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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00007/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16654/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 33. –ricorrente– Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA di II° GRADO della CAMPANIA n. 408/2024 depositata in data 10 gennaio 2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

AVV. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2015 Rilevato che:

1. In data 28.08.2020, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Napoli notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l’avviso di accertamento n.

TF503AB0173, relativo all’anno d’imposta 2015.

In particolare, l’Ufficio rilevava: un maggior reddito d’impresa di € 3.489.553,46, di cui € 49.798,16 derivavano dall’indebita deduzione di costi ed € 3.439.775,30 da ricavi non dichiarati; ai fini IVA, una maggiore imposta dovuta pari ad € 405.263,46; ai fini IRAP, un maggior valore della produzione di € 3.489.553,46.

Inoltre, la società contribuente presentava il modello 770 omettendo di indicare le retribuzioni corrisposte al sig. [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, il versamento di ritenute alla fonte per € 3.670,80 e operava senza contabilizzare né versare le ritenute su provvigioni corrisposte per € 807,08.

Pertanto, l’Ufficio provvedeva al recupero delle ritenute non contabilizzate e non versate.

2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Napoli, sostenendo l’illegittimità dell’accertamento poiché privo di motivazione, carente di elementi di prova ed emesso su una presunzione assoluta ed indimostrata di percezione di reddito tassabile da parte dei soci, non trattandosi di società a ristretta base societaria; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 6173/2021, rigettava il ricorso della società contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.g.t.

II° grado della Campania; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.g.t.

II° grado adita, con sentenza n. 408/2024, depositata in data 10 gennaio 2024, accoglieva solo in parte l’appello della società contribuente.

6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 27 del D.L. n. 137 del 2020 e 59, comma primo, lettera c) del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.

II° grado ha accolto parzialmente il suo appello, ritenendo di non dover rimettere la causa al primo giudice, nonostante quest’ultimo, pur a fronte dell’espressa richiesta di parte di pubblica udienza, non aveva provveduto né a garantire il collegamento da remoto, né a rinviare l’udienza per consentirne la trattazione in presenza; la lite, peraltro, veniva decisa con rito camerale e senza la concessione del termine di legge per la trattazione scritta, evidentemente in violazione del diritto al contraddittorio.

2. Il motivo è infondato.

La C.g.t.

II° grado ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia di rimessione della causa al primo giudice.

L'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 elenca in modo tassativo le ipotesi in cui il giudice d'appello è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, tale elencazione ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica; al di fuori di tali casi, vige il principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello, che, avendo carattere sostitutivo, impone al giudice del gravame di decidere la controversia nel merito, anche qualora rilevi una nullità della sentenza di primo grado non rientrante nel novero dell'art. 59 citato.

2.1. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui "In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto D.Lgs. l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia" (Cass. 24/07/2018, n. 19579).

Il principio è stato ribadito sottolineando che i casi di rimessione sono tassativi e che, al di fuori di essi, il giudice d'appello deve decidere nel merito, "non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi" (Cass.29/07/2022, n. 23741).

2.2. Nella fattispecie in esame, la Corte ha rilevato la nullità della sentenza di primo grado per la violazione delle modalità di trattazione dell'udienza previste dalla normativa emergenziale (art. 27, D.L. n. 137/2020), che garantiva alla parte, a fronte di specifica istanza, la discussione orale.

Tale vizio procedurale, pur determinando la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, non rientra in alcuna delle ipotesi tassative di rimessione previste dall'art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 (relative, tra l'altro, a questioni di giurisdizione, competenza, irregolare costituzione del contraddittorio, o nullità della notifica del ricorso introduttivo).

Pertanto, il giudice d'appello ha correttamente esercitato il proprio potere-dovere di decidere la causa nel merito, in virtù della natura sostitutiva del giudizio di appello, sanando di fatto il vizio del primo grado attraverso una nuova pronuncia sulla controversia.

2.3. Né può ritenersi che tale modus operandi abbia comportato un vulnus irreparabile al diritto di difesa della contribuente.

L'effetto pienamente devolutivo dell'appello ha consentito alla ricorrente di riproporre tutte le sue difese, sia in fatto che in diritto, dinanzi al giudice di secondo grado, il quale ha proceduto ad un riesame completo della controversia.

La ricorrente, d'altronde, non ha specificato quale concreto e specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa sarebbe derivato dalla mancata regressione del processo, pregiudizio che non avrebbe potuto essere sanato nel corso del giudizio di appello.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16654/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 33. –ricorrente– Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA di II° GRADO della CAMPANIA n. 408/2024 depositata in data 10 gennaio 2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. AVV. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2015 Rilevato che: 1. In data 28.08.2020, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Napoli notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l’avviso di accertamento n. TF503AB0173, relativo all’anno d’imposta 2015. In particolare, l’Ufficio rilevava: un maggior reddito d’impresa di € 3.489.553,46, di cui € 49.798,16 derivavano dall’indebita deduzione di costi ed € 3.439.775,30 da ricavi non dichiarati; ai fini IVA, una maggiore imposta dovuta pari ad € 405.263,46; ai fini IRAP, un maggior valore della produzione di € 3.489.553,46. Inoltre, la società contribuente presentava il modello 770 omettendo di indicare le retribuzioni corrisposte al sig. [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, il versamento di ritenute alla fonte per € 3.670,80 e operava senza contabilizzare né versare le ritenute su provvigioni corrisposte per € 807,08. Pertanto, l’Ufficio provvedeva al recupero delle ritenute non contabilizzate e non versate. 2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Napoli, sostenendo l’illegittimità dell’accertamento poiché privo di motivazione, carente di elementi di prova ed emesso su una presunzione assoluta ed indimostrata di percezione di reddito tassabile da parte dei soci, non trattandosi di società a ristretta base societaria; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 6173/2021, rigettava il ricorso della società contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.g.t. II° grado della Campania; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.g.t. II° grado adita, con sentenza n. 408/2024, depositata in data 10 gennaio 2024, accoglieva solo in parte l’appello della società contribuente. 6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 27 del D.L. n. 137 del 2020 e 59, comma primo, lettera c) del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha accolto parzialmente il suo appello, ritenendo di non dover rimettere la causa al primo giudice, nonostante quest’ultimo, pur a fronte dell’espressa richiesta di parte di pubblica udienza, non aveva provveduto né a garantire il collegamento da remoto, né a rinviare l’udienza per consentirne la trattazione in presenza; la lite, peraltro, veniva decisa con rito camerale e senza la concessione del termine di legge per la trattazione scritta, evidentemente in violazione del diritto al contraddittorio. 2. Il motivo è infondato. La C.g.t. II° grado ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia di rimessione della causa al primo giudice. L'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 elenca in modo tassativo le ipotesi in cui il giudice d'appello è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, tale elencazione ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica; al di fuori di tali casi, vige il principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello, che, avendo carattere sostitutivo, impone al giudice del gravame di decidere la controversia nel merito, anche qualora rilevi una nullità della sentenza di primo grado non rientrante nel novero dell'art. 59 citato. 2.1. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui "In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto D.Lgs. l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia" (Cass. 24/07/2018, n. 19579). Il principio è stato ribadito sottolineando che i casi di rimessione sono tassativi e che, al di fuori di essi, il giudice d'appello deve decidere nel merito, "non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi" (Cass.29/07/2022, n. 23741). 2.2. Nella fattispecie in esame, la Corte ha rilevato la nullità della sentenza di primo grado per la violazione delle modalità di trattazione dell'udienza previste dalla normativa emergenziale (art. 27, D.L. n. 137/2020), che garantiva alla parte, a fronte di specifica istanza, la discussione orale. Tale vizio procedurale, pur determinando la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, non rientra in alcuna delle ipotesi tassative di rimessione previste dall'art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 (relative, tra l'altro, a questioni di giurisdizione, competenza, irregolare costituzione del contraddittorio, o nullità della notifica del ricorso introduttivo). Pertanto, il giudice d'appello ha correttamente esercitato il proprio potere-dovere di decidere la causa nel merito, in virtù della natura sostitutiva del giudizio di appello, sanando di fatto il vizio del primo grado attraverso una nuova pronuncia sulla controversia. 2.3. Né può ritenersi che tale modus operandi abbia comportato un vulnus irreparabile al diritto di difesa della contribuente. L'effetto pienamente devolutivo dell'appello ha consentito alla ricorrente di riproporre tutte le sue difese, sia in fatto che in diritto, dinanzi al giudice di secondo grado, il quale ha proceduto ad un riesame completo della controversia. La ricorrente, d'altronde, non ha specificato quale concreto e specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa sarebbe derivato dalla mancata regressione del processo, pregiudizio che non avrebbe potuto essere sanato nel corso del giudizio di appello. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13
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