Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:339
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0140_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 marzo 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] Industry/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (baidu)
(causa T‑140/24)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo baidu – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di uso per i prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1 e 58, § 1, a); regolamento della Commissione 2018/625, art. 10, § 3 e 4 e art. 19, § 1]
(v. punti 23‑25, 27)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Onere della prova
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1 e 58, § 1, a)]
(v. punto 28)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Marchio denominativo baidu
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1 e 58, § 1, a)]
(v. punti 50, 51, 65, 72‑76)
Dispositivo
1)
I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 gennaio 2024 (procedimenti riuniti R 373/2023‑5 e R 391/2023‑5) sono annullati.
2)
Il punto 3 della decisione C 48910 della divisione di annullamento, del 15 dicembre 2022, è annullato.
3)
Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] BV (procedimento R 373/2023‑5) è respinto, nella parte in cui verteva sui «software da usare per ricerca, compilazione, indicizzazione e organizzazione di informazioni all’interno di postazioni di lavoro individuali, personal computer o reti informatiche; software per posta elettronica e comunicazione di gruppi di lavoro attraverso reti informatiche; software per creare indici di informazioni, indici di siti web o indici d’altre fonti d’informazioni.», rientranti nella classe 9.
4)
L’EUIPO è condannato alle spese.