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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 31412/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

12/03/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 2726 del 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiaravaBerlingeri [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto aggravatodall’esposizione della cosa alla pubblica fede, perché il pomeriggio del 26novembre 2020, al fine di trarne profitto, si era introdotto all’internodell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],parcheggiata sulla pubblica via e, dopo averne danneggiato il blocco di accensione,si era posto alla sua guida tentando di uscire dal parcheggio ove era l’auto, nonriuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà, essendosi datoalla fuga a bordo di altra auto dopo esser stato sorpreso dalla proprietaria.Tanto è stato ritenuto sulla base delle parole di [OSCURATO:PERSONA], che avevaassistito al fatto e aveva, altresì, dichiarato di conoscere di vista BerlingeriEmanuele [OSCURATO:PERSONA], riconoscendolo, poi, quale autore del tentativo di furto,indicandolo in una foto mostratale dagli operanti, dopo averlo descritto.Il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti allacontestata aggravante, condannava il Berlingeri alla pena di tre mesi di reclusioneed euro centocinquanta di multa, oltre al pagamento delle spese processuali,concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della nonmenzione.

Condannava l’imputato al risarcimento del danno in favore della partecivile, liquidato equitativamente in euro duemila, nonché alla rifusione delle spesedi costituzione e difesa di detta parte, attribuite all’Erario, stante l’ammissionedella stessa al patrocinio a spese dello Stato.2.

Avverso la sentenza proponeva appello l’imputato, articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo chiedeva l’assoluzione per mancato raggiungimentodella prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e per insufficienzadella motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato quale autore del reato.La difesa evidenziava che, pur non applicandosi alle dichiarazioni della personaoffesa le regole di valutazione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.,l’affermazione di responsabilità era basata solo sulle stesse senza la previaverifica, corredata da idonea motivazione e resa ancor più necessaria dallacostituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA], della credibilità soggettiva delladichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto; il Tribunale aveva inveceaffermato che la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] convinceva in termini tali da rendere“pleonastica ogni ulteriore illustrazione”.

La difesa deduceva che, appartenendo ilBerlingeri all’etnia rom, v’era la possibilità di errore nell’identificazione, in ragionedella somiglianza tra soggetti appartenenti alla medesima etnia.

Aggiungeva cheil soggetto visto vicino all’autovettura si era immediatamente dato alla fuga, sicchéla persona offesa non avrebbe avuto un tempo materiale sufficiente perindividuarlo con certezza.

L’appellante richiamava, inoltre, la giurisprudenza intema di riconoscimento fotografico, sostenendo che tale atto, pur non essendoregolato dal codice di rito e pur costituendo un accertamento di fatto utilizzabilein giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del liberoconvincimento del giudice, deve essere distinto dalla ricognizione personaledisciplinata dall’art. 213 cod. proc. pen.; deduceva, pertanto, che il riconoscimentofotografico può essere valorizzato ai fini del convincimento del giudice solo seadeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco, alle modalità dicontrollo e ai riscontri.2.2.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l’appellante,valorizzando l’incensuratezza dell’imputato, la scarsa gravità della condotta e laminima offensività complessiva del fatto, chiedeva l’esclusione dell’aggravantecontestata e comunque il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inregime di prevalenza sulla stessa, nonché la rideterminazione della pena nelminimo edittale, deducendo l’eccessività della pena irrogata, discostatasi daiminimi edittali senza adeguata motivazione.3.

Con ordinanza del 12 marzo 2026, depositata il 13 marzo 2026, la Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod.proc. pen., ritenendo che l’atto di appello non contenesse l’indicazione dei rilievicritici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimentoimpugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali l’impugnazionesi riferiva.

Richiamava, in particolare, il principio affermato da Sez.

U, n. 8825 del27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli, secondo cui l’appello, al pari del ricorso percassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultinoesplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto odi diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che taleonere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragionidella decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato.

La Corte diappello osservava, inoltre, che la piena cognizione del giudice di secondo gradopuò operare solo nei limiti di quanto la parte appellante abbia legittimamentesottoposto al giudice di appello con i motivi di impugnazione, al fine di evitareiniziative dilatorie e garantire il corretto impiego delle risorse giudiziarie e laragionevole durata del processo.Ciò premesso, la Corte territoriale affermava che tutti i motivi di appello eranoviziati da genericità, poiché le censure di merito contenevano affermazioniapodittiche del tutto svincolate dalle ragioni prospettate in primo grado;aggiungeva che le prove documentali sulle quali si fondava la decisione del giudicenon erano suscettibili di valutazione alternativa o ulteriore rispetto a quella giàeffettuata in primo grado; riteneva, infine, dimostrata e argomentata dal giudicedi primo grado la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, reputandoinsussistenti le argomentazioni contrarie.Per tali ragioni dichiarava inammissibile l’appello, disponeva l’esecuzione delprovvedimento impugnato e condannava l’appellante al pagamento delle spese delgrado.4.

Avverso detta ordinanza Berlingeri propone ricorso per cassazione,deducendo la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per avere l’ordinanzaimpugnata dichiarato inammissibile l’appello con motivazione generica, nonconfrontandosi né con la sentenza di primo grado, né con l’atto di impugnazione.Osserva che la sentenza di primo grado non era fondata su prove documentali,come affermato dalla Corte di appello, ma sulla deposizione della persona offesa,costituita parte civile, sicché sarebbe stata inconferente l’affermazione contenutanell’ordinanza impugnata, secondo cui le prove documentali poste a fondamentodella decisione non sarebbero state suscettibili di valutazione alternativa oulteriore rispetto a quella già compiuta in primo grado.Il ricorrente deduce, inoltre, che l’atto di appello non era generico, poichéaveva contestato, da un lato, l’assenza di riscontri al narrato della parte civile, lacui ricerca era stata ritenuta opportuna in ragione dell’interesse economico delladichiarante, e, dall’altro, l’affidabilità del riconoscimento fotografico effettuatodalla vittima in sede di indagini e confermato in dibattimento, tenuto conto dellapossibilità di errore nell’identificazione e del fatto che il soggetto visto nei pressidell’autovettura si era dato immediatamente alla fuga.Richiamando la giurisprudenza in tema di specificità dei motivi di appello, ilricorrente sostiene che l’atto di gravame aveva individuato il punto della decisionedi primo grado di cui si chiedeva la riforma, e cioè l’identificazione dell’imputatoquale autore del fatto e la conseguente affermazione di responsabilità, indicandoanche lo specifico passaggio motivazionale censurato e le ragioni per cui talemotivazione era ritenuta insufficiente.

La difesa aggiunge che, essendo statapronunciata la declaratoria di inammissibilità con la procedura di cui all’art. 591cod. proc. pen., la Corte di appello avrebbe dovuto adottare un’interpretazionerestrittiva delle preclusioni, potendo dichiarare l’inammissibilità solo in presenzadi una manifesta carenza di censura tale da non esigere alcuna risposta da partedel giudice di secondo grado.Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.5.

Con requisitoria scritta, il Pubblico ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso, sul rilievo che il ricorrente non avrebbe allegato né integralmente trascrittol’atto di appello.Con memoria, il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitoper l’annullamento, ribadendo che l’ordinanza reca una motivazione apparente enon si confronta con le specifiche censure devolute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Al riguardo, va preliminarmente disattesa la richiesta di inammissibilitàformulata dal Procuratore generale.

Il ricorso denuncia, indipendentemente dallaformale qualificazione del motivo, un error in procedendo relativo al giudizio dispecificità dell’appello, del quale riproduce i contenuti essenziali e individuapuntualmente i passaggi rilevanti.

L’atto di gravame è, inoltre, acquisito alfascicolo processuale ed è direttamente esaminabile da questa Corte ai fini dellaverifica del vizio dedotto.2.

L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi cheregolano il vaglio di ammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, l’appello, al pari delricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quandonon risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermorestando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822-01).

Il principio è stato ribadito anche con riferimento al vigente art.581, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv.288005-01), che impone che l’atto di appello instauri un effettivo confronto criticocon la decisione impugnata, individuando i punti della sentenza oggetto di censurae le ragioni di fatto o di diritto per le quali si sollecita una diversa decisione.Non è, tuttavia, richiesto che l’impugnazione si diffonda in analitiche eparticolareggiate disquisizioni, essendo sufficiente che siano identificabili, conaccettabile precisione, i punti della decisione ai quali si riferiscono le doglianze ele ragioni essenziali per le quali viene contestato l’iter logico-giuridico seguito dalprimo giudice (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841-01).Va inoltre ribadito che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto aisensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può essere confuso con lavalutazione della manifesta infondatezza dei motivi.

La manifesta infondatezza,diversamente da quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’art. 606, comma3, cod. proc. pen., non è menzionata dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. qualecausa di inammissibilità dell’appello.

Ne consegue che, quando i motivi siano dotatidi specificità intrinseca ed estrinseca, il giudice di secondo grado non puòdichiararli inammissibili solo perché li reputi non persuasivi, manifestamenteinfondati o comunque destinati al rigetto nel merito.Tale regola vale con particolare rigore quando l’inammissibilità sia dichiaratade plano ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.

In tale ipotesi, il difettodi specificità deve consistere in una manifesta carenza di una censura, dilegittimità o di merito, chiaramente identificabile, tale da non imporre al giudicedell’impugnazione alcuna risposta sul piano del merito o della legittimità.

I casi diinammissibilità de plano dell’appello devono, infatti, essere interpretatirestrittivamente, poiché in tali ipotesi le garanzie difensive sono ridotte alla solapossibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la declaratoria diinammissibilità (Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014, dep. 2014, Palermo, Rv.259742-01; Sez. 2, n. 2241 del 08/01/2019, dep. 2019, Mesiti, Rv. 275606-01).La giurisprudenza successiva ha ulteriormente chiarito che la specificità deimotivi implica l’instaurazione di un confronto dialettico con l’apparatoargomentativo della sentenza impugnata, ma prescinde dall’intrinseco spessoredelle doglianze proposte: quest’ultimo profilo attiene alla fondatezza, e quindi allavalutazione di merito dell’impugnazione, non già alla sua ammissibilità (Sez. 4, n.30352 del 11/06/2024, non massimata).3.

Alla luce di tali principi, l’appello proposto nell’interesse dell’imputato nonpoteva essere dichiarato inammissibile, quanto meno con riferimento al primomotivo, che investiva il capo relativo all’affermazione di responsabilità.Il Tribunale aveva fondato la decisione di condanna essenzialmente sullatestimonianza della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sulla circostanza che la stessaconoscesse di vista l’imputato, sulla descrizione fornita agli operanti, sulriconoscimento fotografico eseguito in sede investigativa e sulla confermadibattimentale di tale riconoscimento.

Sulla base di tali elementi, il giudice di primogrado aveva ritenuto provata e correttamente effettuata l’identificazione diBerlingeri [OSCURATO:PERSONA] quale autore del tentativo di furto dell’autovettura.L’atto di appello si confrontava con tale nucleo essenziale della motivazione.La difesa, infatti, aveva censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenutosufficiente il resoconto della persona offesa, deducendo l’assenza di una effettivaverifica della credibilità soggettiva della dichiarante e dell’attendibilità intrinsecadel racconto.

Aveva inoltre sottolineato che la persona offesa era costituita partecivile e, dunque, portatrice di un interesse economico alla decisione, prospettandoper tale ragione l’opportunità di riscontri esterni.

L’appellante aveva poispecificamente contestato il profilo dell’identificazione dell’imputato, osservandoche il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato sull’affidabilità delriconoscimento fotografico effettuato in sede investigativa e ribadito neldibattimento.

Aveva altresì dedotto che il soggetto visto nei pressi dell’autovetturasi era immediatamente dato alla fuga, sicché la persona offesa non avrebbe avutoun tempo di osservazione sufficiente per procedere a una identificazione certa.Si trattava, dunque, di censure direttamente correlate alle ragioni dellasentenza di condanna.

Esse non si limitavano a una generica richiesta assolutoria,ma individuavano il punto della decisione contestato – l’identificazionedell’imputato quale autore del fatto – e indicavano le ragioni per cui la motivazionedel Tribunale era ritenuta insufficiente.4.

L’ordinanza impugnata non si è confrontata con il contenuto effettivodell’appello e ha utilizzato formule generiche, in parte disallineate rispetto allamotivazione della sentenza di primo grado.La Corte territoriale ha affermato che “le prove documentali sulle quali si fondala decisione del giudice non sono suscettibili di valutazione alternativa o ulteriorerispetto a quanto già avvenuto in primo grado”.

Tale passaggio non risultapertinente al caso concreto, poiché il nucleo della sentenza di condanna non eracostituito da prove documentali, ma dalla deposizione della persona offesa, dalriconoscimento fotografico e dalla conferma dibattimentale dell’identificazione.La Corte di appello ha, inoltre, affermato che il giudice di primo grado avrebbedimostrato e argomentato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato eche le argomentazioni contrarie sarebbero insussistenti.

Anche tale affermazionenon attiene al piano della specificità dell’appello, ma a quello della sua eventualeinfondatezza.

Essa equivale, in sostanza, a ritenere non condivisibili le censuredifensive (quindi a ritenerle infondate), ma non spiega perché esse sarebbero privedi correlazione con la sentenza impugnata o non consentirebbero di individuare ilperimetro della devoluzione (e sarebbero tali da rendere inammissibile ilgravame).La declaratoria di inammissibilità risulta, pertanto, adottata mediante unamotivazione apparente e stereotipata, che non dà conto delle ragioni per le qualile doglianze sull’attendibilità della persona offesa e sull’affidabilità delriconoscimento fotografico sarebbero state prive della necessaria specificità.5.

La conclusione non muta per il fatto che le censure difensive potesseroessere, in ipotesi, ritenute non fondate nel merito.Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste anche da sole afondamento dell’affermazione di responsabilità, purché siano sottoposte a verificadi credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca; ove la persona offesa siacostituita parte civile, può risultare opportuno procedere al riscontro delledichiarazioni con altri elementi, pur non trovando applicazione la regola divalutazione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 41461 del19/07/2012, dep. 2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01).Analogamente, il riconoscimento fotografico compiuto nella fase delle indaginipreliminari è utilizzabile e può essere valorizzato ai fini dell’affermazione diresponsabilità, anche in assenza di una formale ricognizione dibattimentale,purché il giudice sia posto in condizione di apprezzare l’affidabilità del risultatoprobatorio, avuto riguardo, tra l’altro, al numero e alla qualità delle fotografiesottoposte al dichiarante, alle caratteristiche fisionomiche della personariconosciuta e delle altre persone effigiate, nonché all’attendibilità delladeposizione del teste che ha effettuato il riconoscimento (Sez. 2, n. 28391 del27/04/2017, Cena, Rv. 270181-01).Tali principi confermano che le doglianze formulate con l’appello non eranoeccentriche rispetto al thema decidendum, ma investivano profili rilevanti dellamotivazione della sentenza di primo grado.

Spettava alla Corte di appello stabilirese il Tribunale avesse correttamente valutato l’attendibilità della persona offesa el’affidabilità del riconoscimento fotografico; non spettava, invece, arrestare ilgiudizio con una declaratoria di inammissibilità per aspecificità, in presenza dicensure che individuavano chiaramente il punto della decisione criticato e leragioni del dissenso.6.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per il giudizio diappello.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/03/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 2726 del 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiaravaBerlingeri [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto aggravatodall’esposizione della cosa alla pubblica fede, perché il pomeriggio del 26novembre 2020, al fine di trarne profitto, si era introdotto all’internodell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],parcheggiata sulla pubblica via e, dopo averne danneggiato il blocco di accensione,si era posto alla sua guida tentando di uscire dal parcheggio ove era l’auto, nonriuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà, essendosi datoalla fuga a bordo di altra auto dopo esser stato sorpreso dalla proprietaria.Tanto è stato ritenuto sulla base delle parole di [OSCURATO:PERSONA], che avevaassistito al fatto e aveva, altresì, dichiarato di conoscere di vista BerlingeriEmanuele [OSCURATO:PERSONA], riconoscendolo, poi, quale autore del tentativo di furto,indicandolo in una foto mostratale dagli operanti, dopo averlo descritto.Il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti allacontestata aggravante, condannava il Berlingeri alla pena di tre mesi di reclusioneed euro centocinquanta di multa, oltre al pagamento delle spese processuali,concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della nonmenzione. Condannava l’imputato al risarcimento del danno in favore della partecivile, liquidato equitativamente in euro duemila, nonché alla rifusione delle spesedi costituzione e difesa di detta parte, attribuite all’Erario, stante l’ammissionedella stessa al patrocinio a spese dello Stato.2. Avverso la sentenza proponeva appello l’imputato, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo chiedeva l’assoluzione per mancato raggiungimentodella prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e per insufficienzadella motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato quale autore del reato.La difesa evidenziava che, pur non applicandosi alle dichiarazioni della personaoffesa le regole di valutazione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.,l’affermazione di responsabilità era basata solo sulle stesse senza la previaverifica, corredata da idonea motivazione e resa ancor più necessaria dallacostituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA], della credibilità soggettiva delladichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto; il Tribunale aveva inveceaffermato che la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] convinceva in termini tali da rendere“pleonastica ogni ulteriore illustrazione”. La difesa deduceva che, appartenendo ilBerlingeri all’etnia rom, v’era la possibilità di errore nell’identificazione, in ragionedella somiglianza tra soggetti appartenenti alla medesima etnia. Aggiungeva cheil soggetto visto vicino all’autovettura si era immediatamente dato alla fuga, sicchéla persona offesa non avrebbe avuto un tempo materiale sufficiente perindividuarlo con certezza. L’appellante richiamava, inoltre, la giurisprudenza intema di riconoscimento fotografico, sostenendo che tale atto, pur non essendoregolato dal codice di rito e pur costituendo un accertamento di fatto utilizzabilein giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del liberoconvincimento del giudice, deve essere distinto dalla ricognizione personaledisciplinata dall’art. 213 cod. proc. pen.; deduceva, pertanto, che il riconoscimentofotografico può essere valorizzato ai fini del convincimento del giudice solo seadeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco, alle modalità dicontrollo e ai riscontri.2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l’appellante,valorizzando l’incensuratezza dell’imputato, la scarsa gravità della condotta e laminima offensività complessiva del fatto, chiedeva l’esclusione dell’aggravantecontestata e comunque il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inregime di prevalenza sulla stessa, nonché la rideterminazione della pena nelminimo edittale, deducendo l’eccessività della pena irrogata, discostatasi daiminimi edittali senza adeguata motivazione.3. Con ordinanza del 12 marzo 2026, depositata il 13 marzo 2026, la Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod.proc. pen., ritenendo che l’atto di appello non contenesse l’indicazione dei rilievicritici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimentoimpugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali l’impugnazionesi riferiva. Richiamava, in particolare, il principio affermato da Sez. U, n. 8825 del27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli, secondo cui l’appello, al pari del ricorso percassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultinoesplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto odi diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che taleonere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragionidella decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato. La Corte diappello osservava, inoltre, che la piena cognizione del giudice di secondo gradopuò operare solo nei limiti di quanto la parte appellante abbia legittimamentesottoposto al giudice di appello con i motivi di impugnazione, al fine di evitareiniziative dilatorie e garantire il corretto impiego delle risorse giudiziarie e laragionevole durata del processo.Ciò premesso, la Corte territoriale affermava che tutti i motivi di appello eranoviziati da genericità, poiché le censure di merito contenevano affermazioniapodittiche del tutto svincolate dalle ragioni prospettate in primo grado;aggiungeva che le prove documentali sulle quali si fondava la decisione del giudicenon erano suscettibili di valutazione alternativa o ulteriore rispetto a quella giàeffettuata in primo grado; riteneva, infine, dimostrata e argomentata dal giudicedi primo grado la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, reputandoinsussistenti le argomentazioni contrarie.Per tali ragioni dichiarava inammissibile l’appello, disponeva l’esecuzione delprovvedimento impugnato e condannava l’appellante al pagamento delle spese delgrado.4. Avverso detta ordinanza Berlingeri propone ricorso per cassazione,deducendo la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per avere l’ordinanzaimpugnata dichiarato inammissibile l’appello con motivazione generica, nonconfrontandosi né con la sentenza di primo grado, né con l’atto di impugnazione.Osserva che la sentenza di primo grado non era fondata su prove documentali,come affermato dalla Corte di appello, ma sulla deposizione della persona offesa,costituita parte civile, sicché sarebbe stata inconferente l’affermazione contenutanell’ordinanza impugnata, secondo cui le prove documentali poste a fondamentodella decisione non sarebbero state suscettibili di valutazione alternativa oulteriore rispetto a quella già compiuta in primo grado.Il ricorrente deduce, inoltre, che l’atto di appello non era generico, poichéaveva contestato, da un lato, l’assenza di riscontri al narrato della parte civile, lacui ricerca era stata ritenuta opportuna in ragione dell’interesse economico delladichiarante, e, dall’altro, l’affidabilità del riconoscimento fotografico effettuatodalla vittima in sede di indagini e confermato in dibattimento, tenuto conto dellapossibilità di errore nell’identificazione e del fatto che il soggetto visto nei pressidell’autovettura si era dato immediatamente alla fuga.Richiamando la giurisprudenza in tema di specificità dei motivi di appello, ilricorrente sostiene che l’atto di gravame aveva individuato il punto della decisionedi primo grado di cui si chiedeva la riforma, e cioè l’identificazione dell’imputatoquale autore del fatto e la conseguente affermazione di responsabilità, indicandoanche lo specifico passaggio motivazionale censurato e le ragioni per cui talemotivazione era ritenuta insufficiente. La difesa aggiunge che, essendo statapronunciata la declaratoria di inammissibilità con la procedura di cui all’art. 591cod. proc. pen., la Corte di appello avrebbe dovuto adottare un’interpretazionerestrittiva delle preclusioni, potendo dichiarare l’inammissibilità solo in presenzadi una manifesta carenza di censura tale da non esigere alcuna risposta da partedel giudice di secondo grado.Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.5. Con requisitoria scritta, il Pubblico ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso, sul rilievo che il ricorrente non avrebbe allegato né integralmente trascrittol’atto di appello.Con memoria, il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistitoper l’annullamento, ribadendo che l’ordinanza reca una motivazione apparente enon si confronta con le specifiche censure devolute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Al riguardo, va preliminarmente disattesa la richiesta di inammissibilitàformulata dal Procuratore generale. Il ricorso denuncia, indipendentemente dallaformale qualificazione del motivo, un error in procedendo relativo al giudizio dispecificità dell’appello, del quale riproduce i contenuti essenziali e individuapuntualmente i passaggi rilevanti. L’atto di gravame è, inoltre, acquisito alfascicolo processuale ed è direttamente esaminabile da questa Corte ai fini dellaverifica del vizio dedotto.2. L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi cheregolano il vaglio di ammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, l’appello, al pari delricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quandonon risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermorestando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822-01). Il principio è stato ribadito anche con riferimento al vigente art.581, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv.288005-01), che impone che l’atto di appello instauri un effettivo confronto criticocon la decisione impugnata, individuando i punti della sentenza oggetto di censurae le ragioni di fatto o di diritto per le quali si sollecita una diversa decisione.Non è, tuttavia, richiesto che l’impugnazione si diffonda in analitiche eparticolareggiate disquisizioni, essendo sufficiente che siano identificabili, conaccettabile precisione, i punti della decisione ai quali si riferiscono le doglianze ele ragioni essenziali per le quali viene contestato l’iter logico-giuridico seguito dalprimo giudice (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841-01).Va inoltre ribadito che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto aisensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può essere confuso con lavalutazione della manifesta infondatezza dei motivi. La manifesta infondatezza,diversamente da quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’art. 606, comma3, cod. proc. pen., non è menzionata dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. qualecausa di inammissibilità dell’appello. Ne consegue che, quando i motivi siano dotatidi specificità intrinseca ed estrinseca, il giudice di secondo grado non puòdichiararli inammissibili solo perché li reputi non persuasivi, manifestamenteinfondati o comunque destinati al rigetto nel merito.Tale regola vale con particolare rigore quando l’inammissibilità sia dichiaratade plano ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. In tale ipotesi, il difettodi specificità deve consistere in una manifesta carenza di una censura, dilegittimità o di merito, chiaramente identificabile, tale da non imporre al giudicedell’impugnazione alcuna risposta sul piano del merito o della legittimità. I casi diinammissibilità de plano dell’appello devono, infatti, essere interpretatirestrittivamente, poiché in tali ipotesi le garanzie difensive sono ridotte alla solapossibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la declaratoria diinammissibilità (Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014, dep. 2014, Palermo, Rv.259742-01; Sez. 2, n. 2241 del 08/01/2019, dep. 2019, Mesiti, Rv. 275606-01).La giurisprudenza successiva ha ulteriormente chiarito che la specificità deimotivi implica l’instaurazione di un confronto dialettico con l’apparatoargomentativo della sentenza impugnata, ma prescinde dall’intrinseco spessoredelle doglianze proposte: quest’ultimo profilo attiene alla fondatezza, e quindi allavalutazione di merito dell’impugnazione, non già alla sua ammissibilità (Sez. 4, n.30352 del 11/06/2024, non massimata).3. Alla luce di tali principi, l’appello proposto nell’interesse dell’imputato nonpoteva essere dichiarato inammissibile, quanto meno con riferimento al primomotivo, che investiva il capo relativo all’affermazione di responsabilità.Il Tribunale aveva fondato la decisione di condanna essenzialmente sullatestimonianza della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sulla circostanza che la stessaconoscesse di vista l’imputato, sulla descrizione fornita agli operanti, sulriconoscimento fotografico eseguito in sede investigativa e sulla confermadibattimentale di tale riconoscimento. Sulla base di tali elementi, il giudice di primogrado aveva ritenuto provata e correttamente effettuata l’identificazione diBerlingeri [OSCURATO:PERSONA] quale autore del tentativo di furto dell’autovettura.L’atto di appello si confrontava con tale nucleo essenziale della motivazione.La difesa, infatti, aveva censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenutosufficiente il resoconto della persona offesa, deducendo l’assenza di una effettivaverifica della credibilità soggettiva della dichiarante e dell’attendibilità intrinsecadel racconto. Aveva inoltre sottolineato che la persona offesa era costituita partecivile e, dunque, portatrice di un interesse economico alla decisione, prospettandoper tale ragione l’opportunità di riscontri esterni. L’appellante aveva poispecificamente contestato il profilo dell’identificazione dell’imputato, osservandoche il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato sull’affidabilità delriconoscimento fotografico effettuato in sede investigativa e ribadito neldibattimento. Aveva altresì dedotto che il soggetto visto nei pressi dell’autovetturasi era immediatamente dato alla fuga, sicché la persona offesa non avrebbe avutoun tempo di osservazione sufficiente per procedere a una identificazione certa.Si trattava, dunque, di censure direttamente correlate alle ragioni dellasentenza di condanna. Esse non si limitavano a una generica richiesta assolutoria,ma individuavano il punto della decisione contestato – l’identificazionedell’imputato quale autore del fatto – e indicavano le ragioni per cui la motivazionedel Tribunale era ritenuta insufficiente.4. L’ordinanza impugnata non si è confrontata con il contenuto effettivodell’appello e ha utilizzato formule generiche, in parte disallineate rispetto allamotivazione della sentenza di primo grado.La Corte territoriale ha affermato che “le prove documentali sulle quali si fondala decisione del giudice non sono suscettibili di valutazione alternativa o ulteriorerispetto a quanto già avvenuto in primo grado”. Tale passaggio non risultapertinente al caso concreto, poiché il nucleo della sentenza di condanna non eracostituito da prove documentali, ma dalla deposizione della persona offesa, dalriconoscimento fotografico e dalla conferma dibattimentale dell’identificazione.La Corte di appello ha, inoltre, affermato che il giudice di primo grado avrebbedimostrato e argomentato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato eche le argomentazioni contrarie sarebbero insussistenti. Anche tale affermazionenon attiene al piano della specificità dell’appello, ma a quello della sua eventualeinfondatezza. Essa equivale, in sostanza, a ritenere non condivisibili le censuredifensive (quindi a ritenerle infondate), ma non spiega perché esse sarebbero privedi correlazione con la sentenza impugnata o non consentirebbero di individuare ilperimetro della devoluzione (e sarebbero tali da rendere inammissibile ilgravame).La declaratoria di inammissibilità risulta, pertanto, adottata mediante unamotivazione apparente e stereotipata, che non dà conto delle ragioni per le qualile doglianze sull’attendibilità della persona offesa e sull’affidabilità delriconoscimento fotografico sarebbero state prive della necessaria specificità.5. La conclusione non muta per il fatto che le censure difensive potesseroessere, in ipotesi, ritenute non fondate nel merito.Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste anche da sole afondamento dell’affermazione di responsabilità, purché siano sottoposte a verificadi credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca; ove la persona offesa siacostituita parte civile, può risultare opportuno procedere al riscontro delledichiarazioni con altri elementi, pur non trovando applicazione la regola divalutazione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, dep. 2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01).Analogamente, il riconoscimento fotografico compiuto nella fase delle indaginipreliminari è utilizzabile e può essere valorizzato ai fini dell’affermazione diresponsabilità, anche in assenza di una formale ricognizione dibattimentale,purché il giudice sia posto in condizione di apprezzare l’affidabilità del risultatoprobatorio, avuto riguardo, tra l’altro, al numero e alla qualità delle fotografiesottoposte al dichiarante, alle caratteristiche fisionomiche della personariconosciuta e delle altre persone effigiate, nonché all’attendibilità delladeposizione del teste che ha effettuato il riconoscimento (Sez. 2, n. 28391 del27/04/2017, Cena, Rv. 270181-01).Tali principi confermano che le doglianze formulate con l’appello non eranoeccentriche rispetto al thema decidendum, ma investivano profili rilevanti dellamotivazione della sentenza di primo grado. Spettava alla Corte di appello stabilirese il Tribunale avesse correttamente valutato l’attendibilità della persona offesa el’affidabilità del riconoscimento fotografico; non spettava, invece, arrestare ilgiudizio con una declaratoria di inammissibilità per aspecificità, in presenza dicensure che individuavano chiaramente il punto della decisione criticato e leragioni del dissenso.6. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per il giudizio diappello. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31412/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris