CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELL(:) [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: 04)._ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo in ltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'INAMMISSIBILITA T O [OSCURATO:PERSONA].. [OSCURATO:PERSONA] E' [OSCURATO:PERSONA] D.L. 132/21 E CHIEDE a I [OSCURATO:PERSONA] 1. La Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 47018 dei 24.11.2016, in accoglimento del ricorso proposto dal P.G. di Catanzaro, annullava con rinvio la sentenza dell'Il febbraio 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 575 c.p. (omicidio di [OSCURATO:PERSONA], mediante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, in data 8/09/2008 in S. Gregorio d'Ippona, loc. [OSCURATO:PERSONA]), 411 cod. pen. (distruzione del cadavere della suddetta [OSCURATO:PERSONA], dandolo alle fiamme) e 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (porto illegale in luogo pubblico dell'arma da sparo utilizzata per l'omicidio suddetto)- era stato, invece, assolto dai reati ascrittigli dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro per non aver commesso il fatto. 1.1. La sentenza di annullamento premetteva che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità del Valea siccome spinto ad agire dal deterioramento della sua relazione con [OSCURATO:PERSONA], riavvicinatasi all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], suo ex fidanzato, che continuava a vedere anche dopo l'inizio del rapporto col Valea; in particolare, il primo giudice aveva valorizzato in chiave accusatoria le dichiarazioni rilasciate dai coniugi Motantau-Sebaru, da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso imputato, la localizzazione territoriale degli spostamenti del Valea ed il traffico di sms scambiati tra i protagonisti della vicenda; invece, i giudici d'appello avevano censurato la sentenza di primo grado, laddove, tra l'altro, era stata valorizzata la causale delittuosa, costituita dalla gelosia dell'imputato, in presenza di un palese vuoto probatorio sotto un profilo obiettivo e fattuale; in definitiva, la rilevanza assegnata al tono degli sms inviati alla vittima dal Valea e ai suoi racconti non resisteva di fronte alla portata dimostrativa assunta dagli elementi contrari. Sulla base di tali premesse, la sentenza di annullamento rilevava, invece, nella sentenza di appello una palese discrepanza dei criteri di valutazione probatoria, prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., atteso che la disamina degli elementi di indagine era stata condotta in modo frammentario e senza ricercare le interazioni riscontrabili tra le diverse risultanze investigative. Nel caso in esame, infatti, la sentenza di appello meritava di essere annullata con rinvio, atteso che i rilievi svolti dal P.G. ricorrente, circa la necessità di una globale valutazione delle modalità di svolgimento del fatto, erano fondati, essendo evidente la frattura logico- argomentativa della sentenza impugnata, che, attraverso una disamina parcellizzata delle diverse emergenze investigative ivi espressamente menzionate, ha omesso di correlare logicamente tra loro una serie di profili indiziari (segnatamente, in ordine ai rapporti tra imputato e vittima, agli spostamenti dell'imputato il cliorno del fatto, alle scansioni temporali delle fasi ante delictum e post delictum, all'orario della presenza del Valea a casa dei Motantau e alle modifiche delle versioni della vicenda rese dall'imputato nel corso delle varie fasi del procedimento). 2. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Assise di appello di Catanzaro confermava il giudizio di responsabilità del Valea reso dal primo giudice e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena inflitta al Valea in anni sedici di reclusione, confermandola nel resto. 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso l'imputato e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], espone cinque motivi di ricorso, con i quali lamenta: 3.1.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.), in relazione agli artt. 627, comma 3, e 628 c.p.p., per l'inosservanza dei principi affermati nella sentenza di annullamento; in particolare, la sentenza di annullamento si è fondata sulla carenza motivazionale della sentenza della Corte di assise di appello, ma in tal caso il giudice del rinvio è investito della cognizione dell'intero compendio probatorio ed è tenuto a rivalutarlo in piena libertà di convincimento, essendo solo tenuto a non riproporre le medesime argomentazioni reputate illogiche o carenti in sede rescindente; nella fattispecie in esame, la Corte territoriale è rimasta vincolata alla valutazione dell'incompletezza motivazionale della sentenza annullata, incorrendo, comunque, in errores in iudicando, scaturenti da una insanabile parzialità delle risultanze probatorie emerse dall'istruttoria dibattimentale e da un ingiustificabile pregiudizio nei confronti dell'imputato; invero, la Corte territoriale, invece di rinnovare l'intera istruttoria dibattimentale, per lo meno assumendo le dichiarazioni dei testi citati nella sentenza oggetto di annullamento, si è limitata a riesaminare il solo teste Lico e si è affidata alla consulenza del P.M.; 3.1.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale in sede di rinvio reso una motivazione apodittica in relazione ai rapporti tra l'imputato e la vittima, omettendo di valutare gli elementi di prova a confutazione; in relazione al movente riconducibile al carattere dell'imputato, geloso ed aggressivo, non è stata considerata la diversa immagine datane nelle dichiarazioni del datore di lavoro: l'imputato è stato, infatti, dipendente della ditta Vinci per cinque anni fino alla data del suo arresto, senza lasciare l'Italia e senza sottrarsi alla giustizia; peraltro, il movente può essere un collante dei vari elementi indiziari sempre che gli indizi si presentino affidabili per coerenza precisione e concordanza, laddove tali elementi difettano nella fattispecie; in particolare, non risultano analizzati compiutamente i rapporti tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], con il quale intratteneva una relazione extraconiugale, nonché le minacce di morte rivolte da quest'ultimo alla vittima (infatti due testi, amiche della vittima, hanno riferito di minacce da questi rivolte alla Alexandrescu), così come è stata ignorata la questione dei rapporti dello stesso con tale Mignolo, indagato per danneggiamento dell'auto della vittima pochi mesi prima della morte, ovvero l'uso di farmaci e stupefacenti rinvenuti nell'abitazione dell'Alexandrescu; proprio da tali omissioni è derivato il convincimento della Corte circa il movente dell'omicidio - da individuarsi nella fine della relazione tra il Valea e l'Alexandrescu - al punto da rendere tale movente esso stesso un indizio, in violazione dell'insegnamento di legittimità; altro errore di giudizio, non supportato da alcuna evidenza fattuale, concerne l'interpretazione degli ultimi tre messaggi inviati dal Valea alla vittima, dalla tempistica dei quali la Corte territoriale, in assenza di altri indizi gravi e precisi, ha illogicamente tratto l'orario della morte della Alexandrescu, senza considerare che il contenuto di tali messaggi indicava manifestamente un intento suicida, non omicida; peraltro, si ravvisa una evidente illogicità motivazionale con riferimento alla prova cardine del monitoraggio delle celle agganciate dai telefoni cellulari della vittima e dell'imputato: invero, come spiegato in dibattimento dal consulente tecnico della difesa, la valenza di tali dati è da calibrare anche nel raggio di chilometri, atteso che numerosi fattori possono incidere sulla cella agganciata dal telefono in un dato momento, senza contare che la mappatura delle celle nel 2008 era senz'altro diversa; di tali fattori di incertezza la Corte territoriale non ha tenuto conto, sposando apoditticamente le conclusioni del consulente dell'accusa, laddove sarebbe stato più corretto disporre un accertamento peritale; ciò anche alla luce delle conseguenze a cui portano: cioè che la vittima, che aveva troncato i rapporti con l'imputato, da costui intercettata in un luogo non meglio precisato, avrebbe accettato di seguirlo in un posto isolato, dove dopo una discussione animata, sarebbe stata sparata dall'esterno verso l'interno della macchina e quindi uccisa dal Valea, che da solo avrebbe spinto la macchina nella scarpata, conclusione questa raggiunta senza svolgere alcun accertamento sulla posizione delle chiavi inserite nel quadro di accensione; altrettanto illogica è la motivazione dell'ipotetico ritorno del ricorrente sulla scena del crimine in data 11.9.2008 per recuperare il telefono della Alexandrescu, telefono che, nonostante la facilità di rinvenimento da parte della polizia giudiziaria, tuttavia, non riusciva a prelevare, mentre l'altro telefono -che poteva fornire informazioni sul rapporto tra la vittima e il Lico - era stato bruciato con l'auto; tuttavia, con riguardo al giorno e all'ora del decesso della Alexandrescu ( ore 20,30-20,50 del giorno 8 settembre), il rinvenimento del corpo carbonizzato dell'Alexandrescu il giorno 14 e le emergenze tanatologiche, collocanti la data della morte a quattro/otto giorni prima del rinvenimento dei resti carbonizzati, sono tali da non determinare certezze sulla data e l'ora del decesso; pure il luogo della morte è del tutto incerto, essendovi numerose fonti di dubbio, quali il fatto che nell'auto della vittima non vi fossero tracce ematiche, nonostante i colpi di pistola che la ferirono, elementi di dubbio non fugati da indagini condotte con approssimazione; sempre con riferimento al Lico, poi, la sentenza impugnata ne riconosce le reticenze, ma non chiarisce i numerosi interrogativi sulla sua posizione, quali il sospetto tempismo della denuncia di scomparsa della Alexandrescu ai Carabinieri; 3.1.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. in punto di valutazione della prova testimoniale resa da [OSCURATO:PERSONA]; invero, quest'ultimo, da un lato, è stato ritenuto assolutamente inattendibile, al punto da disporre l'invio degli atti in Procura per un'ipotizzata falsa testimonianza, dall'altro, però, i giudici di merito non hanno tratto le dovute conseguenze, sposando la tesi del rapporto idilliaco con la vittima, senza neppure provvedere a smentire la teste Ivanovic sulle minacce di morte dallo stesso rivolte alla Alexandrescu; tutti tali elementi di incertezza avrebbero, infatti, dovuto condurre la Corte di assise di appello a pronunciare una sentenza di assoluzione; 3.1.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. in punto di valutazione delle prove a discarico e delle obiezioni difensive, con particolare riferimento alle ragioni della mancata audizione del teste "Giuseppe", che avrebbe potuto confermare l'alibi dell'imputato, in motivazione addebitate al ricorrente, ma in realtà frutto dell'inerzia degli investigatori, che non procedettero ad identificarlo in sede di perquisizione della casa dell'imputato, con il quale conviveva; altra incoerenza riguarda il fatto di aver ritenuto che l'imputato potesse aver spinto la macchina da solo nel burrone, quando lo stesso consulente del PM aveva stimato la necessità di almeno due o tre individui, ciò senza nemmeno verificare se le chiavi, inserite nel quadro di accensione, fossero in una posizione tale da far presumere che l'auto fosse accesa al momento della caduta nel dirupo o se fosse ingranata una marcia; 3.1.5. con il quinto motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 533 c.p.p., per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità dell'imputato, nonostante gli evidenti errori denunciati, denotanti un quadro probatorio incerto, sicuramente inadatto a superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio richiesta per la condanna dell'imputato. 3.2. Il P.G., con un unico motivo, lamenta la violazione di legge in relazione agli artt.27, comma 3, Cost., 62 bis, 69 c.p., 125, 597, 627 c.p.p., nonché il vizio di motivazione, quanto al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti; in particolare, la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato, ai fini del giudizio di bilanciamento delle circostanze, la gravità del fatto ai sensi dell'art. 133 c.p., il comportamento tenuto dal Valea successivamente all'omicidio, inidoneo a denotare una positiva evoluzione della sua personalità, nonchè la sua violenza ed aggressività in costanza della relazione con la Alexandrescu ed il comportamento processuale dell'imputato, il quale, una volta rilasciato dalla custodia cautelare, si è reso irreperibile in Romania, venendo rintracciato solo a seguito delle ricerche dell'Interpol; inoltre, è stata disposta anche la riduzione dell'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo B della rubrica da anni due ad anni uno, non operabile da parte del giudice del rinvio in assenza di impugnazione sul punto da parte dell'imputato (neppure in via subordinata). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati. 1. Va premesso che la difesa dell'imputato all'odierna udienza ha preliminarmente dedotto l'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 132/21, che ha modificato l'art. 132 del codice della privacy ed ha chiesto dichiararsi l'inutilizzabilità delle "acquisizioni telefoniche e telematiche" in atti, sulle quali si è fondata l'affermazione di responsabilità del Valea. L'eccezione della difesa -non compiutamente argomentata - si presenta inammissibile per plurimi profili.1.1. L'art. 1 del recentissimo Decreto legge n. 132 del 30.9.2021, in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico (data retention) per fini di indagine penale, ha novellato significativamente l'art. 132 del D.Igvo n. 196/2003. Tali modifiche hanno investito, tra l'altro, il terzo comma, che risulta così riformulato: " Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private". Dunque, a decorrere dal 30.9.2021 (giorno della pubblicazione del decreto legge n. 132/2021, come disposto dall'art. 7 del medesimo D.L.) la possibilità di acquisire a fini di indagine penale i dati esterni di traffico telefonico e telematico è limitata a reati gravi, o comunque posti in essere con il mezzo del telefono (minacce e molestie gravi) ed è demandata al Giudice e non più al P.M., come nel previgente art. 132 del codice della privacy, fatti salvi i casi di urgenza descritti nel nuovo comma 3 bis (secondo cui: "quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati"). La nuova disciplina è rivolta, come in precedenza, all'acquisizione dei "dati esteriori" di comunicazioni telefoniche od elettroniche, conservati ai fini amministrativi dai gestori telefonici (quindi, indipendentemente dall'instaurarsi di un processo penale), ossia dei dati relativi, tra gli altri, alle telefonate su apparecchi fissi o mobili, a fax, sms, mms, e-mail, ai siti internet visitati, alle geolocalizzazioni di utenze, anche in tempo reale, con la rilevazione delle celle di aggancio, anche quando non è in corso una telefonata, oltre ai tabulati telefonici, costituenti la documentazione, in forma intelligibile, del flusso informatico relativo ai dati esterni (cfr. in tal senso S.U. n. 21 del 13/07/1998, Rv. 211197). 1.1.1. L'art. 132 del codice della privacy è stato interessato da plurime modifiche nell'arco di oltre un decennio, nel tentativo di pervenire ad un adeguato equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela della riservatezza, in relazione, tra l'altro, alla progressiva accresciuta capacità di raccolta dei dati e all'affinamento delle tecniche di conservazione e di lettura di essi. Infatti, se è pur vero che i dati esteriori delle comunicazioni (data retention) sono estranei al contenuto delle comunicazioni, per loro stessa definizione, e determinano una lesione solo "periferica" al diritto alla riservatezza, per la minore invasività dell'acquisizione dei dati rispetto all'intercettazione, ciononostante tali dati forniscono notizie assai rilevanti (quali tempo, durata, frequenza delle chiamate, utenze contattate ecc.) e talora sensibili, investendo la personalità e la sfera privata del titolare dell'utenza telefonica o telematica, od anche una categoria indistinta di utenti presenti in una determinata "cella di aggancio". Inoltre, il terreno di confronto per il necessario contemperamento degli interessi in gioco nell'acquisizione dei dati suddetti non può che essere quello comunitario, essendo la complessiva disciplina del codice della privacy improntata all'adeguamento della legislazione nazionale alle direttive europee e agli altri atti dell'Unione. 1.1.2. L'acquisizione di dati esterni al traffico telefonico ed informatico nel processo penale costituisce, dunque, anch'essa materia di matrice unionale, per la quale è necessaria la verifica di conformità col diritto comunitario. D'altra parte, la recentissime modifiche dell'art. 132 del Codice della privacy, come testualmente evidenziato nel preambolo del d.l. n. 132/2021, sono state determinate dalla "straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività' siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale". 1.1.3. Per completezza espositiva deve evidenziarsi che con la sentenza ispiratrice dell'intervento normativo, nota come sentenza H.K. c. Procuratuur, la Corte di Giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sulla domanda proposta dalla Corte di Cassazione dell'Estonia nell'ambito di un procedimento penale, nei quale H.K. era stata condannata nei gradi di merito per alcuni furti di beni di modico valore e di contenute somme di denaro, in base a dati relativi a comunicazioni elettroniche che l'autorità incaricata dell'indagine, previa autorizzazione del pubblico ministero, aveva raccolto presso un fornitore di servizi. Secondo il giudice del rinvio nella fattispecie si poneva la questione in merito all'utilizzo dei processi verbali redatti in base ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche, come costituenti elementi di prova ammissibili, perché acquisiti in conformità all'ad 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza. In risposta al quesito, la Corte di Giustizia ha affermato i principi, che hanno ispirato appunto la riformulazione dell'art. 132 codice della privacy, secondo cui: " il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo. Spetta al diritto nazionale, tuttavia, stabilire le regole relative all'ammissibilità ed alla valutazione di informazioni e di elementi di prova eventualmente ottenuti mediante un accesso delle autorità nazionali ai dati suddetti che sia contrario al dì ritto dell'Unione. Tali regole non possono essere meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe assoggettate all'ordinamento interno (principio di equivalenza) e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti garantiti dall'Unione, in particolare di quello al giusto processo (principio di effettività). Richiedendosi il controllo preventivo di un'autorità terza ed indipendente, il diritto dell'Unione osta altresì ad una normativa nazionale che attribuisca al pubblico ministero la potestà di autorizzare l'accesso ai dati medesimi, quando a tale organo spetti il compito di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale"(cfr. report di cui al [OSCURATO:PERSONA]Corte di Giustizia UE 2021 n. 1 pg. 26). 1.2. Tanto premesso e nel contesto descritto va ora analizzata la portata dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato di nutilizzabilità dei dati telefonici e telematici acquisiti nel presente processo. Ferma la pacifica applicabilità della nuova "disciplina", quanto alle richieste di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico a decorrere dal 30.9.2021, la difesa del Valea deduce che occorrerebbe tener conto delle nuove disposizioni dell'art. 132 del Codice della privacy anche nei procedimenti in corso, poiché la sanzione di inutilizzabilità- conseguente al mancato rispetto delle modalità di acquisizione emergenti dal comma terzo, attraverso il filtro del decreto motivato del giudice - si applicherebbe anche alle acquisizioni dei dati effettuate antecedentemente al D.L. n. 132/2021. 1.2.1. In proposito va in primis chiarito che il novellato comma terzo dell' art. 132 del codice privacy non prevede affatto la sanzione invocata dal ricorrente, tacendo del tutto sulle conseguenze di una "patologica acquisizione" dei dati telefonici e telematici e ciò balza ancor più evidente dal confronto testuale con il comma 3 bis, introdotto ex novo, che, invece, prevede espressamente l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, nel caso in cui il decreto del pubblico ministero non sia convalidato nel termine stabilito. In mancanza di una previsione testuale, neppure pare possa essere invocato il disposto di cui all'art. 191 c.p.p., atteso che, come già evidenziato da questa Corte, la sanzione dell'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali (Sez. 2, n. 9494 del 07/02/2018, Rv. 272348). 1.2.1.1. In ogni caso, anche a voler ritenere che il mancato rispetto delle formalità previste dal terzo comma dell'art. 132 sia sanzionabile con l'inutilizzabilità dei dati acquisiti - in considerazione del fatto che il mancato rispetto dei presupposti e contenuti del provvedimento integra in definitiva un divieto probatorio sanzionato con l'inutilizzabilità, alla luce delle ragioni che hanno determinato la decretazione d'urgenza e del necessario collegamento con la disposizione del comma 3 bis- tale sanzione non potrebbe, comunque, trovare applicazione nella fattispecie in esame. 1.2.2. Ed invero, il decreto legge n. 132/2021 non contiene una disciplina intertemporale applicabile ai dati di traffico telefonico e telematico già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, sicchè in mancanza di diverse disposizioni deve ritenersi operante il generale principio tempus regit actum, trattandosi di disciplina di natura processuale. Soccorrono in tale interpretazione i principi espressi dalla sentenza delle S.U. n. 919 del 26/11/2003, Rv. 226484, Gatto, che, nel pronunciarsi in relazione all'applicabilità della sanzione di inutilizzabilità introdotta dall'art. 203 c.p.p. ha ritenuto legittime le intercettazioni ambientali autorizzate, prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 (cd. giusto processo), nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata, sulla sola base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia giudiziaria, atteso che la nuova disciplina (secondo cui le dichiarazioni degli informatori sono inutilizzabili quali indizi idonei a legittimare le operazioni di intercettazioni finché non si sia provveduto alla loro audizione, ex art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen.) non può incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, sulla loro utilizzazione, essendo la successione delle leggi processuali governata dal principio "tempus regit actum", che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti. Tale principio è stato ribadito anche recentemente, laddove è stato evidenziato, in particolare, come il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non sia applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio tempus regit actum (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Rv. 260927). 1.2.3. La questione oggetto dell'eccezione in esame è indubbio che verta su materia processuale riguardante la ricerca della prova, sicchè applicando il principio generale tempus regit actum devono ritenersi pienamente utilizzabili i dati del traffico telefonico e telematico di cui al presente procedimento, essendo stati tali dati acquisiti e trasmessi in base a provvedimento legittimamente emesso in conformità al contenuto dell'allora vigente art. 132 del codice della privacy. 1.2.4. Peraltro, antecedentemente alla sentenza H.K., questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso della piena compatibilità della disciplina prevista dall'art. 132 d.lgs n. 196 del 2003 con il diritto sovranazionale in tema di tutela della privacy (direttive 2002/58/CE e 2006/24/CE), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quantunque tale disciplina non limiti l'attività alle indagini relative a reati particolarmente gravi, predeterminati dalla legge. (Sez. 5, n.33851 del 24/04/2018, Rv. 273892; Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, Rv. 277353). 1.3. Nella fattispecie in esame appare, inoltre, dirimente l'applicazione del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi che con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 Rv. 262011). 2. Passando alla trattazione dei motivi di ricorso del Valea si osserva in premessa, come essi si presentino nel loro complesso inammissibili, siccome per lo più generici, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e„ comunque, tendendo a sollecitare una nuova e più favorevole valutazione del compendio probatorio da parte di questo giudice di legittimità, su cui la Corte territoriale si è espressa in sede di rinvio con valutazioni logiche e pertinenti, all'esito di una completa disamina delle prove. 3. Manifestamente infondato si presenta il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato articola censure generiche avverso la sentenza impugnata. Invero, nessuna violazione al dictum della sentenza di annullamento- fondantesi sulla mancata globale valutazione delle modalità di svolgimento del fatto, a fronte di una disamina parcellizzata delle diverse emergenze investigative determinante una frattura logico argomentativa della sentenza annullata- si coglie nella sentenza oggetto di impugnazione. La Corte territoriale ha, infatti, riesaminato le emergenze acquisite agli atti in relazione agli elementi indicati dalla sentenza di annullamento (rapporti tra imputato e vittima, gli spostamenti dell'imputato il giorno del fatto, scansioni temporali delle fasi ante delictum e post delictum, l'orario della presenza del Valea a casa dei Motantau e modifiche delle versioni della vicenda rese dall'imputato nel corso delle varie fasi del procedimento), dimostrando, attraverso l'iter argomentativo seguito, di averle attentamente (ri)considerate e (ri)valutate, alla luce del dictum di questa Corte, sia singolarmente che nel loro insieme organico. 3.1. L'espletata rinnovazione dell'istruttoria, attraverso l'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], dà conto all'evidenza proprio di ciò, laddove si consideri che questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo cui nel giudizio di rinvio, a seguito cli annullamento per vizio di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, Rv. 280408). L'aver disposto la rinnovazione istruttoria, quantunque non necessaria, dà conto proprio dell'attività di "riesame" posta in essere dalla Corte territoriale al fine di ottemperare al dictum della sentenza di annullamento. Peraltro, il richiamo del principio dell'insussistenza di un obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in sede del giudizio di rinvio, dà conto anche della genericità della deduzione difensiva, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale, quantomeno assumendo le dichiarazioni dei testi citati nella sentenza oggetto di annullamento, non specificando in alcun modo le ragioni della necessità di tale rinnovazione e non essendo tenuto il giudice a disporla di ufficio. 3.2. La sentenza impugnata, nel colmare il deficit motivazionale segnalato dalla sentenza di annullamento, ha riportato innanzitutto le emergenze fattuali prive di contestazione nella fattispecie e segnatamente: che il corpo carbonizzato di [OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuto in località [OSCURATO:PERSONA] dai Carabinieri di S. Gregorio d'Ippona, il 14 settembre 2008; le indagini balistiche e medico legali consentivano di acclarare che la donna era stata uccisa 4-8 giorni prima a colpi di arma da fuoco, a bordo, o comunque, nelle immediate vicinanze dell'auto data alle fiamme; tre proiettili venivano ritrovati sul corpo della giovane donna rumena: uno alla nuca e due in regione scapolare, mentre segni di colpi di arma da fuoco venivano rinvenuti sulla corona del volante, e sul tettuccio dell'auto (colpo di rimbalzo); nell'auto venivano trovati i resti di un telefono cellulare (con scheda Vodafone, numero finale 564), e poco distante sul posto, a terra, un secondo cellulare Nokia (con scheda Wind numero finale 145), un orecchino e un bracciale; il primo telefono conteneva e una scheda aperta solo alcuni giorni prima con contatti provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (che aveva regalato il cellulare e la scheda alla donna); l'esperto balistico concludeva per l'esplosione da 3 a 5 colpi emessi da un'unica arma sparo, cal. 38/357, verosimilmente marca Smith & Wesson, Ruger, Taurus o similari. 3.3. La sentenza impugnata, poi, sulla base del dictum della sentenza di annullamento, ha analizzato compiutamente, tra l'altro, i rapporti tra il Valea e la vittima, il flusso dei messaggi dei cellulari, gli spostamenti del Valea, sulla base del monitoraggio dei cellulari e delle celle di aggancio, in uno alle prove a discarico, pervenendo alla conclusione che il complesso degli elementi raccolti nel corso delle indagini - sia pur di carattere indiziario- appariva tale da non consentire di seguire alcuna delle soluzioni alternative indicate dalla difesa, portando a ritenere l'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, colpevole dei reati ascrittigli. 3.3.1. In particolare, analizzando nel dettaglio le valutazioni della Corte territoriale, va subito evidenziato che la conclusione espressa nella sentenza impugnata - secondo cui la causale dell'omicidio va ricondotta alla gelosia del Valea nei confronti della Alexandrescu ed alla mancata accettazione della fine di un rapporto sentimentale scatenante l'istinto di conservare un controllo sul partner, davanti al netto rifiuto di riprendere la relazione interrotta- appare supportata da congrue argomentazioni, scaturenti dall'analisi dei plurimi elementi in atti (cfr. dichiarazioni testimoniali, contenuto degli snns scambiati tra i due). Invero, dalle dichiarazioni dei testi escussi, amici dei due (cfr. dich. di [OSCURATO:PERSONA]), emerge che il Valea e l'Alexandrescu avevano intrapreso una relazione di stabile convivenza nell'estate del 2008; i rapporti tra i predetti erano comunque travagliati e la Alexandrescu parlava spesso di Valea come di un uomo violento, dedito al consumo eccessivo di alcolici e anche molto geloso soprattutto del rapporto con [OSCURATO:PERSONA], persona con cui la vittima aveva avuto una relazione prima di conoscere il Valea; in particolare, la Alexandrescu era propensa ad intrattenere relazioni anche con altri uomini, pure sposati e uno di questi era appunto [OSCURATO:PERSONA] - imprenditore coniugato - che aveva conosciuto nel Natale 2007; i due iniziavano a frequentarsi, fin quando la Alexandrescu incontrava il Valea ed il loro rapporto entrava in crisi, sebbene i contatti tra essi non venivano recisi del tutto, anzi proprio per questa ragione si sviluppava una rivalità tra il Lico ed il Valea, tanto che in più occasioni il Valea intimava al Lico di interrompere ogni rapporto con l' Alexandrescu (ciò accadeva all'incirca verso il 20-22 agosto del 2008). 3.3.2. La complessità del rapporto tra il Valea e l' Alexandrescu è stata ricavata, inoltre, dal chiaro contenuto degli sms che i due si scambiavano, che danno progressivamente conto della crescente gelosia del Valea nei confronti della donna, la quale, ai primi di settembre, decideva di interrompere il rapporto con lo stesso e consegnargli gli effetti personali presenti nell'abitazione dove convivevano (cfr. messaggi del 7 settembre), mentre riallacciava la relazione con il Lico riprendendo a frequentarlo. [OSCURATO:PERSONA], che non accettava la decisione dell' Alexandrescu di interrompere la loro relazione, minacciava la donna, che persisteva nel suo intento di lasciarlo, decidendo anche di partire per la Romania, al fine di accompagnare il 10 settembre il figlio nel suo primo giorno di scuola; il Valea, in proposito, si dimostrava contrariato, al punto da evidenziare alla Alexandrescu di essere intenzionato a darle i soldi per il viaggio, pur di non perderla e che avrebbe provveduto a bloccarla alla frontiera (cfr. sms del 7 e 8 settembre). In tale crescendo, documentato dalle emergenze suddette, la decisione di recarsi nel paese di provenienza, senza possibilità di un chiarimento, sottraendosi ai tentativi di recuperare il rapporto, è stata ritenuta senza illogicità dalla Corte territoriale il motivo scatenante della condotta omicidiaria. 3.3.3. Tale valutazione, oltre a trovare conforto negli sms dei due del 7 e 8 settembre, sino agli ultimi messaggi della sera dell'8 settembre 2008, che danno conto dello stato fortemente emotivo dell'imputato (" hai fatto il più grande errore della tua vita. .se ti vedo in giro. .oggi ti ho lasciata andare, non succederà più"; "non rinuncerò meglio morire che saperti con un altro"), trova conferma nell'andamento degli spostamenti del Valea la sera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], come emergente dalle dichiarazioni dei coniugi Montatati (secondo cui il Valea era passato dopo le 20,00 presso la loro abitazione, cercando insistentemente la Alexandrescu, mentre quest'ultima era passata da loro nel pomeriggio chiedendo di non riferire al Valea della sua visita), oltre che nel monitoraggio dei cellulari e delle celle di aggancio da cui emerge come il Valea si trovasse in un'area compatibile con quella della Alexandrescu alle ore 20,20 e alle ore 20,54 (cfr. esiti del monitoraggio dei cellulari di cui all'apposito paragrafo della sentenza impugnata). Inoltre, di non poco rilievo sono state ritenute dalla Corte territoriale le circostanze, secondo cui: 1) il giorno dopo l'omicidio e precisamente il 9 settembre 2008 nessun tentativo di contatto vi fu da parte del Valea a fronte di quelli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; 2) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il cadavere sarà rinvenuto il 14.9.2008) l'utenza in uso all'imputato agganciava la cella 2409, ossia quella del luogo dell'omicidio, luogo questo aperto, assolutamente isolato, privo di presenza antropica, frequentato solo da cacciatori, sul quale non si aveva motivo alcuno di andare in giro, da soli. 3.3.4. Nel contesto descritto deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di valutazione della prova indiziaria, secondo cui il giudice deve considerare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possìbilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n.1987 del 11/12/2020, Rv. 280414). In particolare, in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi. (Sez. 1 n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605). Il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (Sez. 2 n. 35827 del 12/07/2019, Rv. 276743). Tali principi risultano nel loro complesso rispettati nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con valutazione logica immune da censure, dato conto della valenza di ogni singolo elemento, nonché di tutti gli elementi nel loro insieme, deponenti per un quadro convergente verso la responsabilità dell'imputato, con esclusione di ipotesi alternative. 4. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente articola censure confuse e frammentarie avverso il giudizio di responsabilità dell'imputato (movente, gravità indiziaria ecc.) espresso dalla Corte territoriale, senza tuttavia confrontarsi compiutamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi ad addurre la propria alternativa valutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. 4.1. In relazione ai rapporti tra la vittima e l'imputato ed al movente dell'omicidio, il motivo in esame sviluppa censure generiche, che non si confrontano compiutamente con il congruo iter argomentativo della sentenza impugnata, dovendosi all'uopo richiamare quanto già evidenziato sub 3.3.1. e ss.4.1.1.La deduzione, secondo cui il movente dell'omicidio, riconducibile al carattere dell'imputato, geloso ed aggressivo, non troverebbe conforto nelle dichiarazioni del datore di lavoro dell'imputato, che avrebbe fornito un' immagine diversa del Valea, oltre ad essere articolata con assoluta genericità, appare davvero poco influente sulla vicenda in esame, ben potendo un individuo serbare in ambito lavorativo un comportamento irreprensibile ed, invece, essere violento nei rapporti personali. 4.1.2. Quanto alla valenza del movente, la Corte territoriale ha fatto in proposito corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. Ne consegue che il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sè non convincente (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, Rv. 269287). La Corte territoriale, proprio in relazione ad indizi ritenuti gravi precisi e concordanti all'esito di un apprezzamento analitico e con una valutazione globale di insieme -come richiesto dalla sentenza di annullamento- ha appunto valorizzato il movente chiaramente emergente dal tenore dei messaggi inviati dal Valea alla vittima. 4.1.3. In merito, poi, alle deduzioni circa il mancato approfondimento dei rapporti tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], delle minacce di morte rivolte da quest'ultimo alla vittima e dei rapporti dello stesso con tale Mignolo, indagato per il danneggiamento dell'auto della vittima pochi mesi prima della morte, ovvero circa l'uso di farmaci e stupefacenti rinvenuti nell'abitazione dell'Alexandrescu, trattasi di censure di merito, inammissibili in sede di legittimità, siccome tendenti ad introdurre ipotetiche piste alternative alla ricostruzione della vicenda in esame, implicanti una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali, non supportate da alcuna evidenza fattuale, e non trattandosi di censure riconducibili ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato. Esse, peraltro, non palesano una concreta incidenza sul descritto univoco quadro indiziario a carico dell'imputato, tali da disarticolarlo, per come ricostruito sulla base di un ragionamento congruo, immune da vizi. 4.1.4. Le censure relative alla lettura degli ultimi tre sms inviati dal Valea alla vittima 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalle 19,21 alle 20,54 (cfr. apposito paragrafo della sentenza impugnata) si traducono anch'esse in inammissibili censure in fatto, derivanti da una valutazione parcellizzata degli elementi posti a fondamento della responsabilità dell'imputato, in violazione del dictum della sentenza di annullamento. La lettura dei messaggi in questione, nel senso indicato dalla Corte territoriale, invero, non si presenta affatto illogica, proprio alla luce del complesso degli elementi a carico dell'imputato. Nella valutazione dell'interpretazione di tali sms non possono che richiamarsi i principi già espressi da questa Corte in tema di intercettazioni telefoniche, secondo cui costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (arg. ex Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389). 4.2. Quanto alla valenza del monitoraggio dei telefoni cellulari e all'attendibilità dei dati emergenti dall'aggancio delle celle telefoniche, anche a tal proposito il ricorrente sviluppa censure del tutto generiche circa le conclusioni a cui sarebbe pervenuto il consulente tecnico della difesa, la diversità della mappatura delle celle nel 2008 e la necessità di calibrare la valenza dei dati acquisiti anche nel raggio di chilometri, potendo numerosi fattori incidere sulla cella agganciata dal telefono in un dato momento. Sul punto non può che evidenziarsi come nessuna significativa e pertinente censura, al di là do generiche deduzioni, risulti essere stata sviluppata dal ricorrente alla consulenza del P.M., i cui esiti sono stati compiutamente riportati nella sentenza impugnata. La consulenza in questione, effettuata sulle celle di aggancio dei telefoni in uso alla vittima, rinvenuti sul luogo dell'omicidio (utenza n. 145 finale e 564 finale), nonché del telefono in uso all'imputato (utenza n. 149 finale), hanno consentito di accertare gli spostamenti della vittima 1'8 settembre dalle ore 20 alle ore 20,54 (orario quest'ultimo di cessazione di qualsiasi attività della donna in relazione ai suoi telefoni e, quindi, considerato ragionevolmente vicino alla morte della stessa, stante il rinvenimento di tali telefoni nel luogo in cui si trovava la vittima) e gli spostamenti dell'imputato anche nei giorni successivi all'omicidio, quando il Valea si recava sul posto nel quale sarà poi rinvenuto il cadavere della donna. Gli esiti derivanti dalla lettura dei dati acquisiti si presentano del tutto congruenti anche letti in relazione a quanto rappresentato dai testi escussi (cfr. dich. dei coniugi Montatau) circa gli spostamenti della vittima e dell'imputato 1'8 settembre. Peraltro, anche a voler ritenere che una cella potrebbe ricomprendere una distanza di chilometri, tuttavia i dati relativi alla vicenda in esame appaiono convergenti ed adeguatamente precisi, circa una presenza alle ore 20,20 ed alle ore 20,54 del Valea nella stessa area della vittima, tenuto conto delle dichiarazioni dei coniugi Montatau, e del fatto che il Valea ritornava nella stessa area il giorno 11.9.2008, come sopra evidenziato. 4.3. La deduzione, secondo cui la Corte territoriale sarebbe giunta a ritenere irragionevolmente che il Valea da solo avrebbe spinto la macchina nella scarpata, senza svolgere alcun accertamento circa la posizione delle chiavi nel quadro di accensione si presenta anch'essa disancorata dalla plausibile conclusione della Corte territoriale, che ha ritenuto la sufficienza di un'unica persona a spingere un'auto in una scarpata nel caso in cui l'auto sia in moto, compatibilità questa riscontrabile nella fattispecie in esame essendo stata l'auto rinvenuta appunto con le chiavi inserite nel quadro di accensione. 4.4. Del tutto generiche, inoltre, si presentano le censure relative al giorno, all'ora ed al luogo del decesso della Alexandrescu, avendo la Corte territoriale ritenuto del tutto congrue le conclusioni del medico legale circa l'uccisione dell' Alexandrescu quattro o otto giorni prima del rinvenimento del cadavere (il 14.9.2008), sulla base delle emergenze acquisite come innanzi indicate (monitoraggio dei telefoni della vittima e cessazione di attività dalle 20.54 dell'8 settembre). In merito al luogo, la Corte territoriale all'evidenza ha considerato le medesime univoche risultanze, sulla base del monitoraggio delle celle di aggancio dei cellulari. 5. Le ulteriori deduzioni, circa i rapporti tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA] e l'atteggiamento reticente di quest'ultimo di cui al terzo motivo di ricorso, si presentano manifestamente infondate. Ed invero, quanto al rapporto della vittima con il Lico, al di là delle reticenze dello stesso, delle quali la sentenza impugnata dà ampiamente atto, dedicando ad esse un apposito paragrafo, non emergono elementi -oltre a mere congetture- idonei ad incidere, ovvero ad inficiare l'iter argomentativo della sentenza impugnata in merito alla responsabilità del Valea per i fatti oggetto di giudizio. 6. Del tutto generico si presenta, altresì, il quarto motivo di ricorso in tema di prove a discarico, non confrontandosi il ricorrente con le valutazioni della Corte territoriale circa l'impossibilità di verificare quanto dedotto dall'imputato in merito alla sua presenza alle ore 20,15 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in compagnia di un marocchino, di nome Giuseppe. Invero, l'imputato non è stato in grado di fornire dati anagrafici per poter risalire al predetto "Giuseppe", sicchè non è stato possibile verificare il teste d'alibi, da ritenersi, dunque, un alibi fallito. Con tale valutazione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui in tema di prove, l'alibi non verificato o "fallito" è irrilevante sul piano probatorio, (Sez. 5,n.4663 del 10/12/2013, Rv. 258720) e solo nel caso in cui sia stata acquisita "aliunde" la prova della responsabilità dell'imputato esso può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191231). 7. Del tutto generico e, comunque, alla luce di quanto già innanzi evidenziato, manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso, atteso che il quadro indiziario nei confronti dell'imputato è stato descritto nella sentenza impugnata congruamente ed univocamente, con ragionamento logico immune da censure, come convergente al di là di ogni ragionevole dubbio verso la responsabilità dell'imputato. 8. Il ricorso del P.G., con il quale si censura sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, è manifestamente infondato. Ed invero, è sufficiente richiamare in proposito il principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione adottata (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Rv. 2588741). 8.1. Nella fattispecie, invero, non appare inficiata da illogicità od arbitrio la valutazione della Corte d'appello, che ha ritenuto l'imputato meritevole del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, relativa al compimento del fatto in località isolata e in tarda sera, stante l'evidente casualità e non già una volontà preordinata (e quindi di minor peso nel bilanciamento). 8.2. Manifestamente infondata è poi la censura, circa la riduzione dell'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo B) della rubrica da anni due ad anni uno, in assenza dell'appello dell'imputato, atteso che la richiesta dell'imputato di mitigazione delle pena consente al giudice la possibilità, nell'ambito di una complessiva (ri)valutazione dell'intera