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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 45276/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 23 settembre 2022 con cui in parziale riforma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Gup Tribunale di Lecce, ha ridotto la pena inflitta in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Galatina il 28 marzo 2021.

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità, non contenendo alcuna censura collegata alla fattispecie concreta, ma solo affermazioni di principio.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto aspecifico in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata nella quale si è dato atto delle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche (pag. 3).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 23 settembre 2022 con cui in parziale riforma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Gup Tribunale di Lecce, ha ridotto la pena inflitta in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Galatina il 28 marzo 2021. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità, non contenendo alcuna censura collegata alla fattispecie concreta, ma solo affermazioni di principio. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto aspecifico in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata nella quale si è dato atto delle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche (pag. 3). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 45276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris