CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2022
Cassazione n. 00216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
etto del termine finale per l’irrogazione della sanzione rileva la data di riapertura del procedimento disciplinare. 3. Ha considerato inapplicabili al caso di specie le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 75/2017, in quanto le infrazioni contestate al Conelli avevanoriguardato fatti commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 75/2017. 4. Ha poi evidenziato che il primo giudice aveva tratto il suoconvincimento dalla documentazione della fase predibattimentale, ed in particolare dall’informativa di reato e dalle dichiarazioni rese al G.I.P. dal [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il giudice di appello haritenuto provati tutti gli episodi contestati, in quanto la timbratura del cartellino del Conelli da parte del Dell’Aquila era desumibile dalle immagini ricavate dalle riprese effettuate con la videocamera dei Carabinieri e dal raffronto con gli orari riscontrati dal sistema di rilevazione delle presenze, perfettamente coincidenti con le timbrature del Dell’Aquila in momenti in cui il Conelli non era presente. 6. Ha in particolare rilevato la falsità dell’attestazione della presenza in quanto il badge era stato marcato da un soggetto diverso dall’intestatario ed ha affermatoche il Conelli era tenuto a marcare personalmente il proprio cartellino anche qualora avesse svolto in altro luogo la sua attività; evidenzia che la timbratura del cartellino ad opera di un altro dipendente mira a dissimulare l’assenza dal servizio. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi, illustrati da memoria. 8. Il Comune di Marigliano ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia omessa valutazione dell’ iter procedurale della commissione disciplinare ed errata applicazione della legge cd. Brunetta in luogo del regolamento disciplinare comunale e della normativa cd. Madia; nullità della sentenza per difetto di valutazione delle prove ed erronea interpretazione dell’art. 116 cod. proc. civ. Sostiene che il Comune è decaduto dal procedimento disciplinare, in quanto il termine di 180 giorni previsto dal CCNL per la riattivazione del procedimento sospeso nel caso di specie decorreva al più tardi dal 18.6.2022, data in cui la sentenza penale era stata ricevuta al protocollo. Lamenta che la Corte territoriale non si era espressa in ordine alla mancata applicazione del Regolamento disciplinare del Comune di Marigliano. Assume che alla fattispecie dedotta in giudizio avrebbero dovuto essere applicate le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 75/2017. 2. La censura è inammissibile nella parte in cui denuncia la mancata disamina della questione riguardante l’applicazione del Regolamento comunale, in quanto non coglie il decisum. La Corte territoriale hainfatti evidenziato che il passaggio in giudicato della sentenza penale costituisce requisito per l’applicazione del suddetto Regolamento e del CCNL; ha pertanto ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione del Regolamento e del CCNL ed irrilevanti le date indicate dal Conelli. Nel prospettare che la prescrizione era stata dichiarata all’udienza del 30.5.2022 e che il termine di 120 giorni previsto dal Regolamento comunale o di 180 giorni previsto dal CCNL per la riattivazione del procedimento sospeso nel caso di specie decorreva al più tardi dal 18.6.2022 (data in cui la sentenza penale era stata comunicata alla parte datoriale), la censura non si confronta con la sentenza impugnata, secondo cui nel caso di specie ai fini della verifica del rispetto del termine finale per l’irrogazione della sanzione rileva la data di riapertura del procedimento disciplinare. Nella restante patte la censura è infondata. I fatti addebitati al Conelli risalgono ad epoca anteriore al 22.6.2017, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 75/2017 ; nella fattispecie trova dunque applicazione l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, nel testo anteriore alle modifiche apportatedall’art. 14 del d.lgs. n. 75/2017. L’art. 22, comma 13, del d.lgs. n. 75/2017 prevede infatti: “Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, le previsioni espresse contenute nella suddetta norma transitoria sono univocamente riferite a tutte le disposizioni del Capo VII del medesimo decreto legislativo (Cass. n. 20068/2023). Il discrimine temporale ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del Capo VII del d.lgs. n. 75/2017, nel quale è compreso l’art. 14 del d.lgs. n. 75/2017, è dunque costituito dall’epoca della commissione dell’illecito disciplinare. Questa Corte ha inoltre chiarito che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale di cui all’art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla [OSCURATO:PERSONA], che può esercitarla, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento; ne consegue che il datore di lavoro pubblico, anche prima delle modifiche apportate dall’art. 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 75/2017, è legittimato a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale allorquando ritenga, pur dopo avere disposto la sospensione, che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione, derivandone altresì che il termine di decadenza per la ripresa del procedimento, di cui all’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito solo al caso in cui la riattivazione sia successiva all’irrevocabilità della sentenza penale, mentre restano irrilevanti i termini entro cui il procedimento disciplinare sia ripreso (salva la conclusione entro il successivo termine di 180 giorni, o di 120 giorni, per i procedimenti cui si applichino le modifiche alla norma apportate dall’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 75 del 2017) qualora ciò avvenga anteriormente al sopravvenire di tale pronuncia definitiva (Cass. n. 12662/2019; Cass. n. 8231/2023). Si è in proposito ribadito che nell’ipotesi di riattivazione del procedimento in data antecedente alla formazione del giudicato penale, non può operare il termine iniziale previsto dal comma 4 dell’art. 55-ter(il quale spiega effetti solo qualora l’Amministrazione attenda l’esito definitivo del processo penale), mentre resta operante quello finale indicato dalla stessa disposizione, termine che decorre dalla ripresa del procedimento, ossia dalla data di rinnovo della contestazione (Cass. n. 41892/2021). La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto che il procedimento disciplinare sia stato legittimamente riaperto prima che la sentenza penale fosse divenuta irrevocabile, e non avendo pertanto ritenuto rilevante, ai fini del decorso del termine finale, la data di pubblicazione o comunicazione della sentenza penale. 3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 2, 3, 4 e 5cod. proc. civ. Lamenta l’omessa motivazione della sentenza impugnata, avendo ritenuto accertati i fatti contestati sulla base di mere supposizioni. Evidenzia che in sede penale i reati ascritti al Conelli sono stati dichiarati prescrittie che nessuna prova era stata espletata; rimarca che i fatti ascritti al Comelli non sono stati accertati con sentenza penale definitiva. Lamenta che la sentenza impugnata ha accertato la responsabilità disciplinare del Conelli esclusivamente in base alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], sulle quali non vi era stato contraddittorio con il ricorrente, che non era stato nemmeno sentito in sede predibattimentale; deduce che tali dichiarazioni non avevano tenuto conto dell’autorizzazione ad assentarsi che il Conelli aveva ricevuto dal superiore e della flessibilità oraria di cui godeva (circostanze, queste, mai smentite dal datore di lavoro). Aggiunge che in sede penale non era stato accertato se il Conelli nelle giornate a cui si riferiscono gli addebiti aveva lavorato o era stato del tutto assente e se era stato autorizzato a non marcare la presenza; precisa che nel caso di specie, a fronte dell’occasionalità della condotta, era da escludere l’intento fraudolento e cheal Conelli non era stato contestato il mancato lavoro nelle giornate oggetto di verifica. Sostiene che in questo contesto la prova per testi era un atto dovuto. 4. Il motivo è inammissibile nella parte i cui lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità disciplinare del Conelli sulla base di mere supposizioni,senza accertare la sua presenza effettiva in servizio e senza tenere conto del fatto che era autorizzato a svolgere la prestazione al di fuori della sede di lavoro ed era in regime di orario di lavoro flessibile; in tale parte la censura non si confronta con il decisum. La Corte territoriale ha infatti evidenziato che i fatti contestati al Conelli avevano riguardato la timbratura del suo cartellino da parte del collega Dell’Aquila, ed ha ritenuto accertati tali fatti, dunque non meramente supposti, sulla base dell’informativa di reato e delle dichiarazioni rese al G.I.P. dal [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, ha desunto tali fatti delle immagini ricavate dalle riprese effettuate con la videocamera dei Carabinieri e dal raffronto con gli orari riscontrati dal sistema di rilevazione delle presenzeed ha ritenuto che l’assenza del Conelli al momento delle marcature si desumeva dal fatto che tali marcature erano state effettuate dal del Dell’Aquila per suo conto; ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto che il Comelli talvolta svolgesse le sue mansioni in altro luogo, in quanto era in ogni caso tenuto a marcare personalmente il suo badge. La censura non svolge alcuna argomentazione per contestare tali argomentazioni, né prospetta in alcun modo di essere stato autorizzato dal Comune a non timbrare il cartellino. 5. Nella restante parte la censura è infondata. Questa Corte ha affermato che i n tema di procedimento disciplinare del pubblico dipendente, né l'art. 55-bisdel d.lgs. n. 165 del 2001 che ne disciplina le forme ed i termini, né l'art. 55-terdello stesso decreto, che ne regola i rapporti con il procedimento penale, impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare; ne consegue che, venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55-ter, ultimo comma, citato e artt. 653 e 654 cod.proc. p en .), nulla impedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare avvalendosi degli atti del procedimento penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi perla contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente” (Cass., sez. lav., 17 novembre 2022, n. 33979). Si è infatti chiarito che in casi di tal genere, propriosulla base del principio di autonomia del giudizio disciplinare rispetto al procedimento penale, nulla impedisce che gli stessi fatti oggetto di archiviazione in sede penale possano essere oggetto di valutazione disciplinare e giustificare, come nel caso di specie e senza inversione alcuna del principio di riparto dell’onere probatorio, l’irrogazione della sanzione espulsiva. Tali principi valgono dunque anche qualora in sede penale il lavoratore sia stato prosciolto per prescrizione. In tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, questa Corte ha inoltre osservato che il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro; anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. n. 21681/2023; Cass. n. 17367/2016 e Cass. n. 25750/2016). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine all’idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso (Cass.n. 21549/2019; Cass. n. 37/2011). E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto i fatti accertati sulla base delle risultanze delle indagini effettuate in sede penale ed ha considerato falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito la condotta del lavoratore oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro. 6. Il ricorso va pertanto rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo