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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 14256/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9044/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CE), alla [OSCURATO:PERSONA] III n. 191, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73D22 B963 I). - RICORRENTE – CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 9044/2020 e nomina poste in calce al controricorso e di determina Numero sezionale 1022/2025Numero di raccolta generale 14256/2025 dirigenziale – Direzione 2 [OSCURATO:PERSONA] – Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]del 3 marzo 2020 (reg. gen. n. 380), dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6493/21/2019, depositata il 24 luglio 2019 e non notificata.

UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 12 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di controversia era il sollecito di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla società ricorrente il versamento della TARI relativa all’anno 2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Pozzuoli contro la sentenza n. 14233/10/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli e rigettava l’originario ricorso della contribuente.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 21/26 febbraio 2020, formulando cinque motivi di impugnazione, depositando, in data 31 gennaio 2025, memoria ex art. 380- bis. 1 c.p.c.

4. Il Comune di Pozzuoli resisteva con controricorso notificato in data 12 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 9044/2020 Numero sezionale 1022/2025

1. Con la citata memoria ex art. 380-bis.Numero di raccolta generale 14256/2025 1 c.p.c., Data pubblicazione 28/05/2025 depositata in data 31 gennaio 2025, la ricorrente ha rappresentato di aver definito con il Comune di Pozzuoli, in via transattiva, tutte le pendenze relative alla TARI per gli anni dal 2014 al 2020, ivi compresa quella oggetto del presente ricorso afferente all’anno 2016, espressamente concordando le parti di abbandonare il contenzioso pendente, con spese compensate.

Per tali ragioni, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., chiedendo che non fosse pronunciata condanna alle spese, in ragione dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti.

2. Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.

3. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti anche sul regime delle spese.

4. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P.Q.M.

F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 9044/2020 Numero sezionale 1022/2025 la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le Numero di raccolta generale 14256/2025Data pubblicazione 28/05/2025 spese di giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9044/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CE), alla [OSCURATO:PERSONA] III n. 191, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73D22 B963 I). - RICORRENTE – CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 9044/2020 e nomina poste in calce al controricorso e di determina Numero sezionale 1022/2025Numero di raccolta generale 14256/2025 dirigenziale – Direzione 2 [OSCURATO:PERSONA] – Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]del 3 marzo 2020 (reg. gen. n. 380), dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6493/21/2019, depositata il 24 luglio 2019 e non notificata. UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 12 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia era il sollecito di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla società ricorrente il versamento della TARI relativa all’anno 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Pozzuoli contro la sentenza n. 14233/10/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli e rigettava l’originario ricorso della contribuente. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 21/26 febbraio 2020, formulando cinque motivi di impugnazione, depositando, in data 31 gennaio 2025, memoria ex art. 380- bis. 1 c.p.c. 4. Il Comune di Pozzuoli resisteva con controricorso notificato in data 12 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 9044/2020 Numero sezionale 1022/2025 1. Con la citata memoria ex art. 380-bis.Numero di raccolta generale 14256/2025 1 c.p.c., Data pubblicazione 28/05/2025 depositata in data 31 gennaio 2025, la ricorrente ha rappresentato di aver definito con il Comune di Pozzuoli, in via transattiva, tutte le pendenze relative alla TARI per gli anni dal 2014 al 2020, ivi compresa quella oggetto del presente ricorso afferente all’anno 2016, espressamente concordando le parti di abbandonare il contenzioso pendente, con spese compensate. Per tali ragioni, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., chiedendo che non fosse pronunciata condanna alle spese, in ragione dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti. 2. Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. 3. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti anche sul regime delle spese. 4. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P.Q.M. F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 9044/2020 Numero sezionale 1022/2025 la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le Numero di raccolta generale 14256/2025Data pubblicazione 28/05/2025 spese di giudizio.
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