CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022
Cassazione n. 12744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella emessa il 2 agosto 2022 dal G.i.p. del medesimo Tribunale applicativa della misura custodiale per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso armata, in particolare al gruppo Porcaro, articolazione 'ndranghetistica operante in Cosenza; di lesioni aggravate dall'uso di armi; di detenzione e porto di armi, reati entrambi aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa, rispettivamente oggetto dei capi 1), 113) e 114). Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1 violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla partecipazione associativa, contestata al capo 1) dell'imputazione. La motivazione non fa corretta applicazione dei principi che devono sorreggere la contestazione associativa ed è contraddittoria, in quanto fonda la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa solo sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale riferisce di un interessamento del Porcaro dopo la sua scarcerazione veicolato dal Morrone, che fornirebbero la chiave di lettura dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Gli elementi indicati nell'ordinanza non dimostrano il coinvolgimento del Morrone nell'associazione e l'episodio del pestaggio del Maione riguarda l'attività commerciale del ricorrente, forzatamente trasformato in coinvolgimento nella consorteria criminale, pur mancando la prova della consapevolezza del ricorrente di far parte dell'associazione criminale e della volontà di trarre vantaggi da detta appartenenza nonché del contributo fornito, che non può esaurirsi nel contributo fornito ad un unico associato. L'episodio è, invece, diretta conseguenza dello sgarbo commerciale commesso dallo zio del Maione a danno del Morrone. 1.2 Vizio di motivazione in relazione alla partecipazione associativa per avere il Tribunale erroneamente interpretato lo sfogo della mamma del Maione, presente all'aggressione del figlio, lamentatasi delle cattive frequentazioni dello stesso con espressioni non riferibili al Morrone, non essendo le posizioni assimilabili. Erroneamente il Tribunale inserisce l'episodio in una contrapposizione di forze interna al gruppo Lanzino-Patitucci di cui non vi è dimostrazione né è dimostrato il legame criminale tra il Morrone e il Porcaro, sul quale sarebbe fondata l'aggressione del Maione. E' invece, dimostrato che il Maione subì l'aggressione in presenza del Morrone e le intercettazioni dimostrano che i contrasti originavano da prassi commerciali scorrette da parte dei Maione sicché il Tribunale ha impropriamente utilizzato lo sfogo della madre del Maione quale elemento di conferma delle dichiarazioni dell'Imperi, risultando, invece, che il Morrone era vittima del Porcaro e aveva subito sia l'aggressione del Piromallo che quella del Porcaro. 1.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per insussistenza dei presupposti. L'aggravante non sarebbe configurabile in quanto l'azione, secondo la ricostruzione accusatoria, si compie tra associati e non è destinata all'esterno. 1.4 Mancanza di motivazione in relazione alla presunzione assoluta di pericolosità. Il Tribunale non ha dato conto degli elementi indicativi del 2 14.1 ,,, I superamento della presunzione forniti in sede di riesame, stante l'inesistenza di ogni rapporto con la consorteria criminale e la sussistenza di elementi che indicavano, invece, il ruolo di vittima del Morrone, i cui precedenti risalgono a circa 15 anni sicché non vi è concretezza del pericolo di recidiva specifica. Con motivi nuovi, depositati in udienza, il difensore ha segnalato un ulteriore profilo di manifesta illogicità della motivazione relativo all'assunto secondo il quale i fratelli Maione godono della protezione del Piromallo e si prestano a favorirlo nelle attività. illecite per le stesse. ragioni per le quali il Morrone gode del favore del Porcaro: assunto che stride con l'estraneità del Maione all'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per valere motivi non consentiti, diretti ad offrire una lettura alternativa dei fatti e degli indizi ed a censurare la ricostruzione contenuta nell'ordinanza e, in particolare, la lettura dell'episodio di aggressione armata ai danni del Maione, contestando il rilievo attribuito alle dichiarazioni dell'Imperi. Le censure si risolvono nella contestazione del percorso argomentativo del Tribunale e nell'affidamento riposto nel dichiarato dell'Imperi, di cui l'episodio lesivo offrirebbe riscontro, senza, tuttavia, considerare che in materia cautelare non può censurarsi la motivazione se non nei casi di apparenza, mancanza o manifesta illogicità, nella specie non ravvisabili, risultando la motivazione congrua e coerente con il materiale probatorio esaminato, costituito non solo dalle dichiarazioni dell'Imperi, ma, quanto all'aggressione ai danni del Maione, da incontestabili videoriprese e colloqui intercettati. Il Tribunale ha preliminarmente dato atto che la difesa del Maione non aveva contestato l'esistenza dell'associazione, ma solo la partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere di stampo mafioso operante in Cosenza, articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi, ma organicamente confederati e riconducibili al vertice rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] e, dopo aver illustrato le numerose e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (pag. da 9 a 14) che avevano riferito dell'accordo siglato tra i sette gruppi operanti in Cosenza e provincia per unire le forze ed esercitare il predominio sul territorio costituendo un organismo unitario, con competenze ripartite, ma introiti messi in comune nella cd "bacinella", ha ricostruito la composizione della cosca Lanzino-Ruà-Patitucci, la posizione di reggente ricoperta dal Porcaro durante la detenzione del Patitucci, scarcerato nel dicembre 2019 (quindi, dal primo semestre 2017 al dicembre 2019), la composizione del gruppo degli Zingari, costituito dai componenti della famiglia Abbruzzese cd Banana, ovvero dei due gruppi principali "gli Italiani" e "gli Zingari", che da decenni gestivano in regime di monopolio gli affari illeciti nella città (usura, estorsioni, armi e narcotraffico) e si dividevano i proventi illeciti (in misura del 60% e 40%), destinati al mantenimento dei detenuti, al pagamento degli stipendi dei sodali liberi ed al finanziamento delle attività illecite. La descrizione dell'assetto criminale nato dalle alleanze e dalla creazione della confederazione con al vertice il Patitucci, coadiuvato da reggenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], illustra lo scenario in cui si colloca la posizione del Morrone, partecipe dell'associazione e strettamente legato al Porcaro per conto del quale gestiva l'attività di usura secondo le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha descritto un episodio del quale è stato protagonista, avendo ricevuto la visita del Morrone, recatosi a trovarlo presso la sua abitazione, dopo la scarcerazione, su disposizione del Porcaro per sincerarsi che andasse tutto bene e per conoscerne i bisogni, mettendosi a sua disposizione. Il Tribunale ha attribuito massimo rilievo a dette dichiarazioni per la significatività del ruolo assunto nell'occasione dal Morrone, quale emissario del Porcaro, del quale esaltava le capacità criminali, per la messa a disposizione dell'Imperi detenuto nonché per l'ammissione di gestire l'usura per conto del Porcaro. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non solo il Tribunale ha dato atto dell'attendibilità del collaboratore, riconosciuta dal Gip di Catanzaro nell'ordinanza cautelare emessa nell'ambito di altro procedimento penale, ma anche dei riscontri costituiti dall'accertata gestione da parte del Morrone di una rivendita di frutta e piante ubicata nei pressi dell'abitazione del dichiarante, come da questi affermato, ma, soprattutto, della significatività della sottoposizione del Morrone a misura cautelare nel giugno 2018 per partecipazione ad un'associazione a delinquere dedita all'usura. Del tutto coerentemente il Tribunale ha ritenuto di trovare conferma di tale rapporto fiduciario con il Porcaro nell'episodio del 13 settembre 2019, del quale la difesa offre una riduttiva chiave di lettura, proponendone un'interpretazione alternativa circoscritta a problemi di natura commerciale ovvero alla scorrettezza commessa dallo zio del Maione, reo di aver compromesso l'affidabilità commerciale del Morrone con un suo fornitore. Ma tale prospettazione, oltre a sollecitare una rilettura del fatto, preclusa in questa sede, non chiarisce né dà giustificazione dell'intervento del Porcaro e degli Abbruzzese in una questione meramente commerciale né della necessità di una così esemplare punizione.Pertanto, la censura difensiva si risolve in una mera contestazione, logicamente debole, specie perché non raccorda l'episodio all'antefatto, costituito dalla precedente aggressione subita dal Morrone ad opera di [OSCURATO:PERSONA], detto Renato, che, invece, iscrive la spedizione punitiva ai danni del Maione e l'intervento del Porcaro e degli Abbruzzese in una logica squisitamente mafiosa, oltre ad attualizzare le dichiarazioni del collaboratore, dimostrando la perdurante appartenenza del Morrone all'associazione mafiosa e al gruppo Porcaro, quale sua principale articolazione. Non è, infatti, priva di rilievo la circostanza che l'iniziale contestazione rivolta dal Morrone al Maione avesse determinato l'immediato intervento del Piromallo a riprova della insostenibilità della chiave di lettura proposta dalla difesa, nettamente smentita anche dalle conversazioni intercettate in cui è lo stesso Piromallo a chiarire di essersi recato dal Morrone per punirlo dell'affronto fatto al suo protetto, cui seguì la reazione violenta e armata del Morrone e dei suoi protettori. Contrariamente all'assunto difensivo, i colloqui intercettati all'interno del negozio del Maione dimostrano la piena consapevolezza dei protagonisti delle cause dello scontro, della dinamica innescata dall'affronto iniziale del Pironnallo nei confronti del Morrone e dello spessore criminale dei soggetti coinvolti, di cui dimostrava di avere chiara consapevolezza la madre del Maione, rimproverando al figlio i rapporti con personaggi del calibro del Piromallo per i rischi connessi a tale frequentazione. Che la presenza del Morrone spalleggiato dai suoi referenti di massimo livello criminale avesse generato timore nei Maione è confermato dai colloqui intercettati nel negozio dei Maione al pari della contrapposizione interna al clan Lanzino-Patitucci tra il Piromallo e il Porcaro, che, contrariamente all'assunto difensivo, trova conferma nel colloquio tra i cugini dei Maione, che espressamente parlano di due schieramenti. La circostanza che l'aggressione trovi ragione anche in contrasti interni non intacca la coerenza del ragionamento del Tribunale, stante la confermata posizione di favore di cui gode il Morrone nel sodalizio, intervenuto con esponenti di vertice al suo fianco, proteggendolo ed espressamente qualificandolo loro amico. La partecipazione all'episodio in esame è stata correttamente valorizzata quale elemento confermativo dell'appartenenza del Morrone all'associazione e della consapevolezza delle dinamiche, degli scopi del sodalizio, dei rapporti di forza interni e dell'esistenza di altri affiliati. Infondata è l'obiezione difensiva atteso che l'intimidazione qualificante l'associazione mafiosa ben può essere rivolta anche all'interno del sodalizio per imporre il rispetto delle regole e il potere sanzionatorio del vertice, quale strumento di affermazione e conservazione del potere e del controllo territoriale.2. Queste ultime considerazioni consentono di ritenere infondata la contestazione difensiva circa la sussistenza delle aggravanti, risultando plastico e concreto l'utilizzo del metodo mafioso per il ricorso alla violenza e all'uso di armi per regolare i conti e ristabilire l'ordine a fronte di un affronto subito da un sodale, dunque, per preservare egemonia e potere incontrastato interno ed esterno. 3. L'ultimo motivo in punto di esigenze cautelari è inammissibile per genericità, stante il mero rinvio ad elementi favorevoli illustrati in sede di riesame, ma non riproposti nel ricorso, a fronte di una motivazione completa, che smentisce anche la dedotta risalenza dei precedenti penali del Morrone, gravato da precedenti per furto ed estorsione del 2003, ma anche da precedenti per reati più recenti commessi nel 2017 nonché da ordinanza cautelare del 2018 per partecipazione ad associazione a delinquere dedita all'usura, e fonda la prognosi negativa sulle modalità dei fatti, accertate nell'episodio più recente e ritenute espressive di pervicacia e spiccata capacità a delinquere nonché confermative di un'appartenenza risalente e perdurante all'associazione delineata nell'ordinanza. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr