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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 37225/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOgto avviso alle parti,J udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 22/11/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TRAPANI, in data 07/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' e al trattamento sanzionatorio.

E' però pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata personalmente dall'imputato con dichiarazione del 9.4.2021 presso l'Ufficio matricola del luogo di detenzione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOgto avviso alle parti,J udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 22/11/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TRAPANI, in data 07/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' e al trattamento sanzionatorio. E' però pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata personalmente dall'imputato con dichiarazione del 9.4.2021 presso l'Ufficio matricola del luogo di detenzione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021
Sentenza Cassazione n. 37225/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris