CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 19913/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 luglio 1968 avverso la sentenza resa il 28 gennaio 2021 dal Tribunale di Rieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perchè generico, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rieti ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di truffa continuata e di falsi in certificato contestati ai capi A e B della rubrica perché ritenuta non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 violazione di legge penale e vizio di motivazione poiché il tribunale ha applicato le disposizioni previste dall'articolo 131 bis codice penale, senza procedere al necessario accertamento della condotta penalmente rilevante e limitandosi ad affermare che i fatti di reato appaiono astrattamente integrati. Deduce, di contro, la ricorrente che nel caso di specie aveva presentato sei attestazioni relative ad altrettante visite psicologiche sottoscritte non da un pubblico ufficiale, ma da un esercente un servizio di pubblica necessità, che non ha riprodotto alcun atto preesistente; le dette attestazioni consegnate dall'imputata alla dirigente scolastica erano prive dei requisiti richiesti per giustificare le sue assenze dal lavoro, come riferito dal dirigente scolastico escusso in dibattimento. Poiché la documentazione presentata dall'imputata risultava inidonea a trarre in inganno il dirigente scolastico non può ritenersi che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di tentata truffa. Deve preliminarmente rilevarsi che la ricorrente ha proposto ricorso immediato per Cassazione ex art. 569 cod. proc.pen. avverso una sentenza appellabile, e con tale mezzo di impugnazione è possibile dedurre esclusivamente il vizio di violazione di legge. Il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4 - , Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 274834 - 01) Nel caso di specie il ricorso richiama espressamente l'art. 606 lett. E che prevede il vizio di motivazione. Si impone pertanto la riqualificazione dell'impugnazione come appello e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio. P.Q.M. La corte riqualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Roma 4 Marzo 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la