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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01801/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 756-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 6741/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relativo ad un accertamento, per l'anno d'imposta 2006, dell'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito e dell'indebita deduzione di costi; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate, motivando in merito a ciascuno degli otto rilievi contestati dall'Ufficio ed oggetto dell'atto di appello, concludendo quindi nel senso che le argomentazioni dell'Ufficio non sono idonee, né sufficienti, per riformare la sentenza di rigetto dei primi giudici.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata motivato senza tenere conto delle argomentazioni dell'Ufficio e per essere la motivazione priva di una disamina concreta, indipendente ed autonoma degli elementi del giudizio.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Ric. 2022 n. 00756 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- Secondo questa Corte infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. .132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva c:arenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed Ric. 2022 n. 00756 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -3- irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass.

SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, cornma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo c:omma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).

La sentenza della [OSCURATO:PERSONA], rispondendo in maniera analitica, puntuale, specifica e chiara a tutti i rilievi avanzati dall'Ufficio, ha posto in essere una motivazione ragionevole, coerente e rispettosa delle norme sostanziali e processuali, che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost. in merito al non raggiungimento della prova da parte dell'Ufficio in merito alla omessa contabilizzazione dei compensi e alla indebita deduzione di costi; deve altresì rilevarsi che nel suo ricorso l'Ufficio non ha Ric. 2022 n. 00756 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -4- evidenziato alcuna violazione o falsa applicazione di legge, dal momento che in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - cori una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

S.U. n. 23745 del 2020).

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge e per carenza della motivazione, investono nella sostanza il merito della lite, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Ric. 2022 n. 00756 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -5- Ritenuto dunque che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va conseguentemente respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1:778; Cass.27 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 756-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 6741/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relativo ad un accertamento, per l'anno d'imposta 2006, dell'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito e dell'indebita deduzione di costi; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate, motivando in merito a ciascuno degli otto rilievi contestati dall'Ufficio ed oggetto dell'atto di appello, concludendo quindi nel senso che le argomentazioni dell'Ufficio non sono idonee, né sufficienti, per riformare la sentenza di rigetto dei primi giudici. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata motivato senza tenere conto delle argomentazioni dell'Ufficio e per essere la motivazione priva di una disamina concreta, indipendente ed autonoma degli elementi del giudizio. Il motivo di impugnazione è infondato. Ric. 2022 n. 00756 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Secondo questa Corte infatti: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. .132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018); in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva c:arenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020); il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed Ric. 2022 n. 00756 sez. MT - ud. 15-12-2022 -3- irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, cornma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo c:omma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA], rispondendo in maniera analitica, puntuale, specifica e chiara a tutti i rilievi avanzati dall'Ufficio, ha posto in essere una motivazione ragionevole, coerente e rispettosa delle norme sostanziali e processuali, che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all'art. 111 Cost. in merito al non raggiungimento della prova da parte dell'Ufficio in merito alla omessa contabilizzazione dei compensi e alla indebita deduzione di costi; deve altresì rilevarsi che nel suo ricorso l'Ufficio non ha Ric. 2022 n. 00756 sez. MT - ud. 15-12-2022 -4- evidenziato alcuna violazione o falsa applicazione di legge, dal momento che in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - cori una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. S.U. n. 23745 del 2020). Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge e per carenza della motivazione, investono nella sostanza il merito della lite, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Ric. 2022 n. 00756 sez. MT - ud. 15-12-2022 -5- Ritenuto dunque che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va conseguentemente respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1:778; Cass.27 ottobre 2
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