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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:T:2025:339
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0140_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 marzo 2025 – [OSCURATO:PERSONA] Industry/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (baidu) (causa T‑140/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo baidu – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di uso per i prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1 e 58, § 1, a); regolamento della Commissione 2018/625, art. 10, § 3 e 4 e art. 19, § 1] (v. punti 23‑25, 27)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1 e 58, § 1, a)] (v. punto 28)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Marchio denominativo baidu [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1 e 58, § 1, a)] (v. punti 50, 51, 65, 72‑76) Dispositivo 1) I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 gennaio 2024 (procedimenti riuniti R 373/2023‑5 e R 391/2023‑5) sono annullati. 2) Il punto 3 della decisione C 48910 della divisione di annullamento, del 15 dicembre 2022, è annullato. 3) Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] BV (procedimento R 373/2023‑5) è respinto, nella parte in cui verteva sui «software da usare per ricerca, compilazione, indicizzazione e organizzazione di informazioni all’interno di postazioni di lavoro individuali, personal computer o reti informatiche; software per posta elettronica e comunicazione di gruppi di lavoro attraverso reti informatiche; software per creare indici di informazioni, indici di siti web o indici d’altre fonti d’informazioni.», rientranti nella classe

9. 4) L’EUIPO è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0140_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 marzo 2025 – [OSCURATO:PERSONA] Industry/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (baidu) (causa T‑140/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo baidu – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di uso per i prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1 e 58, § 1, a); regolamento della Commissione 2018/625, art. 10, § 3 e 4 e art. 19, § 1] (v. punti 23‑25, 27) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1 e 58, § 1, a)] (v. punto 28) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancanza di uso effettivo del marchio – Marchio denominativo baidu [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1 e 58, § 1, a)] (v. punti 50, 51, 65, 72‑76) Dispositivo 1) I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 gennaio 2024 (procedimenti riuniti R 373/2023‑5 e R 391/2023‑5) sono annullati. 2) Il punto 3 della decisione C 48910 della divisione di annullamento, del 15 dicembre 2022, è annullato. 3) Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] BV (procedimento R 373/2023‑5) è respinto, nella parte in cui verteva sui «software da usare per ricerca, compilazione, indicizzazione e organizzazione di informazioni all’interno di postazioni di lavoro individuali, personal computer o reti informatiche; software per posta elettronica e comunicazione di gruppi di lavoro attraverso reti informatiche; software per creare indici di informazioni, indici di siti web o indici d’altre fonti d’informazioni.», rientranti nella classe 9. 4) L’EUIPO è condannato alle spese.
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