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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09245/2026

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ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/2025avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 530/2023Numero di raccolta generale 9245/2026depositata il 19/04/2023.

Data pubblicazione 12/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 27/10/2023, [OSCURATO:SOCIETA]. impugna percassazione la sentenza n. 530/2023 della Corte d’appello diSalerno pubblicata il 19/04/2023.2.

La parte intimata ASL Salerno ha depositato controricorso.3.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesinell’opposizione della ASL Salerno al decreto ingiuntivon. 3134/2008 emesso nei suoi confronti a titolo di corrispettivoper le prestazioni sanitarie erogate dalla società cedenteHyppocratica S.p.A. – Casa di Cura “Villa del Sole”, in asseritoregime di accreditamento provvisorio, nel periodo novembre2007 – febbraio 2008.

In particolare, in via preliminare,deduceva il difetto di giurisdizione e il frazionamento del credito;nel merito, contestava il credito.4.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Salerno con lasentenza n. 1622/2021 rigettava l’opposizione, confermando ildecreto ingiuntivo per l’importo di 2.565.378,27 euro concompensazione delle spese, sul rilievo della sussistenza diaccordi contrattuali tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la struttura accreditata,nonché dichiarava nel merito l'infondatezza dei motivi siarispetto all'applicazione della regressione tariffaria e alsuperamento dei tetti di spesa aziendali, sia alle ulterioridecurtazioni pretese.5.

Avverso tale decisione proponeva appello la ASL Salerno,deducendo l’erroneità della decisione di primo grado in ordinesia al presupposto dell’accreditamento che all’assolvimentodell’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa.

La parte2 di 7Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/2025Numero di raccolta generale 9245/2026appellata produceva, in sede di comparsa conclusionale,Data pubblicazione 12/04/2026documentazione relativa a provvedimenti passati in giudicato,emessi tra le medesime parti, attestanti, in tesi,l’accreditamento per gli anni in considerazione.La Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronunciaimpugnata, dopo avere considerato inidonea la documentazioneprodotta dall’appellata in sede di comparsa conclusionale,accoglieva il gravame e revocava il decreto ingiuntivo n.3134/08, sul prevalente rilievo che mancasse la provadell’accreditamento.6.

Parte ricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisione7.

Con il primo motivo la società ricorrente denunzia la “Violazionedegli artt. 124, disp. att. c.p.c., e 2700 cod. civ., ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui viene affermato che ilcertificato rilasciato dal cancelliere, ai sensi dell’art. 124, disp.d.i. n. 3250/08”.8.

Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente consideratonon idonea la certificazione attestante il passaggio in giudicatodel suddetto decreto ingiuntivo, non opposto, affermando che laverifica dell’esecutività del decreto ingiuntivo — cui consegue ilpassaggio in giudicato — spetta al giudice e non potrebbe esseresurrogata da attestazioni di cancelleria.

La ricorrente deduceinvece che, nel caso di specie, il decreto di esecutività sarebbestato, di contro, regolarmente emesso dal magistrato in data11/11/2008, e la certificazione di cancelleria del30/05/2013 sarebbe intervenuta dopo tale provvedimentogiudiziale, con la conseguenza che l’attestazione di cancelleriaavrebbe dovuto ritenersi pienamente valida e idonea adimostrare la definitività del titolo.3 di 7Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/20259.

Con il secondo motivo denunzia la “Violazione degli artt. 124,Numero di raccolta generale 9245/2026disp. att., c.p.c., 116 c.p.c., e 2700 cod. civ. ex art. 360Da tca opumbbmlicaazio ne 12/04/20261 n. 3 c.p.c..10.

Si duole che la corte territoriale abbia erroneamenteaffermato che il certificato rilasciato dal cancelliere noncostituisce prova del passaggio in giudicato delle sentenze nn.1994/13 e 1412/19”.11. lamenta che in tali pronunzie, costituenti altri giudicati (dicui ai doc. 5.3 e 5.4), il Tribunale di Salerno avrebbericonosciuto, anche per l’anno 2008, il regime diaccreditamento provvisorio della Casa di [OSCURATO:PERSONA]“Villa del Sole” S.p.A. (società cedente il credito della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), come da delibera aziendale n. 1526 del 7/10/2002.Nonostante la produzione di tali sentenze e dellerelative certificazioni di cancelleria attestanti il relativopassaggio in giudicato, la Corte territoriale ne avrebbeerroneamente negato ogni rilevanza processuale, ritenendo lerevocazione ex art. 395 nn. 4 e 5, c.p.c. e alla mancataimpugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c.12.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei terminidi seguito indicati.13.

Con particolare riferimento al 1° motivo va osservato che lacorte d’appello ha erroneamente affermato che il D.I. n.3250/08, relativo a fatture emesse nel 2007, non è “mai statodichiarato esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.”.

In atti, dicontro, vi è il decreto in parola, col pedissequo provvedimento didefinitiva esecutorietà, ex artt. 647 e 654 c.p.c., pronunciato dalgiudice in data 11.11.2008 (cfr. doc. 5.2, fascicolo dellaricorrente).4 di 7Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/202514.

Quanto alla documentazione riferita all’anno 2008 ( doc. 5.3Numero di raccolta generale 9245/2026e 5.4, fascicolo della parte ricorrente), di cui al secondDoa tam puobbtliicvaozio ne 12/04/2026(relativo al giudicato esterno, integrato dalle sentenze n.1994/13 e n. 1412/19), va rilevato che il doc. 5.3 attesta che il12 gennaio 2023 la cancelleria della Corte d’appello hacertificato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza delTribunale di Salerno n. 1412/2019 - R.G. n. 7783/2009 (Asl SAsrl / SIFIN sr); mentre il doc. 5.4 attesta il passaggio ingiudicato della sentenza n. 1994/2013 del Tribunale di Salerno.15.

In particolare, riguardo alla sentenza n. 1412/ 2019 siriscontra tale attestazione di cancelleria: “[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Certificatodi passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. dellaSentenza Tribunale di Salerno n. 1412/2019 - R.G. n.7783/2009 [OSCURATO:SOCIETA] / [OSCURATO:SOCIETA].

Ad istanza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Macchia, nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA] costituita nelprocedimento in epigrafe; dato atto che la sentenza in oggetto èstata regolarmente notificata nei domicili eletti ai sensi degliartt. 285 e 326 cpc; visto l’allegato certificato, rilasciato dallaCorte di Appello di Salerno il 05/01/2021, che attesta che “nonrisulta iscritto a ruolo appello” e verificato, inoltre, che non èstato proposto nei termini di legge appello o ricorso inCassazione, ai sensi dell’art. 396 cpc, ai sensi dell’art. 124 disp.sentenza indicata in epigrafe.

Salerno, lì 12 gennaio 2023”.Segue sottoscrizione del Cancelliere preposto (v. doc. 5.3).16.

Pertanto, ai fini dell’accertamento dei giudicati in argomento,certamente errata è la statuizione della corte di merito relativaalla ritenuta carenza del decreto di esecutività da parte delgiudice con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto (d.i. n.3250/08) di cui al primo motivo, in quanto il provvedimentorisulta viceversa presente in calce al provvedimento de quo;5 di 7Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/2025altrettanto errata è la statuizione della Corte di merito circa laNumero di raccolta generale 9245/2026non idoneità delle attestazioni di cancelleria rilasciateD aitna pucbabllicaezio ne 12/04/2026alle sentenze di primo grado ai sensi dell’art. 124 disp. att.c.p.c., di cui al secondo motivo, solo perché ritenute incompleterispetto alla dichiarazione di mancata formulazione di istanza direvocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 delcodice o di decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c.,trattandosi di sentenza emessa dal tribunale, i cui eventuali vizisi convertono in motivi di impugnazione, o comunque disentenza notificata ai sensi dell’art. 326 c.p.c.17.

Al proposito va sottolineato che i rilievi di merito svolti dallacorte territoriale sul contenuto degli attestati di passaggio ingiudicato delle sentenze del tribunale prodotte, là dove ritenutilacunosi per certe parti, è del tutto improprio, trattandosi dicertificazioni della cancelleria aventi ad oggetto il passaggio ingiudicato di provvedimenti giurisdizionali.18.

A fronte di tali attestazioni rilasciate dall’organo a ciòpreposto, la Corte d’appello, male interpretando il portato degliartt. 124 disp. att. c.p.c. e 2700 cod. civ. che affidano alcancelliere tale incombente, ha svolto un sindacato di merito sulcontenuto di dichiarazioni che costituiscono atto pubblico e lacui efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., puòessere posta nel nulla solo con la proposizione della querela difalso, come indicato dalla giurisprudenza in relazione a una nondissimile fattispecie riguardante l’attestazione di avvenutodeposito della sentenza ex art. 133 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 31581 del 06/12/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.17290 del 23/07/2009; Cass. Sez.

L., Sentenza n. 4092 del09/07/1985).19.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo,assorbiti gli altri, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla6 di 7Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/2025Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizioneNumero di raccolta generale 9245/2026procederà a nuovo esame tenendo in considerazione iD astau pdudbbelictatziio ne 12/04/2026giudicati, non presi in considerazione e potenzialmente in gradodi incidere sui rapporti di cui è causa (cfr.

Corte Cassazione, Sez.1, n. 16224, del 17.06.2025), valutando la relativa effettivaincidenza nella vicenda in esame.20.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassa in relazionel’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 6/11/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/2025avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 530/2023Numero di raccolta generale 9245/2026depositata il 19/04/2023. Data pubblicazione 12/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 27/10/2023, [OSCURATO:SOCIETA]. impugna percassazione la sentenza n. 530/2023 della Corte d’appello diSalerno pubblicata il 19/04/2023.2. La parte intimata ASL Salerno ha depositato controricorso.3. La vicenda processuale in esame trova la propria genesinell’opposizione della ASL Salerno al decreto ingiuntivon. 3134/2008 emesso nei suoi confronti a titolo di corrispettivoper le prestazioni sanitarie erogate dalla società cedenteHyppocratica S.p.A. – Casa di Cura “Villa del Sole”, in asseritoregime di accreditamento provvisorio, nel periodo novembre2007 – febbraio 2008. In particolare, in via preliminare,deduceva il difetto di giurisdizione e il frazionamento del credito;nel merito, contestava il credito.4. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Salerno con lasentenza n. 1622/2021 rigettava l’opposizione, confermando ildecreto ingiuntivo per l’importo di 2.565.378,27 euro concompensazione delle spese, sul rilievo della sussistenza diaccordi contrattuali tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la struttura accreditata,nonché dichiarava nel merito l'infondatezza dei motivi siarispetto all'applicazione della regressione tariffaria e alsuperamento dei tetti di spesa aziendali, sia alle ulterioridecurtazioni pretese.5. Avverso tale decisione proponeva appello la ASL Salerno,deducendo l’erroneità della decisione di primo grado in ordinesia al presupposto dell’accreditamento che all’assolvimentodell’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa. La parte2 di 7Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/2025Numero di raccolta generale 9245/2026appellata produceva, in sede di comparsa conclusionale,Data pubblicazione 12/04/2026documentazione relativa a provvedimenti passati in giudicato,emessi tra le medesime parti, attestanti, in tesi,l’accreditamento per gli anni in considerazione.La Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronunciaimpugnata, dopo avere considerato inidonea la documentazioneprodotta dall’appellata in sede di comparsa conclusionale,accoglieva il gravame e revocava il decreto ingiuntivo n.3134/08, sul prevalente rilievo che mancasse la provadell’accreditamento.6. Parte ricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisione7. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia la “Violazionedegli artt. 124, disp. att. c.p.c., e 2700 cod. civ., ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui viene affermato che ilcertificato rilasciato dal cancelliere, ai sensi dell’art. 124, disp.d.i. n. 3250/08”.8. Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente consideratonon idonea la certificazione attestante il passaggio in giudicatodel suddetto decreto ingiuntivo, non opposto, affermando che laverifica dell’esecutività del decreto ingiuntivo — cui consegue ilpassaggio in giudicato — spetta al giudice e non potrebbe esseresurrogata da attestazioni di cancelleria. La ricorrente deduceinvece che, nel caso di specie, il decreto di esecutività sarebbestato, di contro, regolarmente emesso dal magistrato in data11/11/2008, e la certificazione di cancelleria del30/05/2013 sarebbe intervenuta dopo tale provvedimentogiudiziale, con la conseguenza che l’attestazione di cancelleriaavrebbe dovuto ritenersi pienamente valida e idonea adimostrare la definitività del titolo.3 di 7Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/20259. Con il secondo motivo denunzia la “Violazione degli artt. 124,Numero di raccolta generale 9245/2026disp. att., c.p.c., 116 c.p.c., e 2700 cod. civ. ex art. 360Da tca opumbbmlicaazio ne 12/04/20261 n. 3 c.p.c..10. Si duole che la corte territoriale abbia erroneamenteaffermato che il certificato rilasciato dal cancelliere noncostituisce prova del passaggio in giudicato delle sentenze nn.1994/13 e 1412/19”.11. lamenta che in tali pronunzie, costituenti altri giudicati (dicui ai doc. 5.3 e 5.4), il Tribunale di Salerno avrebbericonosciuto, anche per l’anno 2008, il regime diaccreditamento provvisorio della Casa di [OSCURATO:PERSONA]“Villa del Sole” S.p.A. (società cedente il credito della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), come da delibera aziendale n. 1526 del 7/10/2002.Nonostante la produzione di tali sentenze e dellerelative certificazioni di cancelleria attestanti il relativopassaggio in giudicato, la Corte territoriale ne avrebbeerroneamente negato ogni rilevanza processuale, ritenendo lerevocazione ex art. 395 nn. 4 e 5, c.p.c. e alla mancataimpugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c.12. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei terminidi seguito indicati.13. Con particolare riferimento al 1° motivo va osservato che lacorte d’appello ha erroneamente affermato che il D.I. n.3250/08, relativo a fatture emesse nel 2007, non è “mai statodichiarato esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.”. In atti, dicontro, vi è il decreto in parola, col pedissequo provvedimento didefinitiva esecutorietà, ex artt. 647 e 654 c.p.c., pronunciato dalgiudice in data 11.11.2008 (cfr. doc. 5.2, fascicolo dellaricorrente).4 di 7Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/202514. Quanto alla documentazione riferita all’anno 2008 ( doc. 5.3Numero di raccolta generale 9245/2026e 5.4, fascicolo della parte ricorrente), di cui al secondDoa tam puobbtliicvaozio ne 12/04/2026(relativo al giudicato esterno, integrato dalle sentenze n.1994/13 e n. 1412/19), va rilevato che il doc. 5.3 attesta che il12 gennaio 2023 la cancelleria della Corte d’appello hacertificato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza delTribunale di Salerno n. 1412/2019 - R.G. n. 7783/2009 (Asl SAsrl / SIFIN sr); mentre il doc. 5.4 attesta il passaggio ingiudicato della sentenza n. 1994/2013 del Tribunale di Salerno.15. In particolare, riguardo alla sentenza n. 1412/ 2019 siriscontra tale attestazione di cancelleria: “[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Certificatodi passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. dellaSentenza Tribunale di Salerno n. 1412/2019 - R.G. n.7783/2009 [OSCURATO:SOCIETA] / [OSCURATO:SOCIETA]. Ad istanza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Macchia, nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA] costituita nelprocedimento in epigrafe; dato atto che la sentenza in oggetto èstata regolarmente notificata nei domicili eletti ai sensi degliartt. 285 e 326 cpc; visto l’allegato certificato, rilasciato dallaCorte di Appello di Salerno il 05/01/2021, che attesta che “nonrisulta iscritto a ruolo appello” e verificato, inoltre, che non èstato proposto nei termini di legge appello o ricorso inCassazione, ai sensi dell’art. 396 cpc, ai sensi dell’art. 124 disp.sentenza indicata in epigrafe. Salerno, lì 12 gennaio 2023”.Segue sottoscrizione del Cancelliere preposto (v. doc. 5.3).16. Pertanto, ai fini dell’accertamento dei giudicati in argomento,certamente errata è la statuizione della corte di merito relativaalla ritenuta carenza del decreto di esecutività da parte delgiudice con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto (d.i. n.3250/08) di cui al primo motivo, in quanto il provvedimentorisulta viceversa presente in calce al provvedimento de quo;5 di 7Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/2025altrettanto errata è la statuizione della Corte di merito circa laNumero di raccolta generale 9245/2026non idoneità delle attestazioni di cancelleria rilasciateD aitna pucbabllicaezio ne 12/04/2026alle sentenze di primo grado ai sensi dell’art. 124 disp. att.c.p.c., di cui al secondo motivo, solo perché ritenute incompleterispetto alla dichiarazione di mancata formulazione di istanza direvocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 delcodice o di decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c.,trattandosi di sentenza emessa dal tribunale, i cui eventuali vizisi convertono in motivi di impugnazione, o comunque disentenza notificata ai sensi dell’art. 326 c.p.c.17. Al proposito va sottolineato che i rilievi di merito svolti dallacorte territoriale sul contenuto degli attestati di passaggio ingiudicato delle sentenze del tribunale prodotte, là dove ritenutilacunosi per certe parti, è del tutto improprio, trattandosi dicertificazioni della cancelleria aventi ad oggetto il passaggio ingiudicato di provvedimenti giurisdizionali.18. A fronte di tali attestazioni rilasciate dall’organo a ciòpreposto, la Corte d’appello, male interpretando il portato degliartt. 124 disp. att. c.p.c. e 2700 cod. civ. che affidano alcancelliere tale incombente, ha svolto un sindacato di merito sulcontenuto di dichiarazioni che costituiscono atto pubblico e lacui efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., puòessere posta nel nulla solo con la proposizione della querela difalso, come indicato dalla giurisprudenza in relazione a una nondissimile fattispecie riguardante l’attestazione di avvenutodeposito della sentenza ex art. 133 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 31581 del 06/12/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.17290 del 23/07/2009; Cass. Sez. L., Sentenza n. 4092 del09/07/1985).19. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo,assorbiti gli altri, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla6 di 7Numero registro generale 21111/2023Numero sezionale 4259/2025Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizioneNumero di raccolta generale 9245/2026procederà a nuovo esame tenendo in considerazione iD astau pdudbbelictatziio ne 12/04/2026giudicati, non presi in considerazione e potenzialmente in gradodi incidere sui rapporti di cui è causa (cfr. Corte Cassazione, Sez.1, n. 16224, del 17.06.2025), valutando la relativa effettivaincidenza nella vicenda in esame.20. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazionel’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 6/11/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7
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