Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13354/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di ISERNIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, per BOMBRINI Fabio, ha depositato memoria, con la quale ha concluso per l'appellabilità della sentenza, in subordine per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Isernia, ad esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato BOMBRINI Fabio penalmente responsabile del reato p. e p. dall'art. 186 commi 2, lett. c) e 2-sexies, codice strada (in Isernia il 10/04/2022), condannandolo a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, ritenendo provato che l'imputato, come accertato in sede di controllo da parte della PG, avesse condotto un veicolo in condizioni di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche, essendosi proceduto a verifica degli elementi sintomatici, apprezzati dagli operanti a mezzo etilometro, con l'esito riportato nell'imputazione (1,84 g/I alla prima prova, 1,81 alla seconda).

2. La Corte d'appello di Campobasso, a fronte della presentazione del gravame, in applicazione della previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal d.

Igs. 150/2022, ha ritenuto inappellabile la sentenza, con la quale era stata applicata solo una pena sostitutiva e, al contempo, convertibile l'appello in ricorso, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.

3. Il difensore ha affidato l'impugnazione a due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio di omessa motivazione e, in ogni caso, erronea applicazione della legge penale, quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., avendo la difesa formulato la relativa richiesta in sede di conclusioni e rispetto ad essa non avendo il giudice assunto una decisione, pur ricorrendone i presupposti.

Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali ha rilevato il buon comportamento dell'imputato, sottopostosi in maniera composta al controllo di polizia.

4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nominato d'ufficio, per BOMBRINI, ha depositato memoria difensiva, con la quale ha rilevato la appellabilità della sentenza anche a seguito della riforma Cartabia, chiedendo l'adozione dei conseguenti provvedimenti e, in subordine, l'annullamento della sentenza con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato.2.

La valutazione devoluta a questa Corte impone la verifica dell'appellabilità della sentenza impugnata, ciò riflettendosi, come vedremo, anche sulla stessa legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'impugnazione.

Sul punto, ritiene intanto questa Corte che l'art. 593, cod. proc. pen., nonostante la sua collocazione nel Titolo II del Libro IX del codice di rito, costituisca norma generale, applicabile anche alle ipotesi di sentenze rese all'esito di rito abbreviato, come nella specie.

Si tratta di conclusione che, nel silenzio dell'art. 443, cod. proc. pen., una volta abrogato il secondo comma della stessa ad opera dell'art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 479 del 16 dicembre 1999, si ricava dal tenore dell'art. 593, comma 3, stesso codice che non ha inteso differenziare la disciplina dell'appellabilità delle sentenze, a seconda che esse siano state adottate o meno all'esito di dibattimento.

Ciò consente di ritenere, dunque, che la previsione costituiscelkvera e propria norma di chiusura del sistema delle impugnazioni, come conferma, del resto, l'ampia valenza semantica della sua formulazione, tale da valicare i limiti del giudizio ordinario.

Fatta tale premessa, a fronte delle osservazioni contenute nella memoria difensiva e delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, va pure rilevato che questa stessa Sezione ha già ritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso sentenza di primo grado applicativa del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva (il riferimento è a Sez. 4, n. 42455 del 11/10/2023, Njie, n.m., in cui la Corte ha ritenuto il ricorso ritualmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. perché le sentenze che applicano la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.).

Tale conclusione è da condividersi, stante il tenore letterale della norma in esame, interessata da recenti interventi legislativi: l'art. 593 cit., infatti, è stato modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.

Igs. n. 150/2022, a mente del quale «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità».

La norma, a sua volta, era già stata interpolata dall'art 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11/2018, il quale aveva inserito fra le parole "sono inappellabili" l'espressione "in ogni caso", ad esprimere in termini di assolutezza e tassatività la inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della ammenda (in tal senso, Sez. 4, n. 11375 del 30/01/2024, Mamani, Rv. 286018 - 01 che opera un rinvio a Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, Sobrio, Rv. 283825 - 01, in motivazione).

In questa sede, peraltro, non rileva la questione affrontata, con esiti invero non univoci, sulla inappellabilità anche delle sentenze di condanna per le quali la pena pecuniaria sia stata applicata in sostituzione di pena detentiva, versandosi nella diversa ipotesi di espressa previsione legislativa.

Sicché, appare del tutto eccentrico il richiamo operato dal difensore nominato d'ufficio alla giurisprudenza formatasi sul punto specifico, inerente al diverso caso dell'appellabilità delle sentenze di condanna a pena congiunta, con conversione di quella detentiva in pena pecuniaria.

3. Ciò posto, deve concludersi per la correttezza della riqualificazione del gravame, come operata dalla Corte territoriale, con la conseguenza, come anticipato in premessa, che il ricorso è inammissibile, siccome proposto da difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti in cassazione.

Più precisamente, nella specie, il difensore che aveva sottoscritto l'atto di appello, poi correttamente convertito in ricorso, non era iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in cassazione, come risulta dalla richiesta formulata dalla cancelleria di questa Corte al [OSCURATO:PERSONA], per la indicazione di un difensore d'ufficio per questo giudizio di legittimità, individuato nell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato la memoria già richiamata.

Sul punto, costituisce principio consolidato quello per il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 — 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore), essendosi altresì ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, Aiello del 2018, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta, peraltro, l'inammissibilità del ricorso anche nel caso, come quello all'esame, in cui esso costituisca oggetto di conversione di un atto d'appello erroneamente proposto (Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 — 01, in cui, in motivazione, la Corte ha aggiunto che il vizio originario dell'impugnazione non può esser sanato dalla successiva iscrizione all'albo da parte del difensore, né dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di diverso difensore iscritto all'albo; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 — 01; Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 — 01, in materia di appello cautelare).

Infatti, la conversione in ricorso dell'istanza (nella specie, trattavasi di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 — 01).

4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare, tuttavia, opportuno ed equo contenere nella somma di euro mille, atteso che, pur in difetto di cause di esonero in ordine alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), deve tenersi conto della particolare questione processuale della quale essa è conseguenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 25 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di ISERNIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, per BOMBRINI Fabio, ha depositato memoria, con la quale ha concluso per l'appellabilità della sentenza, in subordine per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Isernia, ad esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato BOMBRINI Fabio penalmente responsabile del reato p. e p. dall'art. 186 commi 2, lett. c) e 2-sexies, codice strada (in Isernia il 10/04/2022), condannandolo a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, ritenendo provato che l'imputato, come accertato in sede di controllo da parte della PG, avesse condotto un veicolo in condizioni di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche, essendosi proceduto a verifica degli elementi sintomatici, apprezzati dagli operanti a mezzo etilometro, con l'esito riportato nell'imputazione (1,84 g/I alla prima prova, 1,81 alla seconda). 2. La Corte d'appello di Campobasso, a fronte della presentazione del gravame, in applicazione della previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal d. Igs. 150/2022, ha ritenuto inappellabile la sentenza, con la quale era stata applicata solo una pena sostitutiva e, al contempo, convertibile l'appello in ricorso, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione. 3. Il difensore ha affidato l'impugnazione a due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio di omessa motivazione e, in ogni caso, erronea applicazione della legge penale, quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., avendo la difesa formulato la relativa richiesta in sede di conclusioni e rispetto ad essa non avendo il giudice assunto una decisione, pur ricorrendone i presupposti. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle quali ha rilevato il buon comportamento dell'imputato, sottopostosi in maniera composta al controllo di polizia. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nominato d'ufficio, per BOMBRINI, ha depositato memoria difensiva, con la quale ha rilevato la appellabilità della sentenza anche a seguito della riforma Cartabia, chiedendo l'adozione dei conseguenti provvedimenti e, in subordine, l'annullamento della sentenza con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato.2. La valutazione devoluta a questa Corte impone la verifica dell'appellabilità della sentenza impugnata, ciò riflettendosi, come vedremo, anche sulla stessa legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'impugnazione. Sul punto, ritiene intanto questa Corte che l'art. 593, cod. proc. pen., nonostante la sua collocazione nel Titolo II del Libro IX del codice di rito, costituisca norma generale, applicabile anche alle ipotesi di sentenze rese all'esito di rito abbreviato, come nella specie. Si tratta di conclusione che, nel silenzio dell'art. 443, cod. proc. pen., una volta abrogato il secondo comma della stessa ad opera dell'art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 479 del 16 dicembre 1999, si ricava dal tenore dell'art. 593, comma 3, stesso codice che non ha inteso differenziare la disciplina dell'appellabilità delle sentenze, a seconda che esse siano state adottate o meno all'esito di dibattimento. Ciò consente di ritenere, dunque, che la previsione costituiscelkvera e propria norma di chiusura del sistema delle impugnazioni, come conferma, del resto, l'ampia valenza semantica della sua formulazione, tale da valicare i limiti del giudizio ordinario. Fatta tale premessa, a fronte delle osservazioni contenute nella memoria difensiva e delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, va pure rilevato che questa stessa Sezione ha già ritenuto ammissibile il ricorso proposto avverso sentenza di primo grado applicativa del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva (il riferimento è a Sez. 4, n. 42455 del 11/10/2023, Njie, n.m., in cui la Corte ha ritenuto il ricorso ritualmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. perché le sentenze che applicano la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.). Tale conclusione è da condividersi, stante il tenore letterale della norma in esame, interessata da recenti interventi legislativi: l'art. 593 cit., infatti, è stato modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022, a mente del quale «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità». La norma, a sua volta, era già stata interpolata dall'art 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11/2018, il quale aveva inserito fra le parole "sono inappellabili" l'espressione "in ogni caso", ad esprimere in termini di assolutezza e tassatività la inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della ammenda (in tal senso, Sez. 4, n. 11375 del 30/01/2024, Mamani, Rv. 286018 - 01 che opera un rinvio a Sez. 3, n. 47031 del 14/09/2022, Sobrio, Rv. 283825 - 01, in motivazione). In questa sede, peraltro, non rileva la questione affrontata, con esiti invero non univoci, sulla inappellabilità anche delle sentenze di condanna per le quali la pena pecuniaria sia stata applicata in sostituzione di pena detentiva, versandosi nella diversa ipotesi di espressa previsione legislativa. Sicché, appare del tutto eccentrico il richiamo operato dal difensore nominato d'ufficio alla giurisprudenza formatasi sul punto specifico, inerente al diverso caso dell'appellabilità delle sentenze di condanna a pena congiunta, con conversione di quella detentiva in pena pecuniaria. 3. Ciò posto, deve concludersi per la correttezza della riqualificazione del gravame, come operata dalla Corte territoriale, con la conseguenza, come anticipato in premessa, che il ricorso è inammissibile, siccome proposto da difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti in cassazione. Più precisamente, nella specie, il difensore che aveva sottoscritto l'atto di appello, poi correttamente convertito in ricorso, non era iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in cassazione, come risulta dalla richiesta formulata dalla cancelleria di questa Corte al [OSCURATO:PERSONA], per la indicazione di un difensore d'ufficio per questo giudizio di legittimità, individuato nell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato la memoria già richiamata. Sul punto, costituisce principio consolidato quello per il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 — 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore), essendosi altresì ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, Aiello del 2018, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta, peraltro, l'inammissibilità del ricorso anche nel caso, come quello all'esame, in cui esso costituisca oggetto di conversione di un atto d'appello erroneamente proposto (Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 — 01, in cui, in motivazione, la Corte ha aggiunto che il vizio originario dell'impugnazione non può esser sanato dalla successiva iscrizione all'albo da parte del difensore, né dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di diverso difensore iscritto all'albo; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 — 01; Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 — 01, in materia di appello cautelare). Infatti, la conversione in ricorso dell'istanza (nella specie, trattavasi di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 — 01). 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare, tuttavia, opportuno ed equo contenere nella somma di euro mille, atteso che, pur in difetto di cause di esonero in ordine alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), deve tenersi conto della particolare questione processuale della quale essa è conseguenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 25 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 13354/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris