CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1959
Cassazione n. 25251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1959 avverso l'ordinanza del 31/10/2022 della PROC.GEN.CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il reclamo è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art.591, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di atto emesso in data 31 ottobre 2022 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, con il quale era stata respinta la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell'indulto; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2023.