CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45144/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del 7 luglio 201Q) del Tribunale di Latina che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo ha condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., la cui durata è stata fissata in anni dieci. La Corte di appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena perché non concedibile all'imputato in virtù dei suoi precedenti e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 431, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all'art. 238, comma 1, I. fall. in conseguenza della mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento della sentenza dichiarativa di fallimento, condizione per l'esercizio dell'azione penale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 431, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all'art. 238, comma 1, I. fall. in conseguenza della mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento della sentenza dichiarativa di fallimento, condizione per l'esercizio dell'azione penale, mancando la prova della condizione di procedibilità del reato. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione in ordine al rigetto del motivo indicato al punto 1 dell'atto di appello. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e della illogicità della motivazione per mancata assunzione di una prova decisiva. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la illegalità delle pene accessorie fallimentari, la cui durata è stata fissata in anni dieci, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 28910 del 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in ordine al quinto motivo, essendo la durata delle pene accessorie fallimentari stata fissata nella misura fissa di anni dieci in attuazione del disposto dell'art. 216, ultimo comma, I. fall. dichiarato in ordine a tale durata illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale indicata dal ricorrente. 2. Deve, allora, rilevarsi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che il termine di prescrizione è ampiamente decorso, tenuto conto che il fallimento è stato dichiarato in data 4 novembre 2004; non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è ormai estinto per prescrizione e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 20/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]