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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30691/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla motivazione relativa al momento consumativo del reato di cui all'art. 644 c.p.; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di CATANIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania con ordinanza del 15/2/23 rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania che aveva respinto la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha interposto ricorso per cassazione, deducendo - con riferimento al reato di cui al capo 3) - violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 644 cod. pen.

Afferma, in particolare, che il Tribunale erra laddove ritiene che il reato non sia configurabile perché alla promessa non ha fatto seguito la dazione di interessi usurari e che l'eventuale superamento del tasso soglia va verificato trimestralmente per tutta la durata della rateizzazione.

Evidenzia sul punto che il delitto di usura, se alla promessa fa seguito la dazione di interessi usurari, si perfeziona al momento della promessa e si consuma al momento della dazione; che, dunque, occorre distinguere tra il momento della promessa (idonea a perfezionare il reato) e quello della dazione (necessaria perché il reato si consumi), ininfluente essendo - rispetto al perfezionamento del reato, verificatosi al momento della promessa - il superamento del tasso soglia ad ogni trimestre.

Ne consegue che nel caso di specie, essendo intervenuta la pattuizione di interessi usurari, il reato è perfezionato, a nulla rilevando la restituzione di somme di denaro inferiori a quelle pattuite ovvero la circostanza che gli importi dei finanziamenti ricomprendessero anche le spese per il passaggio di proprietà delle autovetture. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 644 cod. pen. nella parte in cui si richiede per l'integrazione del reato il compimento di atti di vessazione o di minaccia, elementi questi del tutto estranei alla fattispecie. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sia nella parte in cui ritiene insussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.

C), cod. proc. pen. nonostante la persistente operatività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., che nella parte in cui esclude le medesime esigenze cautelari in vista della futura discovery degli atti di indagine.

Osserva che è contraddittorio e manifestamente illogico, da un lato, affermare che gli indagati si servono della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. per compiere abusivamente l'attività finanziaria nei confronti del pubblico e, dall'altro, ritenere che l'intervento cautelare non è necessario per interrompere la prosecuzione di tale perdurante condotta delittuosa.

Il riconoscimento della persistente attività della società avrebbe dovuto condurre ad affermare la necessità della misura cautelare personale.

Rileva, altresì, che l'ordinanza impugnata è contraddittoria e manifestamente illogica anche nella parte in cui afferma che, in prospettiva, la discovery degli atti di indagine consente di compiere una prognosi favorevole in ordine al comportamento degli indagati, sol che si consideri che la discovery è già avvenuta al momento della proposizione dell'appello cautelare, senza che ciò abbia inciso sulla perdurante abusiva attività finanziaria, circostanza questa riconosciuta anche nell'ordinanza impugnata. 2.3 Con il quarto motivo eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.

C), cod. proc. pen. per non aver posto in essere gli indagati condotte vessatorie nella realizzazione del reato di cui al capo 4), relativo allo svolgimento abusivo di attività finanziarie.

Osserva sul punto che l'adozione di modalità vessatorie non assume alcun rilievo rispetto al perfezionamento della fattispecie descritta dall'art. 132 D.Lgs. 385/1993, per cui non può incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari, segnatamente sulla valutazione della necessità di impedire la prosecuzione della condotta delittuosa.

In altri termini, la mancanza di modalità vessatorie non esclude che si debba comunque ricorrere alla adozione della misura cautelare a fronte della persistente commissione del reato di cui al capo 4), riconosciuta anche nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Rileva il Collegio che risulta dirimente, oltre che preliminare da un punto di vista logico, stabilire prima di ogni altra cosa se il ricorrente abbia o meno partecipato alla fase di pattuizione degli interessi, posto che - se fosse vera la seconda ipotesi - la indagine in ordine al superamento della soglia del tasso legale di interesse diventerebbe del tutto irrilevante.

Sul punto, l'ordinanza impugnata si limita ad un fugace accenno (pagina 4), evidenziando solo che il giudice per le indagini preliminari avrebbe escluso il concorso del Venticinque nella negoziazione degli interessi e che il pubblico ministero avrebbe contestato detta circostanza, senza tuttavia approfondire ulteriormente la questione e senza giungere ad una conclusione, sia pure solo allo stato degli atti, in ordine a tale preliminare aspetto. 1.2 La motivazione dell'ordinanza impugnata, inoltre, è carente anche sotto il profilo della ricostruzione delle pattuizioni degli interessi e soprattutto della concreta esecuzione degli accordi, nel senso che, per un verso, non è dato comprendere cosa precisamente prevedessero le intese, quali le cifre anticipate, soprattutto quali i tempi ed i modi delle restituzioni e, per altro verso, quanto effettivamente sia stato corrisposto dai singoli debitori, in che lasso temporale rispetto all'iniziale pattuizione, quale la restante parte ed i tempi residui del piano di rientro.

Invero, il provvedimento del Tribunale in maniera esemplificativa evidenzia solo talune caratteristiche dei prestiti, che non consentono di inquadrare con sufficiente precisione i termini delle singole vicende debitorie. 1.3 Fondato è anche il secondo motivo, atteso che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 cod. pen. non prevede tra gli elementi costitutivi anche il compimento di atti di violenza o di minaccia ovvero di condotte 7ì' vessatorie, atteso che la ratio dell'incriminazione s'incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione.

Sul punto, è sufficiente evidenziare che è richiesta per l'integrazione del reato - a seconda dei casi - la promessa o la dazione di interessi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, mentre la violenza o minaccia esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari può dar luogo al concorso dell'usura con l'estorsione (Sezione 2, n. 38551 del 26/4/2019, D'Amico, Rv. 277090 - 02; Sezione 5, n. 49604 del 30/9/2014, Caruso, Rv. 261335 - 01; Sezione 2, n. 6918 del 25/1/2011, Ravese, Rv. 249399 - 01).

In altri termini, la condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, in quanto tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie dell'estorsione, figura quest'ultima che concorre con l'usura, quando la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari. 1.4 II terzo ed il quarto motivo - che sono sovrapponibili, avendo il Tribunale motivato in punto di esigenze cautelari solo con riferimento al reato di cui al capo 4), atteso che non ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al reato di usura di cui al capo 3) - sono assorbiti.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania - sezione per il riesame delle misure cautela

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla motivazione relativa al momento consumativo del reato di cui all'art. 644 c.p.; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di CATANIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania con ordinanza del 15/2/23 rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania che aveva respinto la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha interposto ricorso per cassazione, deducendo - con riferimento al reato di cui al capo 3) - violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 644 cod. pen. Afferma, in particolare, che il Tribunale erra laddove ritiene che il reato non sia configurabile perché alla promessa non ha fatto seguito la dazione di interessi usurari e che l'eventuale superamento del tasso soglia va verificato trimestralmente per tutta la durata della rateizzazione. Evidenzia sul punto che il delitto di usura, se alla promessa fa seguito la dazione di interessi usurari, si perfeziona al momento della promessa e si consuma al momento della dazione; che, dunque, occorre distinguere tra il momento della promessa (idonea a perfezionare il reato) e quello della dazione (necessaria perché il reato si consumi), ininfluente essendo - rispetto al perfezionamento del reato, verificatosi al momento della promessa - il superamento del tasso soglia ad ogni trimestre. Ne consegue che nel caso di specie, essendo intervenuta la pattuizione di interessi usurari, il reato è perfezionato, a nulla rilevando la restituzione di somme di denaro inferiori a quelle pattuite ovvero la circostanza che gli importi dei finanziamenti ricomprendessero anche le spese per il passaggio di proprietà delle autovetture. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 644 cod. pen. nella parte in cui si richiede per l'integrazione del reato il compimento di atti di vessazione o di minaccia, elementi questi del tutto estranei alla fattispecie. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sia nella parte in cui ritiene insussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. C), cod. proc. pen. nonostante la persistente operatività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., che nella parte in cui esclude le medesime esigenze cautelari in vista della futura discovery degli atti di indagine. Osserva che è contraddittorio e manifestamente illogico, da un lato, affermare che gli indagati si servono della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. per compiere abusivamente l'attività finanziaria nei confronti del pubblico e, dall'altro, ritenere che l'intervento cautelare non è necessario per interrompere la prosecuzione di tale perdurante condotta delittuosa. Il riconoscimento della persistente attività della società avrebbe dovuto condurre ad affermare la necessità della misura cautelare personale. Rileva, altresì, che l'ordinanza impugnata è contraddittoria e manifestamente illogica anche nella parte in cui afferma che, in prospettiva, la discovery degli atti di indagine consente di compiere una prognosi favorevole in ordine al comportamento degli indagati, sol che si consideri che la discovery è già avvenuta al momento della proposizione dell'appello cautelare, senza che ciò abbia inciso sulla perdurante abusiva attività finanziaria, circostanza questa riconosciuta anche nell'ordinanza impugnata. 2.3 Con il quarto motivo eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. C), cod. proc. pen. per non aver posto in essere gli indagati condotte vessatorie nella realizzazione del reato di cui al capo 4), relativo allo svolgimento abusivo di attività finanziarie. Osserva sul punto che l'adozione di modalità vessatorie non assume alcun rilievo rispetto al perfezionamento della fattispecie descritta dall'art. 132 D.Lgs. 385/1993, per cui non può incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari, segnatamente sulla valutazione della necessità di impedire la prosecuzione della condotta delittuosa. In altri termini, la mancanza di modalità vessatorie non esclude che si debba comunque ricorrere alla adozione della misura cautelare a fronte della persistente commissione del reato di cui al capo 4), riconosciuta anche nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Rileva il Collegio che risulta dirimente, oltre che preliminare da un punto di vista logico, stabilire prima di ogni altra cosa se il ricorrente abbia o meno partecipato alla fase di pattuizione degli interessi, posto che - se fosse vera la seconda ipotesi - la indagine in ordine al superamento della soglia del tasso legale di interesse diventerebbe del tutto irrilevante. Sul punto, l'ordinanza impugnata si limita ad un fugace accenno (pagina 4), evidenziando solo che il giudice per le indagini preliminari avrebbe escluso il concorso del Venticinque nella negoziazione degli interessi e che il pubblico ministero avrebbe contestato detta circostanza, senza tuttavia approfondire ulteriormente la questione e senza giungere ad una conclusione, sia pure solo allo stato degli atti, in ordine a tale preliminare aspetto. 1.2 La motivazione dell'ordinanza impugnata, inoltre, è carente anche sotto il profilo della ricostruzione delle pattuizioni degli interessi e soprattutto della concreta esecuzione degli accordi, nel senso che, per un verso, non è dato comprendere cosa precisamente prevedessero le intese, quali le cifre anticipate, soprattutto quali i tempi ed i modi delle restituzioni e, per altro verso, quanto effettivamente sia stato corrisposto dai singoli debitori, in che lasso temporale rispetto all'iniziale pattuizione, quale la restante parte ed i tempi residui del piano di rientro. Invero, il provvedimento del Tribunale in maniera esemplificativa evidenzia solo talune caratteristiche dei prestiti, che non consentono di inquadrare con sufficiente precisione i termini delle singole vicende debitorie. 1.3 Fondato è anche il secondo motivo, atteso che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 cod. pen. non prevede tra gli elementi costitutivi anche il compimento di atti di violenza o di minaccia ovvero di condotte 7ì' vessatorie, atteso che la ratio dell'incriminazione s'incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione. Sul punto, è sufficiente evidenziare che è richiesta per l'integrazione del reato - a seconda dei casi - la promessa o la dazione di interessi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, mentre la violenza o minaccia esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari può dar luogo al concorso dell'usura con l'estorsione (Sezione 2, n. 38551 del 26/4/2019, D'Amico, Rv. 277090 - 02; Sezione 5, n. 49604 del 30/9/2014, Caruso, Rv. 261335 - 01; Sezione 2, n. 6918 del 25/1/2011, Ravese, Rv. 249399 - 01). In altri termini, la condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, in quanto tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie dell'estorsione, figura quest'ultima che concorre con l'usura, quando la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari. 1.4 II terzo ed il quarto motivo - che sono sovrapponibili, avendo il Tribunale motivato in punto di esigenze cautelari solo con riferimento al reato di cui al capo 4), atteso che non ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al reato di usura di cui al capo 3) - sono assorbiti. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania - sezione per il riesame delle misure cautela