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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20638/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari confermava la decisione emessa dal Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa, qualificata la detenzione di cocaina come ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e unificati i fatti per la continuazione.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 anche con riferimento alla detenzione dell'hashish, avendo la Corte di merito indebitamente valorizzato al detenzione di più sostanze e della somma di 1.800 euro, elementi ritenuti non in linea con i principi fissati dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 51063 del 2018.; con un secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte di merito senza alcuna motivazione e senza considerare il contegno collaborativo dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911).

Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha ribadito la non sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce della valutazione degli elementi dal caso concreto, a cominciare dal non trascurabile dato quantitativo dello stupefacente, pari a ben 1.196 dosi medie singole droganti di hashish - elemento del tutto obliterato dal ricorrente - quindi valutando la circostanza che l'imputato ha commesso il fatto mentre si trovava in regime di arresti dorniciliari per un delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativo alla detenzione di tre diverse sostanze stupefacenti: elementi ritenuti ostativi, in maniera non certo implausibile, alla qualificazione del fatto in termini di "lieve entità".

5. Quanto al secondo motivo, ribadito che, l'applicazione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), la Corte di merito ha ritenuto insussistenti elementi a tale scopo valorizzabile, non annettendo alcuna rilevanza al fatto - unico elemento indicato dalla difesa - che l'imputato, in sede di perquisizione, abbia affermato che "quel poco che avevo mi serviva per mangiare, per ricavare una decina di euro", trattandosi di una dichiarazione smentita dal rinvenimento dalla somma di 1.800 euro, e che, in ogni caso, in sede di interrogatorio di garanzia, l'imputato ha reso generiche dichiarazioni confessorie a fronte di un quadro probatorio granitico, che, quindi, non giustifica una riduzione di pena, anche alle luce degli elementi dinanzi indicati (ossia l'aver commesso il fatto mentre si trovava in regime di arresti domiciliari per fatti analoghi).

Si tratta di una valutazione di fatto immune da profili di illogicità manifesta, che quindi supera il vaglio di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari confermava la decisione emessa dal Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa, qualificata la detenzione di cocaina come ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e unificati i fatti per la continuazione. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 anche con riferimento alla detenzione dell'hashish, avendo la Corte di merito indebitamente valorizzato al detenzione di più sostanze e della somma di 1.800 euro, elementi ritenuti non in linea con i principi fissati dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 51063 del 2018.; con un secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte di merito senza alcuna motivazione e senza considerare il contegno collaborativo dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso in esame, la Corte di merito ha ribadito la non sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce della valutazione degli elementi dal caso concreto, a cominciare dal non trascurabile dato quantitativo dello stupefacente, pari a ben 1.196 dosi medie singole droganti di hashish - elemento del tutto obliterato dal ricorrente - quindi valutando la circostanza che l'imputato ha commesso il fatto mentre si trovava in regime di arresti dorniciliari per un delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativo alla detenzione di tre diverse sostanze stupefacenti: elementi ritenuti ostativi, in maniera non certo implausibile, alla qualificazione del fatto in termini di "lieve entità". 5. Quanto al secondo motivo, ribadito che, l'applicazione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), la Corte di merito ha ritenuto insussistenti elementi a tale scopo valorizzabile, non annettendo alcuna rilevanza al fatto - unico elemento indicato dalla difesa - che l'imputato, in sede di perquisizione, abbia affermato che "quel poco che avevo mi serviva per mangiare, per ricavare una decina di euro", trattandosi di una dichiarazione smentita dal rinvenimento dalla somma di 1.800 euro, e che, in ogni caso, in sede di interrogatorio di garanzia, l'imputato ha reso generiche dichiarazioni confessorie a fronte di un quadro probatorio granitico, che, quindi, non giustifica una riduzione di pena, anche alle luce degli elementi dinanzi indicati (ossia l'aver commesso il fatto mentre si trovava in regime di arresti domiciliari per fatti analoghi). Si tratta di una valutazione di fatto immune da profili di illogicità manifesta, che quindi supera il vaglio di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
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