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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01963/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30694-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 4000 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.S.

MANCINI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che 1o rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/04/2019 R.G.N. 516/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 22 novembre 2022 - causa numero 22 - rg.Con sentenza del 2012, la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a fruire della pensione di anzianità con rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto e decorrenza dalla prima finestra utile successiva alla domanda del 3.11.2009 e con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati dal 28.02.2012.

La decisione aveva premesso in fatto che l'appellante in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ottenuto dall'Inail certificazione utile all'ottenimento del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e, dimessosi dal lavoro, aveva presentato domanda di pensione il 2.11.2009; in data 19.01.2010, però, l'Inail aveva revocato la certificazione in seguito a riesame d'ufficio, con conseguente rigetto della domanda di pensione per carenza del presupposto contributivo.

La corte territoriale, pur considerando applicabile alla fattispecie il disposto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 136, quale norma speciale in materia di annullamento d'ufficio rispetto all'art. 21 novies della L. n. 142 del 1990 invocato dal ricorrente, aveva ritenuto che la questione degli effetti dell'annullamento della certificazione dell'esposizione qualificata all'amianto avesse formato oggetto, seppure implicito, della regolamentazione introdotta dal D.L. n. 5 del 2009, art. 7 ter, commi 14 e 14 bis, di salvaguardia dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore delle stesse disposizioni e che tale norma andasse applicata anche al caso di specie ove la pensione non fosse mai stata erogata, in forza di una interpretazione estensiva dettata da ragioni di congruità costituzionale sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost..

Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione l'INPS; Migliorini aveva proposto ricorso incidentale.

Con ordinanza n. 21668/2018 questa Corte ha considerato che le norme di sanatoria previste dalle leggi nn.33/2009 e 14/2012 si riferiscano solo ai titolari di pensione, insuscettibili di estensione ai lavoratori non pensionati; ha, però, rilevato che nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art.1 comma 112 L. n.190/2014 che ha introdotto norme di salvaguardia in favore di titolari di certificazioni ritirate dall'INAIL.

Pertanto, ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Genova per l'accertamento dell'applicabilità concreta della nuova disciplina alla fattispecie dedotta in giudizio.

In sede di riassunzione, l'INPS ha sostenuto che la sanatoria introdotta nel 2014 si applicasse al Migliorini, in servizio a gennaio 2015, ma che a tale data non fosse ammissibile il riconoscimento della pensione di anzianità in assenza della relativa domanda amministrativa, con conseguente obbligo di ripetizione della pensione percepita.

Con sentenza del 12.4.19 la Corte d'Appello di Genova ha accertato il diritto alla pensione di anzianità del lavoratore in epigrafe, tenendo conto della rivalutazione contributiva con decorrenza dalla prima finestra utile successiva alla domanda del 3/11/09 e condannato l'INPS al pagamento dei ratei da11 11.1.15 nonché, per altro verso, il pensionato a restituire i rtat6di pensione dal 28.2.12 al 31.12.14 al netto di imposta, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.

In particolare, premesso che le somme oggetto di restituzione erano da considerarsi al nettoiessendo tali le sole somme corrisposte al creditore, la corte territoriale ha escluso il dolo del lavoratore e quindi gli interessi.

Avverso tale ultima sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, cui resiste il pensionato con controricorso.

Le parti hanno ytesentato memorie.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 112,L. n.190/2014, dell'art.5 bis d.l. n.65/2015 convertito con modificazioni in L.n.109/2015 e dell'art.22 L.n. 153/1969, tutti in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale accertato il diritto a pensione di anzianità con decorrenza da aprile 2010, e tuttavia applicato la sanatoria che presuppone che alla data del 12.1.2015 l'interessato non fosse titolare di alcun trattamento pensionistico.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.336 e 389 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto il diritto dell'INPS a ripetere le somme corrisposte al netto, anziché al lordo degli oneri fiscali.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'ad.389 c.p.c., in relazione all'art.360, comma1, n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto all'Istituto gli interessi con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza che ha condannato alla restituzione, anziché dalla data della corresponsione iniziale dei ratei di pensione.

Il primo motivo è privo di pregio.

Invero, alla data del 1'.1.15 il Migliorini era in servizio e non beneficiario di alcun trattamento pensionistico, tenuto conto dell'annullamento con effetto retroattivo della sentenza che aveva accertato il diritto alla pensione e della mancata corresponsione all'epoca del trattamento pensionistico; per altro verso, il Migliorini poteva beneficare della sanatoria di cui all'art. 1 co. 112

I. 190 del 2014, come interpretato dall'art. 5 bis del d.l. n. 65 del 2015, non avendo ottenuto la certificazione Inail poi revtcata) con dolo accertato da giudicato.

Del resto, nell'affermare l'applicabilità della sanatoria al ricorrente, la corte territoriale ha applicato la norma a soggetto che non era pensionato alla data del 1'.1.15, non essendosi verificati all'epoca ancora gli effetti della precedente domanda di pensionamento, che la corte territoriale ha ancorato solo alla prima finestra utile, successiva alla data predetta.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte (Sez.

L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012, Rv. 621079 - 01) ha infatti già affermato che, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso.

Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Nel medesimo senso, Sez.

L , Sentenza n. 19735 del 25/07/2018 (Rv. 650039 - 01), secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

Analogo principio può trovare applicazione anche ai rapporti tra il 14watore e l'ente previdenziale.

Sul punto, appare altresì rilevante la circolare INPS n.174 del 22.11.2021 che "illustra la nuova disciplina introdotta dall'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito", cosi sancendo in via generale un principio già applicato dalla giurisprudenza.

Il terzo motivo è invece fondato.

Invero, questa Corte ha già affermato(Sez. 2 - , Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019, Rv. 655257 - 01) che, in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.

Nel medesimo senso, si è detto (Sez.

L, Sentenza n. 9863 del 18/09/1995, Rv. 494060 - 01) che l'azione diretta alla restituzione (ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ.) di somme percepite dall'INPS a titolo contributivo in base a sentenza di appello poi cassata (o in base a sentenza di primo grado confermata da sentenza di appello poi cassata) non soggiace alla disciplina della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), sorgendo il diritto alla restituzione direttamente dalla riforma della sentenza già costituente titolo delle attribuzioni venute meno definitivamente ed "ex tunc" per effetto della sentenza di cassazione.

Pertanto, non rilevando lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'"accipiens", gli interessi nonché la rivalutazione dovuti (la seconda solo per la parte eccedente il danno presunto già risarcito dai primi) sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza cassata decorrono dal giorno del pagamento, anziché dalla domanda amministrativa, come invece avviene, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., nella diversa ipotesi di mero indebito contributivo caratterizzato dalla buona fede dell'"accipiens".

La sentenza impugnata non si è attenuta al su esteso principio e deve essere cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso.

La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30694-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 4000 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.S. MANCINI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che 1o rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/04/2019 R.G.N. 516/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 22 novembre 2022 - causa numero 22 - rg.Con sentenza del 2012, la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a fruire della pensione di anzianità con rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto e decorrenza dalla prima finestra utile successiva alla domanda del 3.11.2009 e con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati dal 28.02.2012. La decisione aveva premesso in fatto che l'appellante in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ottenuto dall'Inail certificazione utile all'ottenimento del beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e, dimessosi dal lavoro, aveva presentato domanda di pensione il 2.11.2009; in data 19.01.2010, però, l'Inail aveva revocato la certificazione in seguito a riesame d'ufficio, con conseguente rigetto della domanda di pensione per carenza del presupposto contributivo. La corte territoriale, pur considerando applicabile alla fattispecie il disposto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 136, quale norma speciale in materia di annullamento d'ufficio rispetto all'art. 21 novies della L. n. 142 del 1990 invocato dal ricorrente, aveva ritenuto che la questione degli effetti dell'annullamento della certificazione dell'esposizione qualificata all'amianto avesse formato oggetto, seppure implicito, della regolamentazione introdotta dal D.L. n. 5 del 2009, art. 7 ter, commi 14 e 14 bis, di salvaguardia dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore delle stesse disposizioni e che tale norma andasse applicata anche al caso di specie ove la pensione non fosse mai stata erogata, in forza di una interpretazione estensiva dettata da ragioni di congruità costituzionale sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione l'INPS; Migliorini aveva proposto ricorso incidentale. Con ordinanza n. 21668/2018 questa Corte ha considerato che le norme di sanatoria previste dalle leggi nn.33/2009 e 14/2012 si riferiscano solo ai titolari di pensione, insuscettibili di estensione ai lavoratori non pensionati; ha, però, rilevato che nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art.1 comma 112 L. n.190/2014 che ha introdotto norme di salvaguardia in favore di titolari di certificazioni ritirate dall'INAIL. Pertanto, ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Genova per l'accertamento dell'applicabilità concreta della nuova disciplina alla fattispecie dedotta in giudizio. In sede di riassunzione, l'INPS ha sostenuto che la sanatoria introdotta nel 2014 si applicasse al Migliorini, in servizio a gennaio 2015, ma che a tale data non fosse ammissibile il riconoscimento della pensione di anzianità in assenza della relativa domanda amministrativa, con conseguente obbligo di ripetizione della pensione percepita. Con sentenza del 12.4.19 la Corte d'Appello di Genova ha accertato il diritto alla pensione di anzianità del lavoratore in epigrafe, tenendo conto della rivalutazione contributiva con decorrenza dalla prima finestra utile successiva alla domanda del 3/11/09 e condannato l'INPS al pagamento dei ratei da11 11.1.15 nonché, per altro verso, il pensionato a restituire i rtat6di pensione dal 28.2.12 al 31.12.14 al netto di imposta, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo. In particolare, premesso che le somme oggetto di restituzione erano da considerarsi al nettoiessendo tali le sole somme corrisposte al creditore, la corte territoriale ha escluso il dolo del lavoratore e quindi gli interessi. Avverso tale ultima sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, cui resiste il pensionato con controricorso. Le parti hanno ytesentato memorie. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 112,L. n.190/2014, dell'art.5 bis d.l. n.65/2015 convertito con modificazioni in L.n.109/2015 e dell'art.22 L.n. 153/1969, tutti in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale accertato il diritto a pensione di anzianità con decorrenza da aprile 2010, e tuttavia applicato la sanatoria che presuppone che alla data del 12.1.2015 l'interessato non fosse titolare di alcun trattamento pensionistico. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.336 e 389 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto il diritto dell'INPS a ripetere le somme corrisposte al netto, anziché al lordo degli oneri fiscali. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'ad.389 c.p.c., in relazione all'art.360, comma1, n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto all'Istituto gli interessi con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza che ha condannato alla restituzione, anziché dalla data della corresponsione iniziale dei ratei di pensione. Il primo motivo è privo di pregio. Invero, alla data del 1'.1.15 il Migliorini era in servizio e non beneficiario di alcun trattamento pensionistico, tenuto conto dell'annullamento con effetto retroattivo della sentenza che aveva accertato il diritto alla pensione e della mancata corresponsione all'epoca del trattamento pensionistico; per altro verso, il Migliorini poteva beneficare della sanatoria di cui all'art. 1 co. 112 I. 190 del 2014, come interpretato dall'art. 5 bis del d.l. n. 65 del 2015, non avendo ottenuto la certificazione Inail poi revtcata) con dolo accertato da giudicato. Del resto, nell'affermare l'applicabilità della sanatoria al ricorrente, la corte territoriale ha applicato la norma a soggetto che non era pensionato alla data del 1'.1.15, non essendosi verificati all'epoca ancora gli effetti della precedente domanda di pensionamento, che la corte territoriale ha ancorato solo alla prima finestra utile, successiva alla data predetta. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 1464 del 02/02/2012, Rv. 621079 - 01) ha infatti già affermato che, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Nel medesimo senso, Sez. L , Sentenza n. 19735 del 25/07/2018 (Rv. 650039 - 01), secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Analogo principio può trovare applicazione anche ai rapporti tra il 14watore e l'ente previdenziale. Sul punto, appare altresì rilevante la circolare INPS n.174 del 22.11.2021 che "illustra la nuova disciplina introdotta dall'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito", cosi sancendo in via generale un principio già applicato dalla giurisprudenza. Il terzo motivo è invece fondato. Invero, questa Corte ha già affermato(Sez. 2 - , Ordinanza n. 24475 del 01/10/2019, Rv. 655257 - 01) che, in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda. Nel medesimo senso, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 9863 del 18/09/1995, Rv. 494060 - 01) che l'azione diretta alla restituzione (ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ.) di somme percepite dall'INPS a titolo contributivo in base a sentenza di appello poi cassata (o in base a sentenza di primo grado confermata da sentenza di appello poi cassata) non soggiace alla disciplina della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), sorgendo il diritto alla restituzione direttamente dalla riforma della sentenza già costituente titolo delle attribuzioni venute meno definitivamente ed "ex tunc" per effetto della sentenza di cassazione. Pertanto, non rilevando lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'"accipiens", gli interessi nonché la rivalutazione dovuti (la seconda solo per la parte eccedente il danno presunto già risarcito dai primi) sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza cassata decorrono dal giorno del pagamento, anziché dalla domanda amministrativa, come invece avviene, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., nella diversa ipotesi di mero indebito contributivo caratterizzato dalla buona fede dell'"accipiens". La sentenza impugnata non si è attenuta al su esteso principio e deve essere cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza im
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