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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 44186/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 319-321 cod. pen.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere.

2. Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

In materia di impugnazioni cautelari personali, non è ammesso il ricorso per cassazione, omisso medio, avverso il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare ai sensi dell'articolo 299 codice di procedura penale.

L'art. 568, comma 2, stabilisce, tra l'altro, che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale.

Nel caso di specie, il provvedimento con il quale il giudice cautelare si è pronunciato sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare è impugnabile con l'appello cautelare, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen.

L'art. 311 cod. proc. pen., che disciplina i casi nei quali è ammissibile il ricorso per cassazione per saltum, consente all'imputato e al suo difensore di proporre direttamente il ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge e soltanto contro le ordinanze che «dispongono» una misura coercitiva.

Non è ammesso pertanto il ricorso per cassazione, omisso medio, né nei confronti delle misure cautelari interdittive e neppure nei confronti di quelle coercitive, fuori dalla fase genetica di restrizione della libertà, potendo essere il ricorso diretto per cassazione mezzo di impugnazione alternativo al riesame de libertate e non all'appello (tra tante, Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Velia, Rv. 263743).

3. Ne consegue che l'atto di impugnazione proposto va qualificato come appello ex art.310 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al tribunale competente, che si identifica nel Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame dei provvedimenti cautelari.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, trasmette gli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso il 26 novembre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 319-321 cod. pen. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere. 2. Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. In materia di impugnazioni cautelari personali, non è ammesso il ricorso per cassazione, omisso medio, avverso il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare ai sensi dell'articolo 299 codice di procedura penale. L'art. 568, comma 2, stabilisce, tra l'altro, che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale. Nel caso di specie, il provvedimento con il quale il giudice cautelare si è pronunciato sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare è impugnabile con l'appello cautelare, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen. L'art. 311 cod. proc. pen., che disciplina i casi nei quali è ammissibile il ricorso per cassazione per saltum, consente all'imputato e al suo difensore di proporre direttamente il ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge e soltanto contro le ordinanze che «dispongono» una misura coercitiva. Non è ammesso pertanto il ricorso per cassazione, omisso medio, né nei confronti delle misure cautelari interdittive e neppure nei confronti di quelle coercitive, fuori dalla fase genetica di restrizione della libertà, potendo essere il ricorso diretto per cassazione mezzo di impugnazione alternativo al riesame de libertate e non all'appello (tra tante, Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Velia, Rv. 263743). 3. Ne consegue che l'atto di impugnazione proposto va qualificato come appello ex art.310 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al tribunale competente, che si identifica nel Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame dei provvedimenti cautelari. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, trasmette gli atti al Tribunale di Roma. Così deciso il 26 novembre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] C
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