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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 1988

Cassazione n. 26205/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1988 avverso la sentenza del 26/10/2022 del G.I.P.

TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di furto aggravato e ricettazione.

2. Ha proposto ricorso personalmente [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale.3.

Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1988 avverso la sentenza del 26/10/2022 del G.I.P. TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2022 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi di reclusione e 600 euro di multa per i reati di furto aggravato e ricettazione. 2. Ha proposto ricorso personalmente [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale.3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 m
Sentenza Cassazione n. 26205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris