Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 32803/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17629/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato – Avverso il decreto del Consigliere delegato della Corte di appello di Catania in data 29 gennaio 2024, emesso con riferimento al procedimento camerale n. 565/23 V.G.; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore del ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione delle spese; P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17629/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato – Avverso il decreto del Consigliere delegato della Corte di appello di Catania in data 29 gennaio 2024, emesso con riferimento al procedimento camerale n. 565/23 V.G.; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata al difensore del ricorrente; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede, ragion per cui non occorre adottare alcuna statuizione delle spese; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32803/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris