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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18487/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE del RIESAMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata, ha confermato quella del Giudice per le udienza preliminare di quella stessa città, che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di furto con strappo ( capo A), avendo ravvisato il pericolo di reiterazione.

1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, nel corso di una aggressione perpetrata dal ricorrente e dal fratello Michele, coindagato ( non ricorrente), ai danni di una coppia che si trovava in fila in attesa del proprio turno all'interno di un ufficio postale della città, uno dei due aggressori, accortosi di essere stati fotografati e videofilmati con lo smartphone da una delle vittime, aveva strappato il telefono dalle mani dell'uomo ([OSCURATO:PERSONA]), per poi fuggire a bordo del proprio veicolo, insieme al fratello; a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, chiamate dall'altra vittima, venivano identificati gli autori dell'aggressione e del furto, ed eseguita la perquisizione del veicolo di proprietà del ricorrente, dove veniva rinvenuto, all'interno del vano portaoggetti centrale, il telefono della persona offesa.

Dai filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato presso l'Ufficio postale, emergeva che a prendere con violenza dalle mani della p.o.

Zonte il telefono cellulare era stato il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].

A seguito di ciò, il P.M. procedente modificava la provvisoria imputazione, contestando all'indagato il concorso nel furto con strappo commesso materialmente dal fratello, il quale lo consegnava al fratello Giovanni, nella cui disponibilità veniva rinvenuto, come detto, all'interno della sua auto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi.

2.1. Con il primo, deduce la erronea valutazione del profilo indiziario, e, in particolare, del concorso morale dell'imputato nel fatto commesso dal fratello.

Infatti, come è emerso dalle immagini della videocamera presente nell'ufficio postale in cui il fatto è avvenuto, il telefono cellulare della vittima venne sottratto, appunto, da [OSCURATO:PERSONA]; lamenta, quindi, la Difesa ricorrente che l'ordinanza impugnata non avrebbe dimostrato la responsabilità concorsuale dell'odierno indagato, affidata alla mera considerazione che "verosimilmente" il telefono gli era stato consegnato dal fratello, dopo averlo sottratto alla vittima, con ciò valorizzando un post factum inidoneo a descrivere, sotto il profilo dell'efficienza causale, il contributo partecipativo, anche solo ideativo o rafforzativo del proposito criminoso, neppure essendo stato vagliato adeguatamente il profilo soggettivo, mancando elementi per affermare la adesione soggettiva al reato, compiuto dal coindagato in maniera fulminea, nel corso di una violenta aggressione..

2.1.1. Ulteriore censura è rivolta alla ordinanza impugnata con riguardo alla scarna e apodittica argomentazione fornita in replica alla richiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen..

2.2. Con il secondo motivo, è attinto il profilo delle esigenze cautelari e quello della proporzionalità, giacchè la ordinanza impugnata avrebbe tratto elementi per affermare il pericolo di reiterazione dalla aggressione contestata al capo B, mentre la misura cautelare è stata applicata in relazione al furto di cui al capo A; d'altro canto, si tratta di una condotta del tutto estemporanea, commessa da altra persona alla quale l'indagato ricorrente avrebbe fornito un apporto solo morale.

Inoltre, la misura di massimo rigore risulta del tutto sproporzionata rispetto ai fatti e alla responsabilità soggettiva del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo, imponendosi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame in punto di valutazione del concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di furto con strappo commesso dal fratello Michele. 2.Come risulta dalla ricostruzione dei giudici di merito, effettivamente, il ricorrente agì per primo, scagliandosi con violenza sulle persone offese; successivamente, subentrò ad adjuvandum il fratello [OSCURATO:PERSONA], e fu quest'ultimo, che, poi, strappò materialmente il telefono cellulare di una delle vittime, bene che poi venne rinvenuto nell'auto del ricorrente.

L'azione aggressiva fu, quindi, compiuta congiuntamente dai due fratelli Morabito, come osserva il Tribunale; così come risulta, dai filmati acquisiti, che il telefono venne strappato dalle mani della vittima, quando l'aggressione da parte dei due fratelli era ancora in corso, e che esso venne trovato nell'auto del ricorrente.

L'indagato, tuttavia - riporta l'ordinanza impugnata - ha negato ogni coinvolgimento nel furto del telefono, dichiarando di non essersi neppure accorto della presenza del telefono all'interno della sua auto e di non spiegarsene la presenza.

2.1. Alla luce della così ricostruita dinamica dei fatti, il Tribunale del riesame ha confermato la valutazione di gravità indiziaria del primo giudice valorizzando - ai fini della compartecipazione criminosa di [OSCURATO:PERSONA] nel furto del telefono - "il medesimo contesto in cui si sono sviluppati i fatti"e ritenendo inverosimile che l'indagato ignorasse la circostanza che il telefono fosse stato riposto all'interno della sua autovettura, piuttosto, ricostruendo l'epilogo della condotta dei due fratelli nel senso che "verosimilmente, dopo la fuga dai luoghi di causa il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato al fratello il telefono cellulare con cui la vittima li aveva fotografati nel corso della aggressione, per disfarsene".

3. Non spiega, tuttavia, il Tribunale perché, un'azione - quella predatoria - che, dalla stessa ricostruzione proveniente dalla ordinanza impugnata, appare come repentina, frutto di una determinazione estemporanea del fratello Michele, del tutto avulsa, sul piano della progressione causale, dalla condotta aggressiva collettiva, nell'ambito della quale lo strappo del telefono si è manifestata, sia stata ritenuta riconducibile alla consapevole compartecipazione del ricorrente. 4.11 principio di diritto a cui il Tribunale avrebbe dovuto confermarsi è quello affermato, con approdo risalente ma mai sconfessato, dalle Sezioni Unite di questa Corte, a tenore del quale, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003 ), Andreotti, Rv. 226101; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009 Rv. 242849; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262310 ; Sez. 2 - n. 43067 del 13/10/2021 Rv. 282295).

Occorre, cioè, la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui.

Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014 (dep. 2015 ) Rv. 261893 ).

5. A tali coordinate ermeneutiche non si è attenuta l'ordinanza impugnata nella quale manca la indicazione di specifici elementi di fatto dai quali desumere che l'indagato avesse fornito un contributo agevolativo all'azione predatoria posta in essere dal fratello; manca l'individuazione del contributo psichico che, per essere rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell'evento, idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione ( Sez. 1 n. 6237 del 15/09/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282620).

5.1. Giova, inoltre, ricordare, sotto altro profilo, che pure qui può venire in rilievo, che, in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5 n. 306 del 18/11/2020 Rv. 280489 ).

6. Ora, è vero, come ha evidenziato il Tribunale, che il telefono venne trovato nell'auto del ricorrente, ma - ai fini della sua decisività - tale circostanza avrebbe dovuto essere vagliata considerando che si tratta dell'auto a bordo della quale i due fratelli Morabito si sono dati alla fuga insieme, come riferito dalle persone offese; cosicchè, con riguardo alla possibilità, ritenuta verosimile dal Tribunale, che [OSCURATO:PERSONA] - in tale frangente - abbia consegnato al fratello il telefono, per disfarsene, avrebbe dovuto essere esplicitato con argomentazione meno congetturale la ragione per la quale lasciare il telefono in quell'auto potesse consentirne in concreto l'occultamento.

Trattasi, in ogni caso, di un segmento di condotta successivo all'impossessamento, e, quindi, di un post factum, intervenuto quando la condotta materiale di impossessamento si era già del tutto esaurita, avendo l'agente conseguito, con lo strappo, la signoria sul bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente, nel senso che la consumazione del furto resta agganciata alla completa rescissione (anche se istantanea) della «signoria che sul bene esercitava il detentore» ( cfr. Sez.

Un. n. 52117 del 17/07/2014 Ud. (dep. 16/12/2014 ), Prevete - par. 5).

Da qui le conseguenti ricadute in punto di qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione in capo al ricorrente, laddove, come ritenuto nell'ordinanza impugnata, ritenuta inverosimile la prospettata possibilità che l'agente abbia lasciato il dispositivo telefonico in uno dei vani portaoggetti presenti nell'autovettura, senza che il fratello Giovanni se ne avvedesse, si prospetta la sua ricezione di un bene provento di reato. 7.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, nel rinnovato scrutinio, si atterrà agli indicati principi di diritto.

Restano assorbiti gli altri motivi. 8.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma iter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma ibis del citato art. 94.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

MandaValla cancelleria per gli adempi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE del RIESAMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata, ha confermato quella del Giudice per le udienza preliminare di quella stessa città, che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di furto con strappo ( capo A), avendo ravvisato il pericolo di reiterazione. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, nel corso di una aggressione perpetrata dal ricorrente e dal fratello Michele, coindagato ( non ricorrente), ai danni di una coppia che si trovava in fila in attesa del proprio turno all'interno di un ufficio postale della città, uno dei due aggressori, accortosi di essere stati fotografati e videofilmati con lo smartphone da una delle vittime, aveva strappato il telefono dalle mani dell'uomo ([OSCURATO:PERSONA]), per poi fuggire a bordo del proprio veicolo, insieme al fratello; a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, chiamate dall'altra vittima, venivano identificati gli autori dell'aggressione e del furto, ed eseguita la perquisizione del veicolo di proprietà del ricorrente, dove veniva rinvenuto, all'interno del vano portaoggetti centrale, il telefono della persona offesa. Dai filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza installato presso l'Ufficio postale, emergeva che a prendere con violenza dalle mani della p.o. Zonte il telefono cellulare era stato il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di ciò, il P.M. procedente modificava la provvisoria imputazione, contestando all'indagato il concorso nel furto con strappo commesso materialmente dal fratello, il quale lo consegnava al fratello Giovanni, nella cui disponibilità veniva rinvenuto, come detto, all'interno della sua auto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, deduce la erronea valutazione del profilo indiziario, e, in particolare, del concorso morale dell'imputato nel fatto commesso dal fratello. Infatti, come è emerso dalle immagini della videocamera presente nell'ufficio postale in cui il fatto è avvenuto, il telefono cellulare della vittima venne sottratto, appunto, da [OSCURATO:PERSONA]; lamenta, quindi, la Difesa ricorrente che l'ordinanza impugnata non avrebbe dimostrato la responsabilità concorsuale dell'odierno indagato, affidata alla mera considerazione che "verosimilmente" il telefono gli era stato consegnato dal fratello, dopo averlo sottratto alla vittima, con ciò valorizzando un post factum inidoneo a descrivere, sotto il profilo dell'efficienza causale, il contributo partecipativo, anche solo ideativo o rafforzativo del proposito criminoso, neppure essendo stato vagliato adeguatamente il profilo soggettivo, mancando elementi per affermare la adesione soggettiva al reato, compiuto dal coindagato in maniera fulminea, nel corso di una violenta aggressione.. 2.1.1. Ulteriore censura è rivolta alla ordinanza impugnata con riguardo alla scarna e apodittica argomentazione fornita in replica alla richiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen.. 2.2. Con il secondo motivo, è attinto il profilo delle esigenze cautelari e quello della proporzionalità, giacchè la ordinanza impugnata avrebbe tratto elementi per affermare il pericolo di reiterazione dalla aggressione contestata al capo B, mentre la misura cautelare è stata applicata in relazione al furto di cui al capo A; d'altro canto, si tratta di una condotta del tutto estemporanea, commessa da altra persona alla quale l'indagato ricorrente avrebbe fornito un apporto solo morale. Inoltre, la misura di massimo rigore risulta del tutto sproporzionata rispetto ai fatti e alla responsabilità soggettiva del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato, in modo assorbente, il primo motivo, imponendosi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame in punto di valutazione del concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di furto con strappo commesso dal fratello Michele. 2.Come risulta dalla ricostruzione dei giudici di merito, effettivamente, il ricorrente agì per primo, scagliandosi con violenza sulle persone offese; successivamente, subentrò ad adjuvandum il fratello [OSCURATO:PERSONA], e fu quest'ultimo, che, poi, strappò materialmente il telefono cellulare di una delle vittime, bene che poi venne rinvenuto nell'auto del ricorrente. L'azione aggressiva fu, quindi, compiuta congiuntamente dai due fratelli Morabito, come osserva il Tribunale; così come risulta, dai filmati acquisiti, che il telefono venne strappato dalle mani della vittima, quando l'aggressione da parte dei due fratelli era ancora in corso, e che esso venne trovato nell'auto del ricorrente. L'indagato, tuttavia - riporta l'ordinanza impugnata - ha negato ogni coinvolgimento nel furto del telefono, dichiarando di non essersi neppure accorto della presenza del telefono all'interno della sua auto e di non spiegarsene la presenza. 2.1. Alla luce della così ricostruita dinamica dei fatti, il Tribunale del riesame ha confermato la valutazione di gravità indiziaria del primo giudice valorizzando - ai fini della compartecipazione criminosa di [OSCURATO:PERSONA] nel furto del telefono - "il medesimo contesto in cui si sono sviluppati i fatti"e ritenendo inverosimile che l'indagato ignorasse la circostanza che il telefono fosse stato riposto all'interno della sua autovettura, piuttosto, ricostruendo l'epilogo della condotta dei due fratelli nel senso che "verosimilmente, dopo la fuga dai luoghi di causa il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato al fratello il telefono cellulare con cui la vittima li aveva fotografati nel corso della aggressione, per disfarsene". 3. Non spiega, tuttavia, il Tribunale perché, un'azione - quella predatoria - che, dalla stessa ricostruzione proveniente dalla ordinanza impugnata, appare come repentina, frutto di una determinazione estemporanea del fratello Michele, del tutto avulsa, sul piano della progressione causale, dalla condotta aggressiva collettiva, nell'ambito della quale lo strappo del telefono si è manifestata, sia stata ritenuta riconducibile alla consapevole compartecipazione del ricorrente. 4.11 principio di diritto a cui il Tribunale avrebbe dovuto confermarsi è quello affermato, con approdo risalente ma mai sconfessato, dalle Sezioni Unite di questa Corte, a tenore del quale, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003 ), Andreotti, Rv. 226101; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009 Rv. 242849; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262310 ; Sez. 2 - n. 43067 del 13/10/2021 Rv. 282295). Occorre, cioè, la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui. Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014 (dep. 2015 ) Rv. 261893 ). 5. A tali coordinate ermeneutiche non si è attenuta l'ordinanza impugnata nella quale manca la indicazione di specifici elementi di fatto dai quali desumere che l'indagato avesse fornito un contributo agevolativo all'azione predatoria posta in essere dal fratello; manca l'individuazione del contributo psichico che, per essere rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell'evento, idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione ( Sez. 1 n. 6237 del 15/09/2021 (dep. 2022 ) Rv. 282620). 5.1. Giova, inoltre, ricordare, sotto altro profilo, che pure qui può venire in rilievo, che, in tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5 n. 306 del 18/11/2020 Rv. 280489 ). 6. Ora, è vero, come ha evidenziato il Tribunale, che il telefono venne trovato nell'auto del ricorrente, ma - ai fini della sua decisività - tale circostanza avrebbe dovuto essere vagliata considerando che si tratta dell'auto a bordo della quale i due fratelli Morabito si sono dati alla fuga insieme, come riferito dalle persone offese; cosicchè, con riguardo alla possibilità, ritenuta verosimile dal Tribunale, che [OSCURATO:PERSONA] - in tale frangente - abbia consegnato al fratello il telefono, per disfarsene, avrebbe dovuto essere esplicitato con argomentazione meno congetturale la ragione per la quale lasciare il telefono in quell'auto potesse consentirne in concreto l'occultamento. Trattasi, in ogni caso, di un segmento di condotta successivo all'impossessamento, e, quindi, di un post factum, intervenuto quando la condotta materiale di impossessamento si era già del tutto esaurita, avendo l'agente conseguito, con lo strappo, la signoria sul bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente, nel senso che la consumazione del furto resta agganciata alla completa rescissione (anche se istantanea) della «signoria che sul bene esercitava il detentore» ( cfr. Sez. Un. n. 52117 del 17/07/2014 Ud. (dep. 16/12/2014 ), Prevete - par. 5). Da qui le conseguenti ricadute in punto di qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione in capo al ricorrente, laddove, come ritenuto nell'ordinanza impugnata, ritenuta inverosimile la prospettata possibilità che l'agente abbia lasciato il dispositivo telefonico in uno dei vani portaoggetti presenti nell'autovettura, senza che il fratello Giovanni se ne avvedesse, si prospetta la sua ricezione di un bene provento di reato. 7.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, nel rinnovato scrutinio, si atterrà agli indicati principi di diritto. Restano assorbiti gli altri motivi. 8.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma iter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma ibis del citato art. 94. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. MandaValla cancelleria per gli adempi
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