CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23622/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione dell'art. 515 cod. pen. e relativo vizio di motivazione, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ribadito l'impossibilità di pervenire a una sentenza per insussistenza del fatto - in luogo di quella, parimenti assolutoria, perché il fatto non costituisce reato pronunciata dal Tribunale - in considerazione del fatto che, come riferito dal finanziere Cappellini (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), in assenza delle dichiarazioni di conformità, che non furono rinvenute, l'apposizione del marchio CE sui beni, detenuti dall'imputato per la vendita, faceva apparire l'esistenza, su di essi, del marchio di sicurezza europeo, marchio che garantisce la conformità del prodotto alla normativa comunitaria in tema di standard minimi di qualità e di sicurezza, in ciò facendo corretta applicazione del principio, qui da confermare, secondo cui integra il delitto di frode in commercio l'apposizione del marchio "CE" su prodotti rispetto ai quali l'operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la "dichiarazione di conformità" del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, Lin, Rv. 286746 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2