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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32804/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; in aggiunta, il motivo non identifica alcun vizio motivazionale specifico, tra quelli indicati dall'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., limitandosi a denunciare la motivazione come 'carente', classica categoria del merito, che nulla ha a che fare con la critica di legittimità; in sostanza, il ricorso in oggetto, contiene argomenti da atto di appello, non ricevibili in questa sede; osservato che tanto vale altresì per la doglianza attinente alla sospensione condizionale della pena, che non si confronta con la motivazione e che non è fondata su alcun argomento specifico, risultando in definitiva in una 'implorazione' o 'invocazione' che può avere una qualche risonanza in appello, ma che esula totalmente dalla logica e dalla valutazione di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; in aggiunta, il motivo non identifica alcun vizio motivazionale specifico, tra quelli indicati dall'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., limitandosi a denunciare la motivazione come 'carente', classica categoria del merito, che nulla ha a che fare con la critica di legittimità; in sostanza, il ricorso in oggetto, contiene argomenti da atto di appello, non ricevibili in questa sede; osservato che tanto vale altresì per la doglianza attinente alla sospensione condizionale della pena, che non si confronta con la motivazione e che non è fondata su alcun argomento specifico, risultando in definitiva in una 'implorazione' o 'invocazione' che può avere una qualche risonanza in appello, ma che esula totalmente dalla logica e dalla valutazione di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 202
Sentenza Cassazione n. 32804/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris