CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 12/12/19, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 13/6/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 628 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che nel caso di specie difetterebbe il nesso strumentale tra la violenza minaccia posta in essere (finalizzata a farsi vendere/consegnare delle birre) e la sottrazione della somma dalla cassa, della quale la persona offesa si è accorta in un momento solo successivo, addirittura ipotizzando che il responsabile fosse il proprio dipendente e non l'imputato. Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione cui pervengono giudici i di merito, peraltro fondata sulla mera prossimità della cassa al frigorifero dove si stava svolgendo la colluttazione, sarebbe giuridicamente errata. A fronte del dettato normativo, che prevede che l'impossessamento avvenga "mediante" violenza o minaccia, infatti, difetterebbe l'elemento oggettivo del reato e il riferimento contenuto in sentenza all'elemento psicologico sarebbe del tutto inconferente. 1.2. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta credibilità della persona offesa. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la conclusione della Corte territoriale in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, fondata sulla considerazione che il teste avrebbe voluto "deresponsabilizzare" il ricorrente e che pertanto ciò lo renderebbe credibile, è manifestamente illogica e contrasta con il tenore complessivo delle dichiarazioni rese. 2. In data 20 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato e il primo è da ritenersi assorbito. 1. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione della Corte territoriale in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, fondata sulla considerazione che il teste avrebbe voluto "deresponsabilizzare" il ricorrente e che pertanto ciò lo renderebbe credibile, è manifestamente illogica e contrasta con il tenore complessivo delle dichiarazioni rese. La doglianza è fondata. La dichiarazione di responsabilità in relazione all'impossessamento della somma di 200 euro si fonda esclusivamente sulla testimonianza resa sul punto dalla persona offesa, ritenuta attendibile dai giudici di merito. 1.1 L'originaria imputazione, che si riferiva alla tentata rapina genericamente dell'incasso ma che in effetti aveva a oggetto una condotta finalizzata alla consumazione di ulteriori bottiglie di birra contenute nel frigorifero, è stata modificata nel corso del dibattimento, anche con la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. La specifica circostanza dell'impossessamento della somma di denaro, infatti, è emersa esclusivamente nélk corso dell'esame reso in dibattimento dal teste Abdin, il titolare del negozio, allorché lo stesso -che agli operanti immediatamente intervenuti aveva riferito di essere stato aggredito e minacciato da alcune persone, tra le quali l'imputato che conosceva, che volevano consumare una ulteriore bottiglia di birra- ha dichiarato di essersi accorto in un secondo momento che era stata sottratta una somma di circa 200 euro dalla cassa. Circostanza questa in ordine alla quale lo stesso non aveva ritenuto di integrare la denuncia, anche perché aveva pensato che il denaro potesse essere stata sottratto dal dipendente che aveva all'epoca. 1.2. Il giudice di primo grado, considerato che l'ipotesi formulata circa la possibilità astratta e teorica che l'autore della sottrazione potesse essere il proprio collaboratore fosse riferibile alla volontà della persona offesa di attenuare la responsabilità dell'imputato per il timore di vedere pregiudicata la propria vita familiare e personale, ha ritenuto che la testimonianza risultasse attendibile e su questa ha fondato la dichiarazione di responsabilità 1.3. La difesa in un articolato motivo di appello ha evidenziato, da una parte, la superficialità della valutazione in ordine all'attendibilità intrinseca -effettuata senza dare conto delle incongruenze che risultavano dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa- e, dall'altra, la carenza assoluta di una verifica circa l'esistenza di adeguati riscontri esterni alla stessa e alla conclusone cui era pervenuto il Tribunale. Verifica questa, d'altro canto, che sarebbe stata necessaria a seguito della modifica dell'imputazione, anche procedendo all'esame degli operanti e del dipendente della persona offesa. 1.4. La Corte territoriale, pure a fronte delle specifiche censure dedotte sul punto nell'atto di appello, ha confermato la condanna ribadendo la sostanziale credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa le cui propalazioni sarebbero parse "chiare, lineari, mai contraddittorie e scevre da intenti calunniatori" e che le eventuali difformità sarebbero "comprensibilmente" riconducibili al desiderio della stessa di dimenticare l'intera vicenda e "deresponsabilizzare" l'imputato. 1.5. Come correttamente evidenziato nell'atto di ricorso tale motivazione, che non ha adeguatamente riposto alle censure contenute nell'atto di appello, risulta illogica e carente. La conclusione secondo la quale la diversa dichiarazione resa nel dibattimento sarebbe credibile e le difformità sarebbero giustificate dalla volontà di deresponsabilizzare l'imputato è illogica. Le dichiarazioni rese nel corso della testimonianza, infatti, non erano di tenore tale da "indebolire" l'accusa formulata nei confronti dell'imputato, anzi, con la specificazione che la condotta non sarebbe stata limitata a tentare di prendere delle birre dal frigorifero ma che erano "spariti" 200 euro, l'hanno aggravata in modo significativo, tanto che all'esito dell'audizione del teste l'imputazione è stata modificata da rapina tentata a rapina consumata.L'affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale la versione alternativa, quella cioè secondo la quale autore della sottrazione avrebbe potuto essere il collaboratore della persona offesa, sarebbe congetturale è assertiva. In mancanza di precisi riferimenti sostanziali a favore dell'una come dell'altra versione, infatti, la stessa risulta equivalente a quella ritenuta come provata, cioè che l'imputato sarebbe l'autore della sottrazione per il solo fatto che la colluttazione, avvenuta allo scopo di prendere delle birre dal frigorifero, si è verificata in prossimità della cassa. 1.6. Ragioni queste per le quali la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte d'Appello di Milano, all'esito di un complessivo giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e di tutti gli elementi emersi quanto alla riferibilità della condotta di sottrazione della somma, si pronunci in ordine alla responsabilità del ricorrente. 2. Le censure oggetto del primo motivo sono assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma 5/11/2021 Il consiglier