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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24983/2026

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A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memorie; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di truffa contestato, sono del tutto generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che tale difetto di specificità non risulta sanato dalle integrazioni successive effettuate con le memorie depositate successivamente al ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memorie; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di truffa contestato, sono del tutto generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che tale difetto di specificità non risulta sanato dalle integrazioni successive effettuate con le memorie depositate successivamente al ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24983/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris