia. Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominatinell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta avverso il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Napoli che aveva revocato l’iniziale ammissione al detto beneficio. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni Ric. 2022 n. 1605 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -4- penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n.; 22 giugno 2010, n.; 29 aprile 2010, n., e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazi
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