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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07942/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15963/2019 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.8134/15/2018, depositata il 20 novembre 2018, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, l’Agenziadelle Entrate impugna la sentenza della [OSCURATO:PERSONA],sez. 15, del Lazio che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione propostaNumero registro generale 15963/2019Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 7942/2026Data pubblicazione 31/03/2026dalla stessa Agenzia avverso la decisione n. 17568 depositata il 14 luglio2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma avevaaccolto il ricorso del contribuente, annullando l’avviso di rettifica delclassamento dell’immobile di sua proprietà.

I giudici d’appello hannoritenuto inesistente la notificazione del ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate, in quanto effettuata tramite operatore postale privato, privo dellaqualità di pubblico ufficiale, i cui atti non sono assistiti da fede privilegiata.2.

Il contribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunziaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. o), D. Lgs. n. 58del 31 marzo 2011, degli artt. 16, comma 3, e 38, comma 3, del D. Lgs.n. 546/1992 e dell’art. 327, comma I, c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n 3) e n. 4, c.p.c., per non avere la Commissione tributariaregionale ritenuto esistente e valida la notificazione dell’atto di appello.2.

La censura è infondata e va disattesa nei termini che seguono.2.1.

La questione relativa alla nullità o inesistenza della notificazionea mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuatamediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10settembre 2017 - data di entrata in vigore del regime introdotto dalla L. n.124 del 2017 - nonché quella della possibilità di attribuire certezza legaleanche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle SezioniUnite di questa Corte che hanno affermato i seguenti principi di diritto:«In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadrogiuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e delConsiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti glioperatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato nonevidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e noninesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore diNumero registro generale 15963/2019Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 7942/2026Data pubblicazione 31/03/2026posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fral'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L.n. 124 del 2017.

La sanatoria della detta nullità per raggiungimento delloscopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però ai finidella tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legaledella data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovutaall'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titoloabilitativo» (Sez.

U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020, Rv. 656575 - 01).2.2.

La Suprema Corte ha dunque ritenuto che la notificazionedell’atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativotitolo abilitativo configuri una mera nullità dell'attività notificatoria inquestione, in quanto tale sanabile per effetto della costituzione dellacontroparte.

La richiamata pronunzia ha inoltre precisato che la mancanzadella licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forzadi atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatoredell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne siamunito non è dotato di poteri certificativi.

Affinché l'indicazione di data,ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico raccomandato (senzabusta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza disottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenzaprocedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazioneall'accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la provenienzacerta delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass.Sez.

U, n. 13452 e 13453 del 2017).

Rileva che il soggetto destinatariodella notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllarequando l'atto sia stato consegnato all'operatore, in modo da poternecontestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessidi rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicchénecessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti,non altrimenti surrogabile.Numero registro generale 15963/2019Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 7942/2026Data pubblicazione 31/03/20262.3.

Tanto premesso, nella fattispecie in esame il ricorso introduttivodel giudizio d’appello, secondo quanto rilevato dalla Commissionetributaria regionale nella sentenza impugnata, risulta propostodall’Agenzia delle Entrate con atto la cui notificazione, risalente al 4febbraio 2017, è stata eseguita a mezzo posta privata.

Ne deriva che lanotifica deve ritenersi nulla in quanto eseguita da un operatore di recapitoprivato senza il relativo titolo abilitativo, in difformità dalla concretadisciplina vigente “ratione temporis”.2.4.

Siffatta nullità, peraltro, non può ritenersi sanata dal momentoche il contribuente non si è costituito nel giudizio d’appello, essendorimasto contumace.2.5.

A fronte di tale nullità, si ritiene che non possa trovareapplicazione il consolidato principio secondo cui nel processo tributario lanotificazione nulla (e non inesistente) dell'atto d'impugnazione, nondetermina ex se l'inammissibilità del ricorso, bensì il conseguente obbligodel giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell'intimato,di ordinarne anche d'ufficio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.(Cass. n. 1038 del 2021; Cass. n. 2142 e n. 3666 del 2019; n. 18104 e n.10500 del 2018; n. 8426 del 2017; n. 25095 del 2016), norma applicabileanche al procedimento tributario (Cass., Sez.

V, 31 marzo 2017, n. 8426;Cass., Sez.

VI, 18 dicembre 2013, n. 28352).

Invero, la mancanza dicertezza legale relativamente alla data di consegna dell'atto all'operatoredi posta privata non può che contraddistinguere anche le successivee la data di consegna al destinatario da parte dello stesso operatoreprivato, privo di poteri certificativi.Ne consegue che, in presenza di una notificazione nulla non sanatadalla costituzione della parte convenuta, non è possibile valorizzare ilmomento di consegna dell'atto all'agente notificatore da parte delNumero registro generale 15963/2019Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 7942/2026Data pubblicazione 31/03/2026notificante, e neppure il momento della consegna dell'atto al destinatario,non potendosi riconoscere efficacia fidefacente all'attestazionedell'incaricato di un'agenzia di recapito privata rispetto a nessuno degliadempimenti da cui discende la certezza che l'atto sia giunto aconoscenza, o nella sfera di conoscibilità, del destinatario.2.6.

Rispetto a tale notifica, pertanto, non si potrà mai effettuareuna verifica con esito positivo della tempestività del ricorso, in quantorisulterà sempre priva di certezza legale non solo la data di consegnadell'atto da parte del notificante, ma anche quella di consegna dell'atto aldestinatario, sicché, in definitiva, si rende superfluo l'ordine dirinnovazione della notifica nulla (Cass., Sez. 5, n. 19019 del 06/07/2021,Rv. 661808 - 01).L’inammissibilità dell’appello va pertanto confermata sotto il diversoprofilo della tardività, ex art. 51 del d.

Lgs. n. 546/1992.3.

Il ricorso va dunque rigettato.Nulla per le spese del procedimento, essendo il contribuente rimastointimato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15963/2019 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.8134/15/2018, depositata il 20 novembre 2018, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, l’Agenziadelle Entrate impugna la sentenza della [OSCURATO:PERSONA],sez. 15, del Lazio che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione propostaNumero registro generale 15963/2019Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 7942/2026Data pubblicazione 31/03/2026dalla stessa Agenzia avverso la decisione n. 17568 depositata il 14 luglio2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma avevaaccolto il ricorso del contribuente, annullando l’avviso di rettifica delclassamento dell’immobile di sua proprietà. I giudici d’appello hannoritenuto inesistente la notificazione del ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate, in quanto effettuata tramite operatore postale privato, privo dellaqualità di pubblico ufficiale, i cui atti non sono assistiti da fede privilegiata.2. Il contribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunziaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. o), D. Lgs. n. 58del 31 marzo 2011, degli artt. 16, comma 3, e 38, comma 3, del D. Lgs.n. 546/1992 e dell’art. 327, comma I, c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n 3) e n. 4, c.p.c., per non avere la Commissione tributariaregionale ritenuto esistente e valida la notificazione dell’atto di appello.2. La censura è infondata e va disattesa nei termini che seguono.2.1. La questione relativa alla nullità o inesistenza della notificazionea mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuatamediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10settembre 2017 - data di entrata in vigore del regime introdotto dalla L. n.124 del 2017 - nonché quella della possibilità di attribuire certezza legaleanche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle SezioniUnite di questa Corte che hanno affermato i seguenti principi di diritto:«In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadrogiuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e delConsiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti glioperatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato nonevidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e noninesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore diNumero registro generale 15963/2019Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 7942/2026Data pubblicazione 31/03/2026posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fral'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L.n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento delloscopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però ai finidella tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legaledella data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovutaall'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titoloabilitativo» (Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020, Rv. 656575 - 01).2.2. La Suprema Corte ha dunque ritenuto che la notificazionedell’atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativotitolo abilitativo configuri una mera nullità dell'attività notificatoria inquestione, in quanto tale sanabile per effetto della costituzione dellacontroparte. La richiamata pronunzia ha inoltre precisato che la mancanzadella licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forzadi atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatoredell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne siamunito non è dotato di poteri certificativi. Affinché l'indicazione di data,ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico raccomandato (senzabusta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza disottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenzaprocedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazioneall'accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la provenienzacerta delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass.Sez. U, n. 13452 e 13453 del 2017). Rileva che il soggetto destinatariodella notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllarequando l'atto sia stato consegnato all'operatore, in modo da poternecontestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessidi rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicchénecessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti,non altrimenti surrogabile.Numero registro generale 15963/2019Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 7942/2026Data pubblicazione 31/03/20262.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame il ricorso introduttivodel giudizio d’appello, secondo quanto rilevato dalla Commissionetributaria regionale nella sentenza impugnata, risulta propostodall’Agenzia delle Entrate con atto la cui notificazione, risalente al 4febbraio 2017, è stata eseguita a mezzo posta privata. Ne deriva che lanotifica deve ritenersi nulla in quanto eseguita da un operatore di recapitoprivato senza il relativo titolo abilitativo, in difformità dalla concretadisciplina vigente “ratione temporis”.2.4. Siffatta nullità, peraltro, non può ritenersi sanata dal momentoche il contribuente non si è costituito nel giudizio d’appello, essendorimasto contumace.2.5. A fronte di tale nullità, si ritiene che non possa trovareapplicazione il consolidato principio secondo cui nel processo tributario lanotificazione nulla (e non inesistente) dell'atto d'impugnazione, nondetermina ex se l'inammissibilità del ricorso, bensì il conseguente obbligodel giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell'intimato,di ordinarne anche d'ufficio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.(Cass. n. 1038 del 2021; Cass. n. 2142 e n. 3666 del 2019; n. 18104 e n.10500 del 2018; n. 8426 del 2017; n. 25095 del 2016), norma applicabileanche al procedimento tributario (Cass., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 8426;Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2013, n. 28352). Invero, la mancanza dicertezza legale relativamente alla data di consegna dell'atto all'operatoredi posta privata non può che contraddistinguere anche le successivee la data di consegna al destinatario da parte dello stesso operatoreprivato, privo di poteri certificativi.Ne consegue che, in presenza di una notificazione nulla non sanatadalla costituzione della parte convenuta, non è possibile valorizzare ilmomento di consegna dell'atto all'agente notificatore da parte delNumero registro generale 15963/2019Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 7942/2026Data pubblicazione 31/03/2026notificante, e neppure il momento della consegna dell'atto al destinatario,non potendosi riconoscere efficacia fidefacente all'attestazionedell'incaricato di un'agenzia di recapito privata rispetto a nessuno degliadempimenti da cui discende la certezza che l'atto sia giunto aconoscenza, o nella sfera di conoscibilità, del destinatario.2.6. Rispetto a tale notifica, pertanto, non si potrà mai effettuareuna verifica con esito positivo della tempestività del ricorso, in quantorisulterà sempre priva di certezza legale non solo la data di consegnadell'atto da parte del notificante, ma anche quella di consegna dell'atto aldestinatario, sicché, in definitiva, si rende superfluo l'ordine dirinnovazione della notifica nulla (Cass., Sez. 5, n. 19019 del 06/07/2021,Rv. 661808 - 01).L’inammissibilità dell’appello va pertanto confermata sotto il diversoprofilo della tardività, ex art. 51 del d. Lgs. n. 546/1992.3. Il ricorso va dunque rigettato.Nulla per le spese del procedimento, essendo il contribuente rimastointimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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