CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, il primo teso a confutare l'ipotesi che il ricorrente detenesse per la vendita uccelli di specie protetta, il secondo la ritenuta sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello nella parte in cui ha evidenziato, da un lato, come la condotta del ricorrente che stazionava da solo nei pressi del "banchetto" su cui erano collocate le gabbie con all'interno i volatili rendesse palese sia la detenzione che la finalità di tale atteggiamento, dall'altro, come si rivelasse esaustiva, ai fini della fattispecie realizzata, la completa descrizione contenuta nel verbale redatto dagli operanti utilizzabile per il rito abbreviato a cui Corrao aveva aderito; che il ricorrente, in ordine ad entrambe le ipotesi di reato contestate, vorrebbe accreditare una lettura alternativa delle risultanze che ha trovato completa analisi nella motivazione dei Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il