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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02132/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22151/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 312/2018 depositata il 12/02/2018, R.G.N. 6573/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. • Rilevato che

1. I lavoratori in epigrafe indicati, dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], azienda concessionaria del servizio di trasporto regionale, con mansioni di conducenti di linea/operatori di esercizio presso la Direzione regionale della Campania, convenivano in giudizio la società innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo che venisse loro accertato e dichiarato il diritto a percepire le differenze retributive scaturenti dagli adeguamenti della cd.

"indennità di agente unico" alle variazioni in aumento della retribuzione normale.

2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il giudice adito accoglieva le domande, condannando la società al pagamento delle differenze retributive spettanti.

3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 312/2018, in motivazione accoglieva il gravame proposto dalla società dando atto che nella redazione del dispositivo a mezzo p.c. era stato erroneamente scritto che l'appello era stato respinto.

4. La Cassazione di tale sentenza è domandata dalla [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi.

5. I lavoratori non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, ex art. 360 co. n. 4 cpc, in relazione agli artt. 112, 156, 429, 437, 442, nonché l'omessa motivazione, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte di appello emesso un dispositivo di rigetto del gravame, pur avendo ripetutamente affermato ed argomentato nella motivazione che l'appello era fondato.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] ANAC e altri CGIL ed altri (punto 18) in relazione agli artt. 1362 ss cc, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc.

Sottolinea la ricorrente che la censura è formulata per mero scrupolo difensivo qualora si dovesse ritenere definitivamente acquisita la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, senza dichiarare la nullità della sentenza, come richiesto nel primo motivo.4.

Con i erzo rnotivo sì deduce la prronna :of-,cretizzazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sottolineando, a fondamerdp della propria tesi, che non necessariamente ogni singola componente della retribuzione fissa e continuativa dovesse essere aurnent,--31; tempo, dalso che la regola della conformità della retribuzione stessa de art. 73(5 C..2c..,st. doveva essere verificata non già per le singole voci ma in una visione comp;(2.:;siv2 del trattamento economico riservato ai lavoratori.

5. Ti nrirno rr101..-ivo è:› fnnr! :..11-r,

6. La discrasla tra la meljvazione della gravata sentenza, in cui l'appello proposta dalla soci età veniva accolto, e il dispositivo della stessa, in cui invece il gravame veniva rigettato, emerge palesemente dalla lettura del provvedimento ove lo stesso Collegio giudicante dava atto dell'errore materiale in cui era incorso.

7. Orbene, in sede di legittimità è stato affermato (Cass. n. 23463/2015; Cass. n. 3024/2016) che, nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria acquisisce rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale, che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, e non e suscettibile di interpretazione a mezzo dota motivazione stessa, sicché le proposizioni in essa contenute e contrastanti con il dispositivo devono considerarsi non apposte e non sono idonee a passare in giudicato o ad arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.

8. Nella fattispecie, pertanto, sebbene la Corte distrettuale correttamente abbia dato atto dell'errore materiale, tuttavia la sentenza è nulla per contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo attesa la rilevanza esterna assunta da quest'ultimo che impone, pertanto, la sua rimozione sotto il profilo giuridico. 9.

La sentenza gravata deve essere quindi cessata in accoglimento del primo motivo.

Peraltro, va precisato che la finalità della prevista nullità della sentenza in caso di contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è quella di rendere chiara e univoca la portata precettiv,,,, della pronuncia. nella specie, tale finalità risulta rispettata anche perché la Corte cif2PPelio ha espressamente chiarito che il contenuto del dispositivo si deve e che non (7.°i-ri5ponde alla volorytù :1.; 'Si nel:H .-nohva-,:none.

Ne deva pur HiO D sentenza, in realtà 'Jimile nullità f-on-nalmente ineccepibile i7-3 peculiarità della presente taltispecie si rivela priva di scopo, visto che qra7le alla precisazione della Corte d'apro, le pari:i hanno espresso le loro difese sul contenuto della pronuncia quale univocamente desunto dalla e motivazione.

10. in p..testa situazione, il Collegio ritiene ne la suddetta nullità, ''nexamente nroce -snale e priva di effetti soRtanziaii sul merito delle questioni dibatU..tei non irripodisco di esaminare tutte IP censure proposte dalla ricorrente, in (nnforrnitA con i principi dei giusto processo e dell'art. 6, E 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte FEDU in particolare nella sentenza 28 ottobce 2021, Sacci ed altri contro Italia.

He consegue che ii s.-.:!..c(i):-“:10 e H 00 70 motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili 1::)erch.:: proposti sul presupposto non condiviso dal Collegio - del C2TatIore prevalente del dispositivo della sentenza impugnata rispetto alla sua motivazione, motivazione che è anche conforme alle argomentazioni della riCOrrerdle SL'25Sa.

12. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto sulla base di quanto chiaramente risulta agli atti, la causa può essere decisa nel merito, tanto più che questa Corte ha già esaminato le questioni di cui qui si discute lo plurime pronunce tutte tra loro conformi, a partire da Cass. n. 20966 del 2004 seguita da molte altre (tra le tante: Cass. nn. 23393 del 2019; 28236 del 2018; n. 23784 del 2018; 7790/2017; 7340 del 2017; 71.69/2017; 19773/2016; 18048/2015), nelle quali, in fattispecie analoghe alla presente, è stata sempre dichiarata l'infondatezza della domanda di adeguamento della indennità di agente unico nel settore degli Autoferrotranvieri.

E a questo indirizzo il Collegio intende uniformarsi.

Alla suddetta conclusione si è pervenuti precisandosi che: a) il punto 18 dell'Accordo nazionale del 2 ottobre 1989 recita: "Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella retribuzione normale, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: A.P.A. (per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dall'i-9-1989 e dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), lavoro straordinario, lavoro fesUvo, lavoro notturno, indennità di tr,::ìsferta, indennità di diaria ridotta, i..ritt:arnento di cnrLapporto.

Odni altro compenso nazionale e aziendale es...)[OSCURATO:PERSONA] misera percentuale, resta confermato in cifra con il eo;--eequente riproporzionarnento della percentuale medesima sulla relativa b35.;e: di calcolo"; h) anorrn:..Im chiararn(mte distinto tra re:.trib,izione normale (rivalutabile) e altri compensi, nazionali o aziendali (congelati), ed ha escluso dalla possibilità di rivalutazione, o adeqUmento, "orini altro compenso, nazionale e aziendale, eventualm(--,:nte espresso in misura percentuale", che è stato congelato in cifra fissa (quella ormai cristallizzata); e) la cri..;tallizzazione così disposta riguarda tutti i compensi che non siano stati elenca',:i nella prin'ia pade della previsione, "eventualmente", e quindi non necessariamente, espressi in percentuale; d) sicché certamente vi rientra l'indennità di agente unico, il cui importo veniva rivalutato in forma pararnetrica. 1") Nlé può ritenersi l'estraneità, alle predette previsioni collettive nazionali, dell'indennità della quale si discute, in virtù di un preteso carattere meramente locale (regionale) dei sistema agente unico, e dunque né nazionale né aziendale.

Invero, come già ribadito da questa Corte (arg. ex.

Cass.4257/2004) la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sé la determinazione dei livelli retributivi, ai rine di risanare i bilanci aziendali e ridurre, così, l'onere dei loro ripianamento a carico della finanza pubblica; ha, ai contempo, domandato alla contrattazione aziendale di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonché, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti.

L'evidenza che la sostituzione della coppia autista-bigliettaio con agente unico si iscrive nelle misure devolute alla contrattazione aziendale, per ottenere incrementi di produttività (così Cass. 4257/2004), non toglie che il sistema agente unico, e il relativo compenso, rivesta una dimensione trascendente l'ambito locale, e regionale ., nel quale si colloca la vicenda in esame, come del resto comprovano le disposizioni dei contratti collettivi dì settore per le aziende che intendessero procedere all'istituzione del sistema ad agente unico (v. artt. 48A, 48B, 48C -C.C.N.L. autofen-otranvieri 23 luglio 1976).

L'ambito locale dell'indennità in questione risulta, peraltro, smentito dal ridetto fondamento negoziale collettivo, e non normativo regionale, dell'emolumento per il quale la normativa regionale di riferimento esplica la sua efficacia nella regolamentazione del rapporto fra ente concedente (la Regione) e l'azienda di trasporto (concessionaria), limitandosi a fissare i criteri di quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti dall'ente concedente alla società concessionaria senza in alcun modo incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, regolamentato dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, di primo e secondo livello,

14. In definitiva, considerando gli accordi nazionali richiamati, non sussisteva fondato argomento per consentire di accogliere la domanda volta ad ottenere adeguamenti ulteriori rispetto a quelli già adottati in ambito aziendale.

15. All streoua di quanto esposto, conclusivamente, il primo motivo deve essere accolto con cassazione della sentenza sul punto, gli altri due motivi vanno dichiarati inammissibili e; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito disponendosi il rigetto della domanda proposta dagli attuali intimati nel ricorso introduttivo del giudizio.

16. Le spese dell'intero processo vanno compensate, in considerazione sia dell'avvenuto consolidamento della citata giurisprudenza di questa Corte in epoca successiva alla introduzione del giudizio di primo grado sia della peculiarità della presente vicenda processuale.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso introduttivo del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22151/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 312/2018 depositata il 12/02/2018, R.G.N. 6573/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. • Rilevato che 1. I lavoratori in epigrafe indicati, dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], azienda concessionaria del servizio di trasporto regionale, con mansioni di conducenti di linea/operatori di esercizio presso la Direzione regionale della Campania, convenivano in giudizio la società innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo che venisse loro accertato e dichiarato il diritto a percepire le differenze retributive scaturenti dagli adeguamenti della cd. "indennità di agente unico" alle variazioni in aumento della retribuzione normale. 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il giudice adito accoglieva le domande, condannando la società al pagamento delle differenze retributive spettanti. 3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 312/2018, in motivazione accoglieva il gravame proposto dalla società dando atto che nella redazione del dispositivo a mezzo p.c. era stato erroneamente scritto che l'appello era stato respinto. 4. La Cassazione di tale sentenza è domandata dalla [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi. 5. I lavoratori non hanno svolto attività difensiva. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, ex art. 360 co. n. 4 cpc, in relazione agli artt. 112, 156, 429, 437, 442, nonché l'omessa motivazione, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte di appello emesso un dispositivo di rigetto del gravame, pur avendo ripetutamente affermato ed argomentato nella motivazione che l'appello era fondato. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] ANAC e altri CGIL ed altri (punto 18) in relazione agli artt. 1362 ss cc, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc. Sottolinea la ricorrente che la censura è formulata per mero scrupolo difensivo qualora si dovesse ritenere definitivamente acquisita la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, senza dichiarare la nullità della sentenza, come richiesto nel primo motivo.4. Con i erzo rnotivo sì deduce la prronna :of-,cretizzazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sottolineando, a fondamerdp della propria tesi, che non necessariamente ogni singola componente della retribuzione fissa e continuativa dovesse essere aurnent,--31; tempo, dalso che la regola della conformità della retribuzione stessa de art. 73(5 C..2c..,st. doveva essere verificata non già per le singole voci ma in una visione comp;(2.:;siv2 del trattamento economico riservato ai lavoratori. 5. Ti nrirno rr101..-ivo è:› fnnr! :..11-r, 6. La discrasla tra la meljvazione della gravata sentenza, in cui l'appello proposta dalla soci età veniva accolto, e il dispositivo della stessa, in cui invece il gravame veniva rigettato, emerge palesemente dalla lettura del provvedimento ove lo stesso Collegio giudicante dava atto dell'errore materiale in cui era incorso. 7. Orbene, in sede di legittimità è stato affermato (Cass. n. 23463/2015; Cass. n. 3024/2016) che, nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria acquisisce rilevanza autonoma poiché racchiude gli elementi del comando giudiziale, che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, e non e suscettibile di interpretazione a mezzo dota motivazione stessa, sicché le proposizioni in essa contenute e contrastanti con il dispositivo devono considerarsi non apposte e non sono idonee a passare in giudicato o ad arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile. 8. Nella fattispecie, pertanto, sebbene la Corte distrettuale correttamente abbia dato atto dell'errore materiale, tuttavia la sentenza è nulla per contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo attesa la rilevanza esterna assunta da quest'ultimo che impone, pertanto, la sua rimozione sotto il profilo giuridico. 9. La sentenza gravata deve essere quindi cessata in accoglimento del primo motivo. Peraltro, va precisato che la finalità della prevista nullità della sentenza in caso di contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è quella di rendere chiara e univoca la portata precettiv,,,, della pronuncia. nella specie, tale finalità risulta rispettata anche perché la Corte cif2PPelio ha espressamente chiarito che il contenuto del dispositivo si deve e che non (7.°i-ri5ponde alla volorytù :1.; 'Si nel:H .-nohva-,:none. Ne deva pur HiO D sentenza, in realtà 'Jimile nullità f-on-nalmente ineccepibile i7-3 peculiarità della presente taltispecie si rivela priva di scopo, visto che qra7le alla precisazione della Corte d'apro, le pari:i hanno espresso le loro difese sul contenuto della pronuncia quale univocamente desunto dalla e motivazione. 10. in p..testa situazione, il Collegio ritiene ne la suddetta nullità, ''nexamente nroce -snale e priva di effetti soRtanziaii sul merito delle questioni dibatU..tei non irripodisco di esaminare tutte IP censure proposte dalla ricorrente, in (nnforrnitA con i principi dei giusto processo e dell'art. 6, E 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte FEDU in particolare nella sentenza 28 ottobce 2021, Sacci ed altri contro Italia. He consegue che ii s.-.:!..c(i):-“:10 e H 00 70 motivo di ricorso vanno dichiarati inammissibili 1::)erch.:: proposti sul presupposto non condiviso dal Collegio - del C2TatIore prevalente del dispositivo della sentenza impugnata rispetto alla sua motivazione, motivazione che è anche conforme alle argomentazioni della riCOrrerdle SL'25Sa. 12. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto sulla base di quanto chiaramente risulta agli atti, la causa può essere decisa nel merito, tanto più che questa Corte ha già esaminato le questioni di cui qui si discute lo plurime pronunce tutte tra loro conformi, a partire da Cass. n. 20966 del 2004 seguita da molte altre (tra le tante: Cass. nn. 23393 del 2019; 28236 del 2018; n. 23784 del 2018; 7790/2017; 7340 del 2017; 71.69/2017; 19773/2016; 18048/2015), nelle quali, in fattispecie analoghe alla presente, è stata sempre dichiarata l'infondatezza della domanda di adeguamento della indennità di agente unico nel settore degli Autoferrotranvieri. E a questo indirizzo il Collegio intende uniformarsi. Alla suddetta conclusione si è pervenuti precisandosi che: a) il punto 18 dell'Accordo nazionale del 2 ottobre 1989 recita: "Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella retribuzione normale, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: A.P.A. (per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dall'i-9-1989 e dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), lavoro straordinario, lavoro fesUvo, lavoro notturno, indennità di tr,::ìsferta, indennità di diaria ridotta, i..ritt:arnento di cnrLapporto. Odni altro compenso nazionale e aziendale es...)[OSCURATO:PERSONA] misera percentuale, resta confermato in cifra con il eo;--eequente riproporzionarnento della percentuale medesima sulla relativa b35.;e: di calcolo"; h) anorrn:..Im chiararn(mte distinto tra re:.trib,izione normale (rivalutabile) e altri compensi, nazionali o aziendali (congelati), ed ha escluso dalla possibilità di rivalutazione, o adeqUmento, "orini altro compenso, nazionale e aziendale, eventualm(--,:nte espresso in misura percentuale", che è stato congelato in cifra fissa (quella ormai cristallizzata); e) la cri..;tallizzazione così disposta riguarda tutti i compensi che non siano stati elenca',:i nella prin'ia pade della previsione, "eventualmente", e quindi non necessariamente, espressi in percentuale; d) sicché certamente vi rientra l'indennità di agente unico, il cui importo veniva rivalutato in forma pararnetrica. 1") Nlé può ritenersi l'estraneità, alle predette previsioni collettive nazionali, dell'indennità della quale si discute, in virtù di un preteso carattere meramente locale (regionale) dei sistema agente unico, e dunque né nazionale né aziendale. Invero, come già ribadito da questa Corte (arg. ex. Cass.4257/2004) la contrattazione collettiva nazionale ha avocato a sé la determinazione dei livelli retributivi, ai rine di risanare i bilanci aziendali e ridurre, così, l'onere dei loro ripianamento a carico della finanza pubblica; ha, ai contempo, domandato alla contrattazione aziendale di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonché, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti. L'evidenza che la sostituzione della coppia autista-bigliettaio con agente unico si iscrive nelle misure devolute alla contrattazione aziendale, per ottenere incrementi di produttività (così Cass. 4257/2004), non toglie che il sistema agente unico, e il relativo compenso, rivesta una dimensione trascendente l'ambito locale, e regionale ., nel quale si colloca la vicenda in esame, come del resto comprovano le disposizioni dei contratti collettivi dì settore per le aziende che intendessero procedere all'istituzione del sistema ad agente unico (v. artt. 48A, 48B, 48C -C.C.N.L. autofen-otranvieri 23 luglio 1976). L'ambito locale dell'indennità in questione risulta, peraltro, smentito dal ridetto fondamento negoziale collettivo, e non normativo regionale, dell'emolumento per il quale la normativa regionale di riferimento esplica la sua efficacia nella regolamentazione del rapporto fra ente concedente (la Regione) e l'azienda di trasporto (concessionaria), limitandosi a fissare i criteri di quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti dall'ente concedente alla società concessionaria senza in alcun modo incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, regolamentato dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, di primo e secondo livello, 14. In definitiva, considerando gli accordi nazionali richiamati, non sussisteva fondato argomento per consentire di accogliere la domanda volta ad ottenere adeguamenti ulteriori rispetto a quelli già adottati in ambito aziendale. 15. All streoua di quanto esposto, conclusivamente, il primo motivo deve essere accolto con cassazione della sentenza sul punto, gli altri due motivi vanno dichiarati inammissibili e; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito disponendosi il rigetto della domanda proposta dagli attuali intimati nel ricorso introduttivo del giudizio. 16. Le spese dell'intero processo vanno compensate, in considerazione sia dell'avvenuto consolidamento della citata giurisprudenza di questa Corte in epoca successiva alla introduzione del giudizio di primo grado sia della peculiarità della presente vicenda processuale. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso introduttivo del gi
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