CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 1976
Cassazione n. 02110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Tunisia il 10/10/1976 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il 20/3/1986 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 30/3/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.D. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte rassegnate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Trapani che, in data 13/2/2020, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di ricettazione e, riconosciuta l'attenuante della speciale tenuità, aveva condannato ciascuno alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e sostituto processuale del difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 23, comma 2, D.L. n. 149/2020 in relazione agli artt. 127, 178 lett. c), 599 cod.proc.pen. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha disatteso le istanze difensive intese al rinvio della trattazione del processo per adesione dei legali ad un'astensione di categoria. Precisano al riguardo che il difensore del Beji aveva inoltrato il 23 marzo 2021, tramite PEC all'indirizzo istituzionale della Corte d'Appello, dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze penali proclamata dalla Giunta dell'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] e analoga dichiarazione aveva reso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ugualmente trattato il processo nonostante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce il diritto di astensione anche in relazione alle udienze camerali a partecipazione non necessaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza della censura proposta. 1.1 Secondo quanto previsto dall'art. 23 D.L. 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte di appello doveva trattare le impugnazioni in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero avesse fatto richiesta di discussione orale nel termine di gg quindici prima dell'udienza o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire. Il D.L. n. 149/ 2020 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito con modificazioni il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il quale ha espressamente disposto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base della normativa abrogata con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della stessa. 1.2 Nel caso a giudizio pacificamente nessuna delle parti aveva avanzato richiesta di discussione orale sicché il contraddittorio era assicurato in forma cartolare. Pertanto, la circostanza che i difensori abbiano comunicato l'adesione all'astensione dall'attività professionale con riguardo all'udienza camerale fissata per la trattazione del giudizio di appello non comportava l'obbligo per la Corte di merito di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa, stante l'opzione difensiva per l'esercizio dello stesso in forma scritta (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282067; Sez. 3, n. 30330 del 25/6/2021, P., Rv.281724; Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non nnassimata). Osserva il Collegio che le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 cit. sono nella sostanza sovrapponibili a quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo, in più occasioni, affermato il principio che allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353; Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633; Sez. 3, n. 30330/2021, cit.). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom