CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 04440/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Benedetto_è manifestamente infondato perché con corretta argomentazione cui la Corte di appello ha escluso che il reato ex art. 385 cod. per il quale è stato condannato costituisca fatto di particolare tenuità rimarcando che non è emersa una connessione fra le condizioni di salute dell'imputato e la necessità, da lui addotta, di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per fumare una sigaretta e che lo stesso presenta plurimi e gravi precedenti penali fra i quali tre per evasione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm nde. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA], estensore Il P