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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17204/2026

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iuseppe [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Matera-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaBasilicata n. 155/2018 depositata il 15/03/2018.Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per la reiezione del ricorso.Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per ilcontroricorrente, l'Avvocatura Generale dello Stato1.

In data 21 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate notificava a Francesco PaoloVena l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e di irrogazione dellesanzioni per evasione dell’imposta di bollo per complessivi euro23.985,55.1.1 In particolare, l’amministrazione finanziaria riteneva che su plurimicertificati rilasciati ai pazienti, rinvenuti presso lo studio e l’abitazione delmedico, fosse stata apposta la medesima marca da bollo, in quanto ilprofessionista sarebbe rientrato in possesso delle marche già utilizzate (ditipo telematico e tradizionali) ai soli fini di collezionarli.1.2 L’avviso seguiva il processo verbale di accertamento redatto dallaGuardia di Finanza il 7 ottobre 2013 conclusivo di un accesso pressol’abitazione del professionista e presso i locali adibiti a studio medicononché presso lo studio del depositario delle scritture contabili “FarinaPietro”; il contribuente esibiva parte della documentazione richiesta,mentre la restante parte veniva rinvenuta nel corso delle operazioni diaccesso (così si afferma nel controricorso).1.3 Venivano dall’Ufficio emessi sia l’avviso di accertamento per ilrecupero a tassazione ex art. 109 TUIR sia l’avviso di liquidazione n.4173/2014 relativo alla evasione delle marche da bollo per le annualità2008-2013.1.4 Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dinanzi ai giudici diprossimità di Matera, i quali accoglievano parzialmente l’impugnazione,Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026ritenendo prescritta la pretesa tributaria per le annualità per le quali eradecorso il triennio di cui all’art. 37 d.P.R. 642/1972.1.5 Avverso detta decisione, interponeva gravame l’Agenzia, ritenendoinapplicabile alla fattispecie il disposto del cit. art. 37 e sostenendo che ilcontribuente non aveva mai contestato la fondatezza degli addebiticontenuti nell’avviso.1.6 Proponeva appello incidentale anche il [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepival’inammissibilità dell’appello principale e lamentava la motivazioneapparente della decisione di prime cure nonché l’omessa pronuncia inordine ai motivi proposti, con i quali aveva denunciato la violazione delcontraddittorio preventivo, la carenza di motivazione dell’atto opposto edil difetto probatorio.1.7 La Corte territoriale respingeva entrambe le impugnazioni, sulpresupposto che era stata correttamente applicata la disposizione di cuiall’art. 37 cit. con riferimento al termine prescrizionale e che non esistevaun obbligo generalizzato al contraddittorio endo-procedimentale in materiadi tributi non armonizzati; disattendeva, inoltre, la doglianza relativa allacarenza motivazionale dell’avviso di liquidazione, in quanto fondato sulPVC notificato al [OSCURATO:PERSONA] nonché sui documenti - certificazioni mediche – dicui il contribuente era ovviamente a conoscenza.1.8 [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] gradodella Basilicata indicata in epigrafe articolando quattro motivi, illustratinelle memorie difensive, con le quali deduce di aver puntualmente assoltoall’onere di indicare in giudizio specifiche ragioni di fatto che avrebbepotuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale – inparticolare, la parziale decadenza del potere accertativo ex art. 37 d.P.R.642/1972 per gli anni 2008, 2009, 2010 e parte del 2011, nonché iplurimi profili di incompletezza e carenza probatoria dell’atto – ragioni che,se considerate dall’Amministrazione nella fase procedimentale, avrebberoNumero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026potuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del procedimento, intermini di riduzione o annullamento della pretesa.1.9 L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.1.10 Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovoruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte(investite, nel frattempo, con ordinanza interlocutoria ex art. 374, secondocomma, cod. proc. civ.: Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7829) suquestione involgente i limiti operativi dell’art. 12, comma 7, della legge 27luglio 2000, n. 212 (con auspicabile e verosimile estensione, per laprossimità del tema, anche all’area dei “tributi non armonizzati”).

All’esitodi tale decisione (sent. n. 21271/25) la trattazione della causa è statafissata per la pubblica udienza del 13 maggio 2026.1.11 Il contribuente con memorie difensive eccepisce il giudicato esternodato dalle ordinanze nn. 25049 e 25060 del 2025 con le quali sarebbestato annullato il medesimo avviso, in quanto l’accesso era statoautorizzato dal PM senza alcuna motivazione.1.12 Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, inquanto, pur essendo nel caso di specie obbligatorio il contraddittorioendoprocedimentale per essere stato l’avviso di liquidazione emesso aseguito della verifica della Gdf tramite accesso presso l’abitazione, ilcontribuente non ha provveduto all’enunciazione di concreti elementi infatto che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo eche avrebbero potuto condurre ad un risultato diverso dall’emissionedell’avviso di liquidazione con le contestazioni così come sollevate, nonessendo stati allegati gli elementi di interesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di giudicato esterno,sollevata in apertura delle memorie difensive del ricorrente.1.2 Tale eccezione è priva di pregio.

L’interpretazione della portata delgiudicato - sia esso interno od esterno - va effettuata alla stregua diNumero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che lasorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alladomanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame deglielementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale,persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass., Sez.L, n. 25698 del 19 settembre 2025).1.3 Dalla lettura delle dedotte ordinanze di questa Corte nn. 25049-25050/25,emesse con riguardo al medesimo accesso ma in relazioneall’accertamento delle imposte sui redditi ed iva, si evince che – dopoaver chiarito che le diverse ipotesi che riguardano la possibilità stessadell’ufficio di “accedere” nei locali destinati all’esercizio dell’attività, odell’abitazione promiscuamente adibita anche a tale attività o pressol’abitazione stessa del contribuente, sono accomunate dal richiedere, perprocedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altrarilevazione ritenuta utile per l’accertamento, un’autorizzazione preventivadell’Ufficio che ne indica lo scopo per consentire l’accesso, ovvero unprovvedimento autorizzatorio del P.M., al quale si riconosce pacificamentenatura amministrativa (cfr. Cass.n.23824/2017, Cass.n.15230/2001;Cass.

S.U. n.16424/2002, S.U. [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

U, n. 3182/2022,Cass. n. 21974/2009) – la Corte non si è pronunciata sulla legittimitàdell’avviso di accertamento opposto, ma ha cassato la sentenza rinviandoalla [OSCURATO:PERSONA] grado per accertare l’effettiva destinazione degli immobilioggetto dell’autorizzazione del pubblico ministero, in quanto il decidente siera limitato a dare atto della sussistenza dei requisiti soltanto formali didetto atto autorizzatorio, senza alcun accertamento in ordine al contenutomotivazionale dello stesso ed in particolare, con riguardo all’immobileadibito esclusivamente ad uso abitativo, senza alcun accertamento inordine alla sussistenza in detto atto dei gravi indizi di violazioni di normetributarie e di correttezza in diritto della valutazione compiuta dal pubblicoministero.Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/20261.4 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, le ordinanzedi questa Corte non recano alcuna statuizione definitiva circa la nullità delprovvedimento autorizzativo del pubblico ministero (e, di riflesso, degliavvisi colà dedotti), non avendo in realtà pronunciato alcuno specificoprincipio in materia, ma essendosi piuttosto limitate a rilevare la carenzamotivazionale, sul punto, della sentenza d’appello per l’assoluta oscuritàdel suo contenuto.1.5.

Consegue che alcun effetto di giudicato può, nel presente giudizio,discendere dalle citate ordinanze che non hanno annullato l’avvisoimpugnato, ma hanno rinviato la causa alla Corte di merito per accertare ilcontenuto motivazionale dell’autorizzazione del Pubblico Ministero,nell’ottica di verifica prescritta dalla sopravvenuta pronuncia Cedu6.2.2025 in causa n. 36617/18 (c.d. ‘caso Italgomme’).1.6 E, soprattutto, la decisione richiamata non potrebbe riverberaregiammai alcun effetto neppure indiretto sulla presente fattispecie, attesoche, in questo giudizio, il contribuente non ha censurato l’atto impositivosotto il profilo della carenza motivazionale dell’autorizzazione del P.M.,come invece dedotto negli altri giudizi conclusi con le ordinanze citate.2.La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., richiamato dall’art. 62 d.lgs. 546/1992, reca la denuncia di nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000,n. 212 ; per avere i giudici regionali disatteso la doglianza con la quale sicontestava la nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio endo-procedimentale, ancorchè l’art. 12 rubricato esiga l’esperimento delcontraddittorio nei casi di verifiche ispettive condotte mediante accessi,come accaduto nella fattispecie.

Richiama la pronuncia delle S.U. n.24823/2015 che ha stabilito trattarsi di un obbligo generalizzato cherisponde agli interessi dei cittadini destinatari di provvedimenti anche solopotenzialmente lesivi della loro posizione giuridica.2.1 Detto motivo è infondato.Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/20262.2.

Al riguardo Cass. n. 701/2019 (in termini, tra le più recenti, Cass. n.13851/2025, ma anche Cass. n. 25050/2025 cit. richiamata dal medesimoricorrente) ha affermato che, «In tema di diritti e garanzie delcontribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n.212 del 2000 (cd.

Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso,ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera unavalutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto delcontraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'attoimpositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi"armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debbaessere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i solitributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo delcontraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributarioè tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio» (in materia, v. anche Cass.

SU n.21271/25 cit.).2.3 Pare opportuno precisare che la disposizione in esame assicura alcontribuente una garanzia anticipatoria e generale per ogni tipo di tributo– anche non armonizzato - e per ogni forma di accesso, ispezione everifica, comprensivi, quindi, degli accessi brevi o istantanei, finalizzatiall’acquisizione di documenti (Cass. n. 15624/2014; Cass. n. 1007/2017;Cass. n. 30026/2018), sicché, una volta decorso quel termine dalla data diconsegna al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni diverifica, non si rende necessario l’espletamento da partedell’amministrazione finanziaria di ulteriori diverse forme dicontraddittorio.2.4 Il principio giurisprudenziale sopra enunciato si applica non solo agliaccessi, ispezioni e verifiche effettuate presso i locali adibiti all’eserciziodell’attività imprenditoriale e professionale, che, alla stregua di quantoaffermato dalla Corte Europea del Diritti dell’Uomo (CEDU) nellaNumero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026richiamata sentenza del 6 febbraio 2025 - in causa n. 36617/18Italgomme [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri- vanno intesi in senso ampio e quindicomprensive anche delle eventuali succursali, ma anche all’ipotesi, puresussistente nel caso di specie, di accesso presso l’abitazione privata delcontribuente (v.

Cass. n. 5325/2024), che già l’ordinamento sottopone amaggior tutela prevedendo, all’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del1972 (in materia di IVA) e all’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 (inmateria di imposte dirette, che rinvia espressamente al citato art. 52),una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ed inrelazione alle quali è sempre necessaria la redazione di un processoverbale delle attività espletate, prevista espressamente dal comma 6 delcitato art. 52 che impone all’organo accertatore la redazione di dettoverbale per «ogni accesso» (in relazione a tale ultimo profilo cfr. Cass. n.15624/2014; conf., Cass. n. 17818/2022; Cass. n. 12094/2019).2.5 Osserva, inoltre, il Collegio che questa interpretazione si pone insintonia con i principi espressi dalla Corte Europea del Diritti dell’Uomo(CEDU) nella sopra citata sentenza, che ha esteso la nozione di localiadibiti ad attività commerciali o professionali dei contribuenti anche adeventuali sedi secondarie rispetto a quella principale.2.6 Ciò precisato e tornando alla fattispecie concreta, il motivo in esameva rigettato in quanto, nel caso di specie, risulta ampiamente rispettato iltermine dilatorio di cui al comma 7 dell’art. 12 citato.

Invero, è pacifico trale parti che il processo verbale di constatazione, che aveva riguardatol’accesso sia nello studio medico sia nell’abitazione privata delcontribuente, era stato redatto dalla G.d.F. e sottoscritto per ricevuta diconsegna in data 7 ottobre 2013 (come si evince dalla copia del predettop.v.c. allegato al ricorso) e che l’avviso di accertamento era stato emessoa distanza di oltre sessanta giorni, in data 21 aprile 2014, come affermatodal ricorrente a pagina 3 del ricorso per cassazione.Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/20263.Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 42, comma 3, d.P.R.n. 600/73; per avere i giudici territoriali escluso il deficit motivazionaledell’avviso, benchè esso fosse stato emesso su PVC che richiamavadocumenti nella disponibilità dell’ente accertatore ma non allegati alprocesso verbale né all’avviso opposto.3.1.

Il secondo motivo è parimenti infondato.3.2 La Corte regionale ha infatti ritenuto insussistente il deficitmotivazionale dell’avviso attesa l’irrilevanza dell’omessa allegazione delPVC, già in possesso del contribuente, il quale quindi aveva pienaconoscenza degli elementi di fatto e di diritto considerati dall’ufficio,tenuto conto che l’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 impone l’allegazionedegli atti solo ove la motivazione faccia riferimento ad altro atto nonconosciuto o ricevuto dal destinatario.3.3 D’altra parte, premesso che è pacifica in causa la circostanzadell'avvenuta consegna del p.v.c. al contribuente, va ribadito che, in temadi motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7,comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essereallegato all'atto dell'amministrazione finanziaria — o, comunque, in essoriprodotto nel suo contenuto essenziale, a seguito del disposto del d.lgs.n. 32 del 2001 - ogni documento richiamato in motivazione, si riferisceesclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale elegale conoscenza (Cass. nn. 15327 del 2014, 407 del 2015; Cass.28/09/2020, n. 20428; Cass. 11/03/2025, n. 6049).

In ogni caso, comeaccertato dal decidente, il PVC è stato emesso sui documenti in possessodel ricorrente, trattandosi di certificati medici, seppure prodotti infotocopia, creati dal medesimo contribuente.3.4 Cass. n. 6409/2025 ha ribadito che in tema di avviso diaccertamento, la motivazione "per relationem" è legittima se ilcontribuente ha avuto conoscenza dell'atto a cui si è fatto rinvio, inNumero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026presenza di tutti gli elementi necessari a spiegare le difese che poi sonostate effettivamente approntate fin dal primo grado di giudizio, ed inquanto si tratta di elementi già noti al contribuente, l’omissione non arrecaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (Cass. n.30560 del 2017; Cass. n. 28060 del 2017, Rv. 646225).4.Con il terzo strumento di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 62d.lgs. n. 546/92, per avere il decidente omesso di pronunciarsi in meritoalla censura relativa alla carenza di elementi probatori in ordine allepresunte violazioni contestate al [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che l’Agenzia nonaveva fornito la prova della corrispondenza delle fotocopie dellecertificazioni agli originali, né dell’apposizione delle medesime marche suidocumenti ( certificati medici ai fini del rinnovo della patente).4.1.

La terza doglianza non ha pregio.4.2 L’eccezione in effetti non risulta scrutinata dal giudice di merito, manel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché diuna lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., unavolta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte diCassazione può evitare l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito, sempre che si trattidi questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(Cass. 16/06/2023 n. 17416 e molte altre).4.3 In disparte la genericità della critica alla sentenza per non averconsiderato la contestazione relativa alla carenza di elementi probatoriconcernenti la documentazione extracontabile di natura professionaleacquisita durante gli accessi, in realtà la doglianza lamenta la carenza diprova per non aver i verificatori rinvenuto gli originali dei certificatirilasciati ai clienti e delle marche da bollo, ma solo le loro fotocopie e,dunque, per non avere dimostrato la conformità delle copie agli originali,Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026il che precluderebbe la dimostrazione che sui certificati siano stateapposte le medesime marche già utilizzate.4.4 Rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitàl’affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere didisconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copiafotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicandonecessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante unadichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere daessa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dellacopia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini delridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche oonnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti:Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copiefotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione dellaconformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia ildocumento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quelloprodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso aclausole di stile né generiche asserzioni; in particolare, il disconoscimentodeve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmentecontraffatta rispetto all'originale oppure le parti mancanti e il lorocontenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi,poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari,sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale(in termini: Cass. n. 14279 del 2021; Cass. n. 16836 del 2021 con lagiurisprudenza ivi citata; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del2021).4.5 Ritiene il Collegio che il disconoscimento operato dall’opponente -come enunciato nel ricorso per cassazione – sia privo dei requisitinecessari individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (così Cass. n.Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/20261324 del 2022; conf.

Cass. n. 2033 del 2022), in mancanza dei quali lacontestazione è priva di effetti (cfr. Cass. n. 19855/2020 ) ed è valutabilecome una generica deduzione difensiva, che non impedisce al giudice delmerito di utilizzare la fotocopia prodotta per formare il proprioconvincimento (Cass. n. 40750 del 2021).5.La quarta ragione di contestazione prospetta la violazione dell’art. 112c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere il giudicanteomesso di pronunciarsi sulla decadenza dall’azione accertativa perl’annualità di imposta 2011, per violazioni commesse oltre tre anni primadella notifica dell’avviso di liquidazione, così violando il disposto dell’art.37 d.P.R. n. 642/72.5.1 L’ultimo strumento di ricorso è inammissibile per non aver coltol’esatta ratio decisoria della sentenza impugnata.5.2 Il contribuente lamenta che il decidente non abbia pronunciato inmerito alla dedotta decadenza dal potere accertativo nel termine triennaledi cui all’art. 37 d.P.R. n. 642/1973, oggetto dell’appello principaledell’Agenzia delle Entrate, rimarcando, invece, l’intervenuta decadenza dalpotere impositivo dell’ufficio per le annualità precedenti il triennio rispettoalla data di notifica dell’avviso impositivo ed individuando il dies a quodalla data della commessa violazione.

Al riguardo, il contribuenteopponeva, in sede d’appello, la correttezza della decisione dellacommissione provinciale (cfr. pag. 2 della sentenza C.T.R.).5.3 Sennonchè, la [OSCURATO:PERSONA] grado ha respinto sia il gravame incidentale delcontribuente che non aveva interesse ad impugnare il capo della decisionea lui favorevole, sia l’impugnazione principale dell’amministrazione,pronunciandosi sull’eccezione di decadenza dal potere accertativo -diversamente da quanto assume il ricorrente - aderendo al decisum deiprimi giudici, secondo i quali il termine triennale di cui all’art. 37 cit. vacomputato dalla commessa violazione….

Tale termine è inevitabilmenteNumero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026decorso per quelle annualità precedenti il triennio, risultando irrilevantel’inibizione dell’uso degli atti senza il pagamento dell’imposta. .5.4 In particolare, la Corte distrettuale, nel confermare la statuizionedella sentenza di prime cure, in merito alla decorrenza del termine didecadenza dal potere impositivo, ha individuato il dies a quo del terminetriennale di cui al cit. art. 37 nella commessa violazione, confermando ildecisum della Commissione provinciale che aveva dichiarato decadutal’amministrazione per le annualità precedenti il triennio.

Da tanto discendeche, tenuto conto della data di notifica dell’avviso opposto – 21 aprile2014 – l’ente impositore risulta – come acclarato dalla CGTII grado -decaduto dal potere accertativo per le violazioni commesse fino al 21aprile 2011, come statuito dalla corte regionale.6.

Segue il rigetto del ricorso.Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vanno liquidatecome in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione dellespese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.V.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificatodalla legge n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovutoCosì deciso all’udienza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione il13 maggio 2026.Il Consigliere estensoreMilena BalsamoIl PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iuseppe [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Matera-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaBasilicata n. 155/2018 depositata il 15/03/2018.Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per la reiezione del ricorso.Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per ilcontroricorrente, l'Avvocatura Generale dello Stato1. In data 21 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate notificava a Francesco PaoloVena l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e di irrogazione dellesanzioni per evasione dell’imposta di bollo per complessivi euro23.985,55.1.1 In particolare, l’amministrazione finanziaria riteneva che su plurimicertificati rilasciati ai pazienti, rinvenuti presso lo studio e l’abitazione delmedico, fosse stata apposta la medesima marca da bollo, in quanto ilprofessionista sarebbe rientrato in possesso delle marche già utilizzate (ditipo telematico e tradizionali) ai soli fini di collezionarli.1.2 L’avviso seguiva il processo verbale di accertamento redatto dallaGuardia di Finanza il 7 ottobre 2013 conclusivo di un accesso pressol’abitazione del professionista e presso i locali adibiti a studio medicononché presso lo studio del depositario delle scritture contabili “FarinaPietro”; il contribuente esibiva parte della documentazione richiesta,mentre la restante parte veniva rinvenuta nel corso delle operazioni diaccesso (così si afferma nel controricorso).1.3 Venivano dall’Ufficio emessi sia l’avviso di accertamento per ilrecupero a tassazione ex art. 109 TUIR sia l’avviso di liquidazione n.4173/2014 relativo alla evasione delle marche da bollo per le annualità2008-2013.1.4 Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dinanzi ai giudici diprossimità di Matera, i quali accoglievano parzialmente l’impugnazione,Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026ritenendo prescritta la pretesa tributaria per le annualità per le quali eradecorso il triennio di cui all’art. 37 d.P.R. 642/1972.1.5 Avverso detta decisione, interponeva gravame l’Agenzia, ritenendoinapplicabile alla fattispecie il disposto del cit. art. 37 e sostenendo che ilcontribuente non aveva mai contestato la fondatezza degli addebiticontenuti nell’avviso.1.6 Proponeva appello incidentale anche il [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepival’inammissibilità dell’appello principale e lamentava la motivazioneapparente della decisione di prime cure nonché l’omessa pronuncia inordine ai motivi proposti, con i quali aveva denunciato la violazione delcontraddittorio preventivo, la carenza di motivazione dell’atto opposto edil difetto probatorio.1.7 La Corte territoriale respingeva entrambe le impugnazioni, sulpresupposto che era stata correttamente applicata la disposizione di cuiall’art. 37 cit. con riferimento al termine prescrizionale e che non esistevaun obbligo generalizzato al contraddittorio endo-procedimentale in materiadi tributi non armonizzati; disattendeva, inoltre, la doglianza relativa allacarenza motivazionale dell’avviso di liquidazione, in quanto fondato sulPVC notificato al [OSCURATO:PERSONA] nonché sui documenti - certificazioni mediche – dicui il contribuente era ovviamente a conoscenza.1.8 [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] gradodella Basilicata indicata in epigrafe articolando quattro motivi, illustratinelle memorie difensive, con le quali deduce di aver puntualmente assoltoall’onere di indicare in giudizio specifiche ragioni di fatto che avrebbepotuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale – inparticolare, la parziale decadenza del potere accertativo ex art. 37 d.P.R.642/1972 per gli anni 2008, 2009, 2010 e parte del 2011, nonché iplurimi profili di incompletezza e carenza probatoria dell’atto – ragioni che,se considerate dall’Amministrazione nella fase procedimentale, avrebberoNumero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026potuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del procedimento, intermini di riduzione o annullamento della pretesa.1.9 L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.1.10 Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovoruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte(investite, nel frattempo, con ordinanza interlocutoria ex art. 374, secondocomma, cod. proc. civ.: Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7829) suquestione involgente i limiti operativi dell’art. 12, comma 7, della legge 27luglio 2000, n. 212 (con auspicabile e verosimile estensione, per laprossimità del tema, anche all’area dei “tributi non armonizzati”). All’esitodi tale decisione (sent. n. 21271/25) la trattazione della causa è statafissata per la pubblica udienza del 13 maggio 2026.1.11 Il contribuente con memorie difensive eccepisce il giudicato esternodato dalle ordinanze nn. 25049 e 25060 del 2025 con le quali sarebbestato annullato il medesimo avviso, in quanto l’accesso era statoautorizzato dal PM senza alcuna motivazione.1.12 Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, inquanto, pur essendo nel caso di specie obbligatorio il contraddittorioendoprocedimentale per essere stato l’avviso di liquidazione emesso aseguito della verifica della Gdf tramite accesso presso l’abitazione, ilcontribuente non ha provveduto all’enunciazione di concreti elementi infatto che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo eche avrebbero potuto condurre ad un risultato diverso dall’emissionedell’avviso di liquidazione con le contestazioni così come sollevate, nonessendo stati allegati gli elementi di interesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di giudicato esterno,sollevata in apertura delle memorie difensive del ricorrente.1.2 Tale eccezione è priva di pregio. L’interpretazione della portata delgiudicato - sia esso interno od esterno - va effettuata alla stregua diNumero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che lasorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alladomanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame deglielementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale,persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass., Sez.L, n. 25698 del 19 settembre 2025).1.3 Dalla lettura delle dedotte ordinanze di questa Corte nn. 25049-25050/25,emesse con riguardo al medesimo accesso ma in relazioneall’accertamento delle imposte sui redditi ed iva, si evince che – dopoaver chiarito che le diverse ipotesi che riguardano la possibilità stessadell’ufficio di “accedere” nei locali destinati all’esercizio dell’attività, odell’abitazione promiscuamente adibita anche a tale attività o pressol’abitazione stessa del contribuente, sono accomunate dal richiedere, perprocedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altrarilevazione ritenuta utile per l’accertamento, un’autorizzazione preventivadell’Ufficio che ne indica lo scopo per consentire l’accesso, ovvero unprovvedimento autorizzatorio del P.M., al quale si riconosce pacificamentenatura amministrativa (cfr. Cass.n.23824/2017, Cass.n.15230/2001;Cass. S.U. n.16424/2002, S.U. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. U, n. 3182/2022,Cass. n. 21974/2009) – la Corte non si è pronunciata sulla legittimitàdell’avviso di accertamento opposto, ma ha cassato la sentenza rinviandoalla [OSCURATO:PERSONA] grado per accertare l’effettiva destinazione degli immobilioggetto dell’autorizzazione del pubblico ministero, in quanto il decidente siera limitato a dare atto della sussistenza dei requisiti soltanto formali didetto atto autorizzatorio, senza alcun accertamento in ordine al contenutomotivazionale dello stesso ed in particolare, con riguardo all’immobileadibito esclusivamente ad uso abitativo, senza alcun accertamento inordine alla sussistenza in detto atto dei gravi indizi di violazioni di normetributarie e di correttezza in diritto della valutazione compiuta dal pubblicoministero.Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/20261.4 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, le ordinanzedi questa Corte non recano alcuna statuizione definitiva circa la nullità delprovvedimento autorizzativo del pubblico ministero (e, di riflesso, degliavvisi colà dedotti), non avendo in realtà pronunciato alcuno specificoprincipio in materia, ma essendosi piuttosto limitate a rilevare la carenzamotivazionale, sul punto, della sentenza d’appello per l’assoluta oscuritàdel suo contenuto.1.5. Consegue che alcun effetto di giudicato può, nel presente giudizio,discendere dalle citate ordinanze che non hanno annullato l’avvisoimpugnato, ma hanno rinviato la causa alla Corte di merito per accertare ilcontenuto motivazionale dell’autorizzazione del Pubblico Ministero,nell’ottica di verifica prescritta dalla sopravvenuta pronuncia Cedu6.2.2025 in causa n. 36617/18 (c.d. ‘caso Italgomme’).1.6 E, soprattutto, la decisione richiamata non potrebbe riverberaregiammai alcun effetto neppure indiretto sulla presente fattispecie, attesoche, in questo giudizio, il contribuente non ha censurato l’atto impositivosotto il profilo della carenza motivazionale dell’autorizzazione del P.M.,come invece dedotto negli altri giudizi conclusi con le ordinanze citate.2.La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., richiamato dall’art. 62 d.lgs. 546/1992, reca la denuncia di nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000,n. 212 ; per avere i giudici regionali disatteso la doglianza con la quale sicontestava la nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio endo-procedimentale, ancorchè l’art. 12 rubricato esiga l’esperimento delcontraddittorio nei casi di verifiche ispettive condotte mediante accessi,come accaduto nella fattispecie. Richiama la pronuncia delle S.U. n.24823/2015 che ha stabilito trattarsi di un obbligo generalizzato cherisponde agli interessi dei cittadini destinatari di provvedimenti anche solopotenzialmente lesivi della loro posizione giuridica.2.1 Detto motivo è infondato.Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/20262.2. Al riguardo Cass. n. 701/2019 (in termini, tra le più recenti, Cass. n.13851/2025, ma anche Cass. n. 25050/2025 cit. richiamata dal medesimoricorrente) ha affermato che, «In tema di diritti e garanzie delcontribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n.212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso,ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera unavalutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto delcontraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'attoimpositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi"armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debbaessere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i solitributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo delcontraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributarioè tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio» (in materia, v. anche Cass. SU n.21271/25 cit.).2.3 Pare opportuno precisare che la disposizione in esame assicura alcontribuente una garanzia anticipatoria e generale per ogni tipo di tributo– anche non armonizzato - e per ogni forma di accesso, ispezione everifica, comprensivi, quindi, degli accessi brevi o istantanei, finalizzatiall’acquisizione di documenti (Cass. n. 15624/2014; Cass. n. 1007/2017;Cass. n. 30026/2018), sicché, una volta decorso quel termine dalla data diconsegna al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni diverifica, non si rende necessario l’espletamento da partedell’amministrazione finanziaria di ulteriori diverse forme dicontraddittorio.2.4 Il principio giurisprudenziale sopra enunciato si applica non solo agliaccessi, ispezioni e verifiche effettuate presso i locali adibiti all’eserciziodell’attività imprenditoriale e professionale, che, alla stregua di quantoaffermato dalla Corte Europea del Diritti dell’Uomo (CEDU) nellaNumero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026richiamata sentenza del 6 febbraio 2025 - in causa n. 36617/18Italgomme [OSCURATO:SOCIETA]. ed altri- vanno intesi in senso ampio e quindicomprensive anche delle eventuali succursali, ma anche all’ipotesi, puresussistente nel caso di specie, di accesso presso l’abitazione privata delcontribuente (v. Cass. n. 5325/2024), che già l’ordinamento sottopone amaggior tutela prevedendo, all’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del1972 (in materia di IVA) e all’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 (inmateria di imposte dirette, che rinvia espressamente al citato art. 52),una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ed inrelazione alle quali è sempre necessaria la redazione di un processoverbale delle attività espletate, prevista espressamente dal comma 6 delcitato art. 52 che impone all’organo accertatore la redazione di dettoverbale per «ogni accesso» (in relazione a tale ultimo profilo cfr. Cass. n.15624/2014; conf., Cass. n. 17818/2022; Cass. n. 12094/2019).2.5 Osserva, inoltre, il Collegio che questa interpretazione si pone insintonia con i principi espressi dalla Corte Europea del Diritti dell’Uomo(CEDU) nella sopra citata sentenza, che ha esteso la nozione di localiadibiti ad attività commerciali o professionali dei contribuenti anche adeventuali sedi secondarie rispetto a quella principale.2.6 Ciò precisato e tornando alla fattispecie concreta, il motivo in esameva rigettato in quanto, nel caso di specie, risulta ampiamente rispettato iltermine dilatorio di cui al comma 7 dell’art. 12 citato. Invero, è pacifico trale parti che il processo verbale di constatazione, che aveva riguardatol’accesso sia nello studio medico sia nell’abitazione privata delcontribuente, era stato redatto dalla G.d.F. e sottoscritto per ricevuta diconsegna in data 7 ottobre 2013 (come si evince dalla copia del predettop.v.c. allegato al ricorso) e che l’avviso di accertamento era stato emessoa distanza di oltre sessanta giorni, in data 21 aprile 2014, come affermatodal ricorrente a pagina 3 del ricorso per cassazione.Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/20263.Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 42, comma 3, d.P.R.n. 600/73; per avere i giudici territoriali escluso il deficit motivazionaledell’avviso, benchè esso fosse stato emesso su PVC che richiamavadocumenti nella disponibilità dell’ente accertatore ma non allegati alprocesso verbale né all’avviso opposto.3.1. Il secondo motivo è parimenti infondato.3.2 La Corte regionale ha infatti ritenuto insussistente il deficitmotivazionale dell’avviso attesa l’irrilevanza dell’omessa allegazione delPVC, già in possesso del contribuente, il quale quindi aveva pienaconoscenza degli elementi di fatto e di diritto considerati dall’ufficio,tenuto conto che l’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 impone l’allegazionedegli atti solo ove la motivazione faccia riferimento ad altro atto nonconosciuto o ricevuto dal destinatario.3.3 D’altra parte, premesso che è pacifica in causa la circostanzadell'avvenuta consegna del p.v.c. al contribuente, va ribadito che, in temadi motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7,comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essereallegato all'atto dell'amministrazione finanziaria — o, comunque, in essoriprodotto nel suo contenuto essenziale, a seguito del disposto del d.lgs.n. 32 del 2001 - ogni documento richiamato in motivazione, si riferisceesclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale elegale conoscenza (Cass. nn. 15327 del 2014, 407 del 2015; Cass.28/09/2020, n. 20428; Cass. 11/03/2025, n. 6049). In ogni caso, comeaccertato dal decidente, il PVC è stato emesso sui documenti in possessodel ricorrente, trattandosi di certificati medici, seppure prodotti infotocopia, creati dal medesimo contribuente.3.4 Cass. n. 6409/2025 ha ribadito che in tema di avviso diaccertamento, la motivazione "per relationem" è legittima se ilcontribuente ha avuto conoscenza dell'atto a cui si è fatto rinvio, inNumero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026presenza di tutti gli elementi necessari a spiegare le difese che poi sonostate effettivamente approntate fin dal primo grado di giudizio, ed inquanto si tratta di elementi già noti al contribuente, l’omissione non arrecaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (Cass. n.30560 del 2017; Cass. n. 28060 del 2017, Rv. 646225).4.Con il terzo strumento di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 62d.lgs. n. 546/92, per avere il decidente omesso di pronunciarsi in meritoalla censura relativa alla carenza di elementi probatori in ordine allepresunte violazioni contestate al [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che l’Agenzia nonaveva fornito la prova della corrispondenza delle fotocopie dellecertificazioni agli originali, né dell’apposizione delle medesime marche suidocumenti ( certificati medici ai fini del rinnovo della patente).4.1. La terza doglianza non ha pregio.4.2 L’eccezione in effetti non risulta scrutinata dal giudice di merito, manel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché diuna lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., unavolta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte diCassazione può evitare l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito, sempre che si trattidi questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(Cass. 16/06/2023 n. 17416 e molte altre).4.3 In disparte la genericità della critica alla sentenza per non averconsiderato la contestazione relativa alla carenza di elementi probatoriconcernenti la documentazione extracontabile di natura professionaleacquisita durante gli accessi, in realtà la doglianza lamenta la carenza diprova per non aver i verificatori rinvenuto gli originali dei certificatirilasciati ai clienti e delle marche da bollo, ma solo le loro fotocopie e,dunque, per non avere dimostrato la conformità delle copie agli originali,Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026il che precluderebbe la dimostrazione che sui certificati siano stateapposte le medesime marche già utilizzate.4.4 Rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitàl’affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere didisconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copiafotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicandonecessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante unadichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere daessa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dellacopia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini delridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche oonnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti:Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copiefotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione dellaconformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia,mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia ildocumento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quelloprodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso aclausole di stile né generiche asserzioni; in particolare, il disconoscimentodeve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmentecontraffatta rispetto all'originale oppure le parti mancanti e il lorocontenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi,poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari,sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale(in termini: Cass. n. 14279 del 2021; Cass. n. 16836 del 2021 con lagiurisprudenza ivi citata; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del2021).4.5 Ritiene il Collegio che il disconoscimento operato dall’opponente -come enunciato nel ricorso per cassazione – sia privo dei requisitinecessari individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (così Cass. n.Numero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/20261324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022), in mancanza dei quali lacontestazione è priva di effetti (cfr. Cass. n. 19855/2020 ) ed è valutabilecome una generica deduzione difensiva, che non impedisce al giudice delmerito di utilizzare la fotocopia prodotta per formare il proprioconvincimento (Cass. n. 40750 del 2021).5.La quarta ragione di contestazione prospetta la violazione dell’art. 112c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere il giudicanteomesso di pronunciarsi sulla decadenza dall’azione accertativa perl’annualità di imposta 2011, per violazioni commesse oltre tre anni primadella notifica dell’avviso di liquidazione, così violando il disposto dell’art.37 d.P.R. n. 642/72.5.1 L’ultimo strumento di ricorso è inammissibile per non aver coltol’esatta ratio decisoria della sentenza impugnata.5.2 Il contribuente lamenta che il decidente non abbia pronunciato inmerito alla dedotta decadenza dal potere accertativo nel termine triennaledi cui all’art. 37 d.P.R. n. 642/1973, oggetto dell’appello principaledell’Agenzia delle Entrate, rimarcando, invece, l’intervenuta decadenza dalpotere impositivo dell’ufficio per le annualità precedenti il triennio rispettoalla data di notifica dell’avviso impositivo ed individuando il dies a quodalla data della commessa violazione. Al riguardo, il contribuenteopponeva, in sede d’appello, la correttezza della decisione dellacommissione provinciale (cfr. pag. 2 della sentenza C.T.R.).5.3 Sennonchè, la [OSCURATO:PERSONA] grado ha respinto sia il gravame incidentale delcontribuente che non aveva interesse ad impugnare il capo della decisionea lui favorevole, sia l’impugnazione principale dell’amministrazione,pronunciandosi sull’eccezione di decadenza dal potere accertativo -diversamente da quanto assume il ricorrente - aderendo al decisum deiprimi giudici, secondo i quali il termine triennale di cui all’art. 37 cit. vacomputato dalla commessa violazione…. Tale termine è inevitabilmenteNumero registro generale 30187/2018Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 17204/2026Data pubblicazione 01/06/2026decorso per quelle annualità precedenti il triennio, risultando irrilevantel’inibizione dell’uso degli atti senza il pagamento dell’imposta. .5.4 In particolare, la Corte distrettuale, nel confermare la statuizionedella sentenza di prime cure, in merito alla decorrenza del termine didecadenza dal potere impositivo, ha individuato il dies a quo del terminetriennale di cui al cit. art. 37 nella commessa violazione, confermando ildecisum della Commissione provinciale che aveva dichiarato decadutal’amministrazione per le annualità precedenti il triennio. Da tanto discendeche, tenuto conto della data di notifica dell’avviso opposto – 21 aprile2014 – l’ente impositore risulta – come acclarato dalla CGTII grado -decaduto dal potere accertativo per le violazioni commesse fino al 21aprile 2011, come statuito dalla corte regionale.6. Segue il rigetto del ricorso.Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vanno liquidatecome in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione dellespese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.V.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificatodalla legge n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, sedovutoCosì deciso all’udienza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione il13 maggio 2026.Il Consigliere estensoreMilena BalsamoIl PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]